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Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018

TITOLO II
Disciplina dell'attività commerciale
CAPO I
Ambito di applicazione
Art. 9
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano all'attività commerciale come definita dall'articolo 1, comma 2.
2. Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano:
a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della Sito esternolegge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla Sito esternolegge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e al regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 (Approvazione del regolamento di esecuzione, della Sito esternoL. 22 dicembre 1957, n. 1293 , sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);
c) agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'Sito esternoarticolo 4 Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'Sito esternoarticolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ), salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi, nonché per la sostituzione nell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 42;
d) alle attività disciplinate dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);
e) alle attività disciplinate dalla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo Unico del sistema turistico regionale), limitatamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio effettuate alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
f) alle imprese artigiane annotate nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane), per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato, oppure per la fornitura al committente dei beni necessari all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
g) agli industriali, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;
h) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, i prodotti ittici e la cacciagione provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo come individuate dall'articolo 2575 del codice civile, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
j) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
k) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non si protragga oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
l) alle esposizioni a scopo promozionale e di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, limitatamente ai prodotti relativi al convegno o alla manifestazione culturale;
m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;
n) alle attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a fini promozionali;
o) alle esposizioni universali disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal protocollo internazionale ratificato ai sensi della Sito esternolegge 3 giugno 1978, n. 314 (Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni internazionali, con allegati, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972);
p) alle mostre ed esposizioni di opere d'arte effettuate in gallerie e simili, non finalizzate alla vendita e non inserite nell'ambito degli eventi di cui alla lettera l).
Art. 10
Settori merceologici di attività
1. Ai sensi della presente legge l'attività commerciale, all'ingrosso e al dettaglio, può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.
2. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della Sito esternolegge 11 giugno 1971, n. 426 , sulla disciplina del commercio), e all'articolo 2 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 17 settembre 1996, n. 561 (Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, contenente il regolamento di esecuzione Sito esternodella Sito esternolegge 11 giugno 1971, n. 426 , sulla disciplina del commercio), hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del d.m. industria 375/1988, nonché di quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all'articolo 1 del reg. min. adottato con d.m. industria 561/1996.
3. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in possesso della tabella riservata di cui all'articolo 1 del reg. min. adottato con d.m. industria 561/1996, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è subordinata al possesso anche dei requisiti di cui all'articolo 12 e al rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
CAPO II
Requisiti per l'esercizio delle attività commerciali
Art. 11
1. Non possono accedere ed esercitare le attività commerciali di cui all'articolo 1:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Sito esternodecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 13 agosto 2010, n. 136 ), ovvero a misure di sicurezza;
g) coloro che sono incorsi in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'Sito esternoarticolo 67 del d.lgs. 159/2011 .
2. Non possono accedere ed esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi o che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – T.U.L.P.S.).
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di onorabilità di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
Art. 12
1. L’accesso e l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, dell'attività di vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
2. Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla Sito esternolegge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.
3. I requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.
4. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
5. La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività.
5 bis. La Regione incentiva la partecipazione volontaria, a proprie spese, degli operatori in attività ai corsi di aggiornamento di cui al comma 5, attraverso la predisposizione di un piano annuale per la concessione di buoni formativi. (33)

Comma inserito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 3.

