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PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visti gli articoli 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18, 32, 41 secondo e terzo comma, 42 secondo e terzo comma, 43, 44, 45 e 118, quarto comma, della Costituzione;


Visti gli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto;


Visti gli articoli 3, 10 e 11 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;


Visti gli articoli 1, 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;


Considerato quanto segue:


1. Con Sito esternolegge costituzionale n. 3/2001 di riforma Sito esternodel Titolo V, parte II della Costituzione , è stato introdotto nell’ordinamento italiano il principio di sussidiarietà. In particolare al quarto comma del nuovo articolo 118 viene riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, concernente i rapporti tra lo Stato – inteso come insieme dei pubblici poteri – e le formazioni sociali, che si colloca accanto al generale principio di solidarietà politica, economica e sociale di cui all’Sito esternoarticolo 2 della Costituzione e al principio di uguaglianza sostanziale di cui all’Sito esternoarticolo 3, secondo comma, della Costituzione . Esso è funzionale alla rimozione degli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese;


2. La Costituzione della Repubblica contiene, sin dalla sua entrata in vigore, principi e disposizioni atti a strutturare in senso partecipativo le relazioni tra individui, formazioni sociali, poteri pubblici e beni. Detto programma costituzionale risulta evidente nel combinato disposto degli articoli 9, 32, 41, secondo e terzo comma, 42, secondo e terzo comma, 43 e 44. L'inserimento della tutela del paesaggio tra i principi fondamentali si accompagna a una rilevanza inedita della salute nel sistema costituzionale. Di conseguenza, la "costituzione economica" prevede che la proprietà pubblica e privata e l'iniziativa economica siano riconosciute e tutelate non in sé e per sé, bensì quali veicoli per la costruzione di "equi rapporti sociali" (così l'articolo 44), in un sistema economico misto e guidato dal principio e dal dovere di solidarietà.


3. Lo Statuto della Regione Toscana ha recepito il principio di sussidiarietà orizzontale con gli articoli 58 e 59, come principio di sussidiarietà sociale. In particolare con l’articolo 58 lo Statuto prevede che la Regione conformi la propria attività al principio di sussidiarietà ed opera, a tal fine, per avvicinare nella più ampia misura ai cittadini l'organizzazione della vita sociale e l'esercizio delle funzioni pubbliche; con l’articolo 59 stabilisce che la Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni per il diretto svolgimento di attività di riconosciuto interesse generale e che l'attuazione del principio della sussidiarietà sociale è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo le loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale delle comunità;

4. Il principio di sussidiarietà orizzontale è strettamente legato a quello di cittadinanza attiva, che già da tempo costituisce una finalità perseguita dal legislatore regionale toscano, e si riferisce alle attività concrete promosse autonomamente dagli attori sociali configurandosi, in particolare, quale capacità delle persone di organizzarsi in modo multiforme, di mobilitare risorse umane, tecniche e finanziarie, e di agire con modalità e strategie differenziate per lo svolgimento di attività di interesse generale;


5. L’attuazione della cittadinanza attiva e la tutela e lo sviluppo di equi rapporti sociali e dell’equilibrio ecologico si compiono mediante la promozione di forme di collaborazione tra amministrazione e cittadini per la gestione, la cura e la rigenerazione dei cosiddetti “beni comuni”. Questi ultimi sono quei beni che si pongono al di fuori dell’ordinaria dicotomia tra beni pubblici e beni privati, individuati tra i beni materiali, immateriali e digitali, e le cui utilità risultano funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo e alla vita delle generazioni future;


6. I beni comuni rappresentano pertanto una risorsa per le esigenze e per i bisogni della comunità e l’attività di cura degli stessi da parte dei cittadini, applicando a pieno il principio di sussidiarietà orizzontale e di cittadinanza attiva, contribuisce al perseguimento dell’interesse generale, al miglioramento della vita della collettività nonché al rafforzamento del legame tra i cittadini medesimi e l’amministrazione;


7. A tal fine è opportuno che le politiche regionali favoriscano l’attuazione dell'Sito esternoarticolo 118, quarto comma, della Costituzione , e degli articoli 58 e 59 dello Statuto e parallelamente perseguano, quale finalità prioritaria, la tutela e la valorizzazione dei beni comuni;


Approva la presente legge

Art. 1
Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni comuni. Modifiche all’articolo 4 dello Statuto.
1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell’articolo 4 dello Statuto è inserita la seguente:
m bis) la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future e la promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione dei medesimi;
”.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai sensi dell’ Sito esternoarticolo 123, secondo comma della Costituzione , con prima deliberazione in data 8 maggio 2018 e con seconda deliberazione in data 1 agosto 2018, è promulgata ai sensi dell’ articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 , in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all’avviso pubblicato in data 14 agosto 2018.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.