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Art. 1
Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni comuni. Modifiche all’articolo 4 dello Statuto.
1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell’articolo 4 dello Statuto è inserita la seguente:
m bis) la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future e la promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione dei medesimi;
”.

Note del Redattore:

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La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai sensi dell’ Sito esternoarticolo 123, secondo comma della Costituzione , con prima deliberazione in data 8 maggio 2018 e con seconda deliberazione in data 1 agosto 2018, è promulgata ai sensi dell’ articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 , in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all’avviso pubblicato in data 14 agosto 2018.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.