CAPO III
Commercio in sede fissa
Art. 13
Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intende:
a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;
b) per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l’area scoperta, purché adiacente all’esercizio commerciale e per la parte che non superi il 20 per cento della superficie di vendita, nonché quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.
d) per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita non superiore a 300 metri quadrati;
e) per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato e fino a:
1) 1.500 metri quadrati;
2) 2.500 metri quadrati se insediati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, inseriti nelle aree commerciali metropolitane Firenze-Pistoia-Prato e Livorno-Pisa, come individuati nell'allegato A.
f) per grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti di cui alla lettera e) e non superiore a 15.000 metri quadrati, salvo eventuale diversa previsione contenuta nel Piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 88 della l.r. 65/2014 ;
g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti;
h) per outlet:
1) gli esercizi adiacenti ai locali di produzione nei quali imprese industriali o artigiane vendono direttamente in maniera esclusiva beni di produzione propria, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 9, comma 2, lettere f) e g);
2) gli esercizi nei quali produttori titolari del marchio, o imprese commerciali, vendono al dettaglio merci non alimentari che siano state prodotte almeno trecentosessantacinque giorni prima dell’inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione, prodotti di fine serie o fallati, in eccedenza di magazzino o campionari, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 2;
i) per pastigliaggi, i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, patatine, snack e simili;
j) per temporary store, gli esercizi di vicinato nei quali si svolgono temporanee attività di vendita.
Art. 14
Esercizio dell’attività di vendita negli esercizi in sede fissa
1. Negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa l'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.
2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
3. La vendita di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.
Art. 15
Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato
1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera d), e la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi degli articoli 19 o 19 bis Sito esternodella Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare al SUAP competente per territorio.
2. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.
3. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
4. Ai fini di cui al comma 3, per locali dell’esercizio si intendono i locali e le aree individuati nella SCIA di cui al comma 1.
5. In uno stesso locale possono esercitare l'attività di vendita aziende diverse.
Art. 16
Temporary store
1. L'apertura di un temporary store è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis Sito esternodella Sito esternol. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio.
2. Nella SCIA deve essere indicata la durata dell'attività, che non può superare i novanta giorni.
3. L'attività di vendita può essere esercitata da:
a) aziende di distribuzione;
b) aziende produttrici che intendano vendere direttamente al consumatore e promuovere il proprio marchio, in occasione di fiere, feste, manifestazioni, convegni o altre riunioni straordinarie di persone, per una durata coincidente con l'evento.
4. In occasione di particolari eventi, di rilevanza non solo locale, finanziati direttamente o indirettamente con risorse pubbliche od organizzati da soggetti pubblici, i comuni possono individuare specifiche modalità, condizioni o limitazioni per l’apertura dei temporary store, per un tempo non eccedente la durata dell’evento e qualora sussistano ragioni di prevalente interesse pubblico.
5. Decorso il termine indicato nella SCIA, questa cessa di produrre effetti giuridici e non è necessario presentare la comunicazione di cui all'articolo 95.
Art. 17
Attività temporanea di vendita
1. L'attività temporanea di vendita può essere effettuata da soggetti legittimati all'esercizio dell'attività commerciale, in occasione di particolari eventi, individuati dal comune, a condizione che non ne costituisca la ragione esclusiva o prevalente, ed è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis Sito esternodella Sito esternol. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio.
2. L’attività di vendita temporanea di prodotti alimentari è soggetta alla notifica sanitaria di cui all’articolo 14, comma 2, ed è consentito il consumo sul posto, ai sensi dell'articolo 15, comma 3.
3. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata:
a) in unità immobiliari o aree di proprietà privata o di proprietà pubblica nella disponibilità di privati, non soggette a servitù di pubblico passaggio o non destinate a uso pubblico;
b) in unità immobiliari di proprietà di enti pubblici non soggette a servitù di pubblico passaggio o non destinate a uso pubblico.
4. L'attività di cui al comma 1 è esercitata con il consenso dell'organizzatore o del gestore, limitatamente alla durata dell'evento e alle aree o locali dove questo si svolge e può avere ad oggetto esclusivamente prodotti attinenti all'evento stesso.
5. Il comune definisce le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente articolo.
Art. 18
Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita
1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio. Decorsi novanta giorni dal ricevimento la domanda deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.
2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una media struttura di vendita è soggetta a SCIA ai sensi degli articoli 19 o 19 bis Sito esternodella Sito esternol. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio.
3. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.
4. L’autorizzazione è rilasciata contestualmente al permesso di costruire.
5. Le medie strutture di vendita possono essere insediate solo in aree ascrivibili alla categoria funzionale commerciale al dettaglio di cui all'articolo 99, comma 1, lettera c), della l.r. 65/2014 .
Art. 19
Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita
1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera f), di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.
