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Legge regionale 27 novembre 2018, n. 65

Disposizioni in merito alle articolazioni territoriali delle zone-distretto.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 5 dicembre 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 62, comma 2, dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 );


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 );


Vista la legge regionale 23 marzo 2017, n. 11 (Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005 );


Considerato quanto segue:


1. La zona-distretto è l'ambito territoriale ottimale di valutazione dei bisogni sanitari e sociali delle comunità, nonché di organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate;


2. Con la l.r. 11/2017 si è provveduto a riorganizzare la delimitazione territoriale degli ambiti territoriali su cui insistono le zone-distretto, producendo una significativa riduzione delle stesse in conseguenza del processo di riforma dell’organizzazione del sistema sanitario regionale che, con l.r. 84/2015 , ha portato il numero delle aziende unità sanitaria locale da dodici a tre;


3. La l.r. 11/2017 ha espressamente posto in capo al Consiglio regionale le funzioni di controllo sull’attuazione della legge, nonché la valutazione dei risultati conseguenti alla revisione operata degli ambiti delle zone-distretto, nel rispetto delle esigenze di valorizzazione e di tutela delle identità territoriali;


4. In alcune parti del territorio, particolarmente in quelle corrispondenti all’ambito territoriale di competenza dell’Azienda unità sanitaria locale (USL) Toscana Sud-Est, doppio per estensione territoriale e per estensione della rete viaria rispetto alle altre due aziende USL, laddove non si è scelto lo strumento della società della salute per l'esercizio delle attività territoriali sanitarie, sociosanitarie e sociali integrate, i processi aggregativi, definiti con la l.r. 11/2017 , hanno fatto emergere problematiche in ordine alla necessaria capacità degli enti locali di essere adeguatamente protagonisti nelle scelte demandate alla zona-distretto;


5. Si ritiene pertanto opportuno consentire agli enti locali, inseriti in ambiti in cui non sussistano le società della salute, di chiedere alla Giunta regionale di riconoscere alle articolazioni territoriali previste all’articolo 22, comma 2, della l.r. 11/2017 , l’autonomia funzionale in materia di programmazione e definizione degli indirizzi concernenti l’organizzazione e l’erogazione dei servizi inerenti alle reti sanitarie, socio-sanitarie e sociale integrate;


6. È opportuno, inoltre, al fine di garantire alle articolazioni territoriali sufficiente autonomia funzionale, dotare le stesse di adeguati strumenti, quali una conferenza dell’articolazione territoriale, costituita dai sindaci della medesima, integrata dal direttore generale della azienda USL o suo delegato, con le stesse modalità di funzionamento previste per la conferenza zonale integrata, ed un coordinatore individuato dal direttore della zona-distretto tra i dirigenti del servizio sanitario regionale;


7. Visto il termine disposto per la presentazione della domanda da parte dei comuni, fissato al 28 febbraio 2019, si ritiene necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge:



Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.