2. L’insediamento di una grande struttura di vendita può avvenire solo in aree ascrivibili alla categoria funzionale commerciale al dettaglio di cui all’articolo 99, comma 1, lettera c), della l.r. 65/2014 . Tale insediamento deve essere espressamente previsto dal piano operativo comunale, in conformità con la disciplina del piano strutturale, ai sensi dell’articolo 99, comma 5, della l.r. 65/2014 .
3. La domanda di rilascio dell’autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune entro sessanta giorni dal ricevimento e composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la Regione, la provincia e il comune medesimo.
4. La conferenza di servizi decide, a maggioranza dei suoi componenti ed entro novanta giorni dalla convocazione, in base alla conformità del progetto alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.
5. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano, a titolo consultivo, il richiedente e rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle organizzazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative in relazione all'ambito territoriale interessato dall'insediamento.
6. Con il regolamento di cui all'articolo 4 sono stabilite le procedure per lo svolgimento dell'istruttoria regionale e della conferenza di servizi.
7. La domanda deve ritenersi accolta qualora, decorsi centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, non venga comunicato il provvedimento di diniego e comunque entro centottanta giorni dal ricevimento da parte del SUAP.
8. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande struttura di vendita è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis Sito esternodella Sito esternol. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio.
9. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.
10. L’autorizzazione è rilasciata contestualmente al permesso di costruire.
Art. 20
Vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci
1. Gli esercizi commerciali di cui agli articoli 15, 18 e 19, e gli empori polifunzionali di cui all’articolo 25, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione ai sensi dell’Sito esternoarticolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 agosto 2006, n. 248 , inviano copia della comunicazione di cui all’Sito esternoarticolo 5, comma 1, del d.l. 223/2006 convertito dalla Sito esternol. 248/2006 anche al comune e all’azienda unità sanitaria locale (USL) competenti per territorio.
Art. 21
Centri commerciali
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio, secondo le condizioni e le procedure stabilite, rispettivamente, per le medie o per le grandi strutture di vendita. L’autorizzazione abilita alla realizzazione complessiva del centro e ne stabilisce la superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici.
2. La modifica, quantitativa o qualitativa, del settore merceologico di un centro commerciale è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis Sito esternodella Sito esternol. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio.
3. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.
4. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.
5. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 1, il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 12, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell’autorizzazione, oppure indicare un preposto.
6. Gli esercizi commerciali compresi all’interno del centro commerciale sono soggetti a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis Sito esternodella Sito esternol. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio, successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.
7. L’intestazione dell’autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso.
8. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all’interno del centro commerciale sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio, purché rimanga invariata la superficie di vendita complessiva del centro e il dimensionamento di ciascun settore merceologico.
Art. 22
Outlet
1. Alla vendita in outlet, in relazione alla relativa struttura commerciale, si applicano le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione previste rispettivamente per gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e i centri commerciali.
Art. 23
Utilizzo della denominazione di outlet
1. La denominazione di outlet può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi che svolgono la vendita in outlet di cui all’articolo 13, comma 1, lettera h), e nella relativa pubblicità.
2. Qualora un centro commerciale utilizzi la denominazione di outlet, tutti gli esercizi in esso inseriti sono tenuti al rispetto di quanto previsto all'articolo 24.
Art. 24
Vincoli commerciali per gli outlet
1. Negli esercizi di cui all’articolo 13, comma 1, lettera h), è vietata la vendita di merci diverse da quelle ivi indicate, salvo quanto disposto al comma 2.
2. Gli esercizi di cui all’articolo 13, comma 1, lettera h), numero 2), se realizzati in forma di centro commerciale, possono contenere anche esercizi appartenenti al settore merceologico alimentare, a condizione che:
a) la superficie di vendita complessiva degli esercizi appartenenti al settore merceologico alimentare non superi le dimensioni di un esercizio di vicinato;
b) gli esercizi di cui alla lettera a) siano destinati prevalentemente alla vendita e alla promozione di produzioni agroalimentari locali e di eccellenza.
Art. 25
Empori polifunzionali
1. Nei comuni montani, come elencati nell'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), e in quelli insulari nonché negli ambiti territoriali, urbani ed extraurbani, con popolazione inferiore a tremila abitanti individuati dal comune e interessati da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita possono svolgere in un solo esercizio, detto emporio polifunzionale, oltre all'attività commerciale, altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal comune.
2. La Regione, nell’ambito degli strumenti di programmazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), promuove misure finalizzate a favorire l’insediamento ed il mantenimento degli empori polifunzionali.
Art. 26
Vendita all'ingrosso e al dettaglio
1. Il commercio all’ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortofrutticoli, carnei e ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di cui all'articolo 11.
2. Il commercio all'ingrosso di prodotti relativi al settore merceologico non alimentare è esercitato previa comunicazione al SUAP o alla CCIAA (1)

Parole inserite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 44.

competente per territorio. Il commercio all'ingrosso di prodotti relativi al settore merceologico alimentare è soggetto a notifica sanitaria di cui all’articolo 14, comma 2, e a presentazione della SCIA di cui all'Sito esternoarticolo 19 bis della l. 241/1990 al SUAP competente per territorio.
3. L’esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, è assoggettato al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, nonché dai regolamenti comunali.
4. Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’esercizio commerciale di cui al comma 3, e dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita dell’esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso, salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.
5. È calcolata secondo le modalità di cui al comma 6 la superficie di vendita degli esercizi che vendono nello stesso locale, all’ingrosso e al dettaglio, esclusivamente i seguenti prodotti e relativi complementi,:
a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta e utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas e igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j) combustibili;
k) materiali per l’edilizia;
l) legnami;
m) piante, fiori, attrezzature e articoli per il giardinaggio.
6. Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’esercizio commerciale di cui al comma 3 e dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita degli esercizi di cui al comma 5 viene calcolata nella misura del 50 per cento, qualora non sia superiore a:
a) 3.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
b) 5.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
7. La parte di superficie di vendita eccedente le suddette dimensioni viene calcolata nei modi ordinari.
8. Le disposizioni di cui al comma 6 non sono cumulabili con quelle di cui all’articolo 27, comma 2, qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tale ipotesi, si applica la disciplina più favorevole all'esercente.
Art. 27
Esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie
1. Sono merci a grande fabbisogno di superficie i seguenti prodotti:
a) auto-moto-cicli, natanti e relativi accessori e parti di ricambio;
b) legnami;
c) combustibili;
d) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, il giardinaggio, l’industria, il commercio e l’artigianato;
e) materiali per l’edilizia e ferramenta;
f) materiali termoidraulici;
g) mobili.
2. Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’attività e dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui al comma 1 è calcolata come di seguito:
a) qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c);
b) qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c), fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto per la parte eccedente tale limite.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, qualora vi sia coincidenza di prodotti, non sono cumulabili con quelle di cui all’articolo 26, comma 6. In tale ipotesi, si applica la disciplina più favorevole all'esercente.
CAPO IV
Vendita della stampa quotidiana e periodica
Art. 28
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intende:
a) per punti vendita esclusivi, gli esercizi che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici, nonché gli esercizi già autorizzati, in vigenza dell'Sito esternoarticolo 14 della legge 7 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria);
b) per punti vendita non esclusivi, gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, possono vendere solo quotidiani, solo periodici o entrambe le tipologie di prodotti editoriali, nonché gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica) e ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.
Art. 29
Punti vendita non esclusivi
1. Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica previa presentazione della SCIA di cui all'articolo 30, a condizione che l'attività si svolga nell'ambito degli stessi locali:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) gli impianti di distribuzione di carburanti;
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d) le medie e le grandi strutture di vendita;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati;
f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione.
2. La prevalenza dell'attività, ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera f), è determinata in base al volume di affari.
3. I titoli abilitativi per l’esercizio di un punto vendita non esclusivo non possono essere ceduti separatamente dai titoli abilitativi per l’esercizio delle attività di cui al comma 1.
4. L’attività può essere esercitata, anche stagionalmente, da esercizi commerciali diversi da quelli di cui al comma 1, qualora nel territorio del comune, o in una frazione di esso, non esistano punti vendita della stampa quotidiana e periodica.
Art. 30
Esercizio dell'attività
1. L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti a SCIA ai sensi dell'Sito esternoarticolo 19 della l. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio.
2. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.
3. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle modalità di cui all'Sito esternoarticolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'Sito esternoarticolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108 ).
4. L'attività può avere carattere stagionale ed essere esercitata anche per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni.
5. Il comune può individuare le zone del proprio territorio alle quali applicare le disposizioni assunte con l’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'Sito esternoarticolo 4-bis, comma 3, del d.lgs. 170/2001 .
6. I punti vendita assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni ai sensi, rispettivamente, dell'Sito esternoarticolo 8, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale) e dell'Sito esternoarticolo 4, comma 2, del d.lgs. 170/2001 .
Art. 31
Forme particolari di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici
1. Sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio:
a) la vendita di pertinenti pubblicazioni specializzate nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni;
b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi;
d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo;
e) la consegna porta a porta e la vendita di quotidiani e periodici in forma ambulante da parte di editori, distributori ed edicolanti;
f) la vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio agli alloggiati;
g) la vendita di quotidiani e periodici all’interno di strutture pubbliche o private, l’accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità;
h) la vendita di quotidiani e periodici negli empori polifunzionali di cui all’articolo 25.
CAPO V
Commercio su aree pubbliche
Art. 32
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intende:
a) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
b) per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
c) per mercato, l’area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal regolamento comunale di cui all’articolo 43, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
d) per mercato straordinario, l’edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale di cui all’articolo 43;
e) per posteggio, le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;
f) per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
g) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali, sportive, di promozione del territorio o particolari tipologie merceologiche o produttive;
h) per fiera specializzata nel settore dell’antiquariato, la manifestazione commerciale volta a promuovere l’esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca provenienti dal mondo della cultura, dell’arte e dell’artigianato artistico e tradizionale;
i) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
j) per presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il numero delle volte che l’operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale.
j bis) per non professionisti (63)

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30, art. 1.

, i soggetti (64)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30, art. 1.

non in possesso del titolo abilitativo di cui all’articolo 34, i quali vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore ai sensi dell’articolo 40 bis; (34)

Lettera aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 4.

j ter) per mercatini dei non professionisti, tutte le manifestazioni, comunque denominate, che possono svolgersi su aree pubbliche o private aperte al pubblico, alle quali possono partecipare esclusivamente soggetti non professionisti, purché abbiano i requisiti di cui alla lettera j bis). (65)

Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 4; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30, art. 1.

Art. 33
Tipologie di commercio su aree pubbliche
1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o società secondo le seguenti tipologie:
a) su posteggi dati in concessione;
b) in forma itinerante.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito, secondo le modalità stabilite dal comune, su qualsiasi area pubblica non interdetta dal comune stesso.
Art. 34
Esercizio dell'attività
1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP, se effettuato su posteggio dato in concessione e a SCIA, se effettuato in forma itinerante.
2. Sulle aree demaniali non comunali l'esercizio del commercio disciplinato nel presente articolo è soggetto a previo nulla osta delle competenti autorità, che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime. L'autorizzazione è rilasciata dal SUAP nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 37.
3. Nel territorio toscano l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei paesi dell'Unione europea di provenienza, alle condizioni di cui alla presente legge.
Art. 35
Attività mediante posteggio
1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio.
2. La concessione di posteggio di cui al comma 1 ha la durata di dodici anni ed è tacitamente rinnovata alla scadenza. Il rinnovo è escluso se il titolare, anche se abbia concesso in affitto l’azienda o un ramo di essa, (35)

Parole inserite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 5.

non risulta iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività. Tali disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2021. Per quanto non previsto dal presente comma, ai posteggi non riassegnati si applica quanto previsto dall’articolo 37.(8)

Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 4.

3. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento. Qualora il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:
a) all'esercizio, nell'ambito del territorio regionale, dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
b) alla partecipazione alle fiere.
Art. 36
Concessioni temporanee di posteggio
1. Il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione a fiere promozionali, a fiere specializzate nel settore dell’antiquariato e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario.
2. Il comune rilascia agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche le concessioni temporanee di posteggio nelle fiere promozionali tenendo conto del criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente e, a parità, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il bando è pubblicato nell'albo pretorio e sul sito internet del comune.
3. Nelle fiere specializzate nel settore dell’antiquariato, il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione di commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca, nei posteggi ad essi appositamente riservati ai sensi dell’articolo 41, comma 2.
4. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee di posteggio ai soggetti di cui al comma 3, il comune tiene conto dell’anzianità di esercizio dell’impresa comprovata dall’iscrizione nel registro delle imprese e,(9)

Parole soppresse con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 5.

determina gli ulteriori criteriper il caso di parità.(10)

Parole aggiunte con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 5.

5. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio per lo svolgimento delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, il comune stabilisce i requisiti dei soggetti partecipanti, individua i posteggi e i criteri per la loro assegnazione, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle domande.
Art. 37
Assegnazione dei posteggi
1. Ai fini del rilascio della concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il comune predispone appositi bandi.
2. Entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno, il comune invia i bandi di cui al comma 1 alla redazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), che provvede alla pubblicazione. I bandi sono altresì affissi all'albo pretorio e pubblicati sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello comunale o, ove non istituite, a livello provinciale.
3. L'autorizzazione e la concessione di dodici anni nel mercato, nella fiera o fuori mercato, sono rilasciate tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato. A parità di presenze, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche. Il comune ha facoltà di assegnare prioritariamente i nuovi posteggi e i posteggi vacanti alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni. Il comune può determinare ulteriori criteri di assegnazione.(11)

Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 6.

3 bis. Ai fini del rilascio di autorizzazioni e concessioni relative a posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui al comma 3, da considerare comunque prioritari, si tiene conto anche dell’assunzione dell’impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall’autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree. (12)

Comma inserito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 6.

4. Nelle fiere promozionali di nuova istituzione il comune assegna i posteggi tenendo conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. Nelle fiere promozionali già istituite alla data di entrata in vigore del presente comma, il comune assegna i posteggi tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nella medesima fiera promozionale. Il comune può determinare ulteriori criteri di assegnazione.(11)

Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 6.

5. La concessione nelle fiere specializzate nel settore dell’antiquariato è rilasciata tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell’antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali e internazionali, dotate di un minimo di duecento posteggi;
b) a parità, possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell’arte;
c) in caso di ulteriore parità, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. (13)

Lettera così sostituita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 6.

7. I posteggi occasionalmente liberi sono assegnati tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato. A parità di numero di presenze, si tiene conto dell'anzianità complessiva dell’impresa maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente e comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.
8. La registrazione delle presenze nel mercato e nella fiera è effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
9. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a concessioni diverse.
10. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell’assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.
11. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell’assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.
Art. 38
Esercizio dell'attività in forma itinerante
1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis Sito esternodella Sito esternol. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività.
2. L’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004.
3. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche:
a) all’esercizio dell’attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
c) alla partecipazione alle fiere.
Art. 39
Vendita e somministrazione di prodotti alimentari su aree pubbliche
1. L’abilitazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche consente anche il consumo sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione.
2. L’abilitazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche abilita alla somministrazione dei medesimi prodotti qualora sussistano le condizioni e i requisiti posti dal comune. L'esercizio dell'attività di somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono soggette alla notifica sanitaria di cui all’articolo 38, comma 2.
Art. 40
Fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario
1. La partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Alle fiere promozionali e alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, oltre agli operatori abilitati all’esercizio del commercio su aree pubbliche, possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società regolarmente costituite iscritti nel registro delle imprese.
3. Alle fiere specializzate nel settore dell’antiquariato possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca.
Art. 40 bis
1. Nei mercatini dei non professionisti (67)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30, art. 2.

, i partecipanti vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00, per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00.
2. I non professionisti (67)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30, art. 2.

devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, non possono partecipare a un numero di manifestazioni superiore a dieci (72)

72.Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30, art. 2.

ogni anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività.
3. I non professionisti (67)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30, art. 2.

devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune di residenza o, per i soggetti non residenti in Toscana, dal comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui si chiede di partecipare.
4. Ai fini del rilascio del tesserino, il non professionista (67)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30, art. 2.

attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
5. Il tesserino di riconoscimento ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale, non è cedibile e deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni.
6. La Giunta regionale definisce le caratteristiche del tesserino di riconoscimento, il quale deve essere numerato e, in particolare, deve contenere:
a) le generalità e la fotografia del partecipante;
b) un numero di spazi per la vidimazione non superiore a dieci (68)

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30, art. 2.

.
7. Il tesserino deve essere vidimato dal comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica.
8. Ciascun non professionista (68)

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30, art. 2.

consegna al comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere o barattare. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico.
9. Alle merci in vendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100 in materia di pubblicità dei prezzi.
10. Il tesserino viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 11.
Art. 41
Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere
1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche il comune obbligatoriamente riserva posteggi a ciascuna delle seguenti categorie:
a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della Sito esternolegge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
b) agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), aventi sede nel medesimo ambito sovracomunale di cui all’allegato B della l.r. 65/2014 , per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'Sito esternoarticolo 4 del d.lgs. 228/2001 , anche con riferimento alla stagionalità delle medesime.
b-bis) alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni, nei mercati o fiere di nuova istituzione;(15)

Lettera aggiunta con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 7.

2. Nelle fiere specializzate nel settore dell’antiquariato, il comune riserva posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca.
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 (17)

Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 7.

, non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato, fiera o fiera specializzata nel settore dell’antiquariato.
Art. 42
Esercizio dell'attività in assenza del titolare
1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci, l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipendenti e ai collaboratori.
2. Il rapporto con l’impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con l’esibizione di copia del contratto di lavoro o con dichiarazione redatta in conformità all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
3. La dichiarazione di cui al comma 2 è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune dell’attività di vigilanza e controllo.
Art. 43
Piano e regolamento comunali
1. Il comune approva il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche il quale contiene, in particolare:
a) la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere;
b) l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato;
c) l'individuazione delle aree nelle quali l'esercizio dell'attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a condizioni.
2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, i comuni tengono conto:
a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
b) delle esigenze di carattere igienico-sanitario;
c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.
3. Il piano è approvato previa concertazione con le organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2.
4. Il piano ha validità almeno triennale e può essere aggiornato con le stesse modalità previste per l'approvazione.
5. Il comune approva il regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
6. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il comune, previa concertazione con le organizzazioni di cui al comma 3, può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.
7. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, dei posteggi fuori mercato e delle fiere. Al riguardo il comune consulta le organizzazioni di cui al comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.
8. Al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale, il comune può affidare la gestione di mercati, fiere e fiere promozionali di iniziativa comunale (18)

Parole inserite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 8.

a soggetti da individuarsi secondo procedure di evidenza pubblica. I criteri e le modalità per l’individuazione di tali soggetti sono definiti nel regolamento di cui al comma 5.In via straordinaria il comune può altresì affidare la gestione di mercati, fiere e fiere promozionali a soggetti esterni proponenti iniziative ritenute di particolare interesse.(19)

Parole aggiunte con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 8.

9. Ogni area pubblica destinata all'esercizio dell'attività è dotata dei necessari servizi igienico- sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.
9 bis. Il Comune può individuare, nei nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e ,nei posteggi resisi liberi in tali manifestazioni, particolari specializzazioni merceologiche, oppure limitare la vendita di particolari prodotti. (37)

Comma aggiunto con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 7.

Art. 44
Obbligo di regolarità contributiva
1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 35 e nell’ambito dei controlli sulle SCIA presentate ai sensi dell'articolo 38, i comuni verificano, con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, salvo quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 16 maggio 2014, n. 78 , e secondo i requisiti e le modalità stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva “DURC”).
2. I comuni effettuano verifiche della regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche secondo le modalità di cui all’articolo 6 del d.m. lavoro 30 gennaio 2015.
3. Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA, o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica di regolarità contributiva decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi.
4. La partecipazione a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o alla presentazione della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 45, se la regolarità contributiva, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituisce un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.
5. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario, è subordinata alla verifica di regolarità contributiva, fatta salva l’ipotesi di attività esercitata nel periodo intercorrente tra l’esito negativo della verifica e la decadenza del titolo abilitativo di cui all’articolo 127, comma 1, lettera e). (38)

Parole aggiunte con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 8.

Art. 45
Verifiche presso l’INPS e documenti sostitutivi del DURC
1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all'iscrizione all'INAIL, gli adempimenti di cui all'articolo 44 sono assolti mediante verifica della regolarità contributiva presso l’INPS.
2. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente al DURC o al certificato di regolarità contributiva rilasciato nello stato membro d'origine ai fini delle verifiche e degli adempimenti di cui all’articolo 44.
Art. 46
Rateizzazione del debito contributivo
1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è in ogni caso rilasciato all’operatore che ha ottenuto dall'INPS e dall'INAIL la rateizzazione del debito contributivo.
CAPO VI
Somministrazione di alimenti e bevande
Art. 47
Definizioni
1. Ai fini del presente capo, si intende:
a) per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio;
b) per superficie di somministrazione, l'area appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture, se accessibile alla clientela. Non costituisce superficie di somministrazione l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;
c) per impianti e attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici di cui alla lettera a);
d) per sagra, la manifestazione finalizzata alla promozione delle tradizioni enogastronomiche e dei prodotti alimentari tipici locali o inseriti nell’archivio regionale dei prodotti tipici o certificati;
e) per somministrazione presso il domicilio del consumatore, l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate, svolto presso l'abitazione del consumatore nonché nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;
f) per somministrazione nelle mense e nei bar aziendali, la somministrazione di alimenti e bevande offerta, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, dal datore di lavoro, pubblico o privato, ai propri dipendenti e ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in forma diretta o tramite l'opera di altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto.
Art. 48
Esercizio dell'attività
1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
1 bis. Sono soggette al possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12, le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 53, comma 1, lettere a), b), c), d) e g)(39)

Comma inserito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 9.

1 ter. Sono soggette al possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 53, comma 1, lettere c bis), e), f), h), i) e j), nonché quelle effettuate nelle sedi delle associazioni e dei circoli di cui al regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati) e quelle effettuate in contesti in cui l’accesso è consentito solo previo possesso di un titolo di ingresso o è riservato a determinati soggetti(39)

Comma inserito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 9.

2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.
3. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande, compresa quella di cui all’articolo 51, è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004.
4. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri relativi alla sorvegliabilità stabiliti dal Ministero dell'Interno.
5. Gli esercizi di cui al comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi.
6. La somministrazione di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.
Art. 49
Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. Il comune, previa concertazione con le organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione, definisce i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli di cui all’articolo 51, anche in relazione alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, tenendo conto dei seguenti indirizzi:
a) vocazione delle diverse aree territoriali;
b) salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse artistico, ambientale, storico e culturale, recupero di aree o edifici di particolare interesse attraverso la presenza di qualificate attività di somministrazione;
c) esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al capo XV.
2. I requisiti di cui al comma 1 possono riferirsi anche alla materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e all'impatto ambientale. I comuni possono anche imporre limitazioni all’apertura di nuovi esercizi limitatamente ai casi in cui ragioni, non altrimenti risolvibili, di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.
3. Il comune, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della sostenibilità, della qualità urbana e della sicurezza, può stabilire una specifica destinazione d’uso funzionale di somministrazione per gli immobili, nonché limitazioni nelle variazioni di destinazione d’uso degli stessi e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, anche al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio.
4. Il comune, ove riscontri che parti del proprio territorio, in relazione alla loro specificità, risultino carenti di servizio, può prevedere misure e interventi volti a favorire e incentivare l’insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alle aree insulari, montane e rurali.
Art. 50
Abilitazione all'esercizio dell'attività
1. L’apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a SCIA, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 19 bis della l. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio. L'apertura e il trasferimento di sede sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio nelle zone soggette a tutela eventualmente individuate dal comune ai sensi dell'Sito esternoarticolo 64, comma 3, del d.lgs. 59/2010 .
2. La riduzione della superficie di somministrazione è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.
3. I requisiti di cui all’articolo 48, commi 2, 3 e 4, e all’articolo 49, devono sussistere anche in caso di variazione della superficie di somministrazione o di modifiche strutturali dei locali.
4. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione l'utilizzo di un'area privata all'aperto o di un'area pubblica data in concessione, attigue all'esercizio di somministrazione e attrezzate con tavoli e sedie, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza dei luoghi e degli utenti e delle norme in materia igienico-sanitaria.
Art. 51
Attività stagionale
1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha carattere stagionale se viene esercitata in maniera frazionata e non continuativa per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni nell'anno solare.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività si applicano le procedure di cui all'articolo 50, indicando nella SCIA il periodo o i periodi nei quali è svolta l'attività.
Art. 52
Attività temporanea
1. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è temporanea quando è svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 70, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ).
2. L'attività di cui al comma 1 non può avere durata superiore a dieci giorni consecutivi o comprendenti due fine settimana consecutivi (40)

Parole aggiunte con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 10.

, fatta eccezione per quella svolta in occasione di manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate dalle organizzazioni di volontariato di cui all’Sito esternoarticolo 32 del d.lgs. 117/2017 , (20)

Parole inserite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 9.

dalle associazioni di promozione sociale di cui all’Sito esternoarticolo 35 del d.lgs. 117/2017 , dalle associazioni pro-loco di cui all'articolo 16 della l.r. 86/2016 o da soggetti che abbiano ottenuto la concessione di suolo pubblico previo esperimento di procedure di evidenza pubblica.
3. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a SCIA, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 19 bis della l. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio, può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o aree in cui questa si svolge, non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori.
4. Fatto salvo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 70, comma 2, del d. lgs. 117/2017 , l'attività di cui al comma 1 è soggetta al possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 e alla notifica di cui all’articolo 48, comma 3.
5. L'attività di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.
6. Il comune può definire modalità ulteriori di svolgimento dell'attività di cui al comma 1.
7. Fatta eccezione per le sagre, la somministrazione di alimenti e bevande non deve costituire la ragione (41)

Parola così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 10.

esclusiva degli eventi di cui al comma 1.
8. Per condividere le finalità promozionali delle sagre, i comuni promuovono la collaborazione fra i soggetti organizzatori e le imprese del territorio interessato.
Art. 53
Attività non soggette a requisiti comunali
1. Non sono soggette al possesso dei requisiti di cui all’articolo 49 le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di:
1) spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
2) sale da ballo, sale da gioco, locali notturni;
3) stabilimenti balneari, impianti sportivi;
4) cinema, teatri, (42)

Parola soppressa con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 11.

librerie, gallerie d'arte;
5) alberghi con ristorante.
5 bis) all’interno di quartieri fieristici o di spazi fieristici; (75)

Numero aggiunto con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 21.

b) all'interno delle aree di servizio di impianti di distribuzione di carburanti;
c) all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime (43)

Parole soppresse con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 11.

;
d) negli empori polifunzionali di cui all'articolo 25;
e) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all’Sito esternoarticolo 2 del d.p.r. 235/2001 ;
f) nelle mense e nei bar aziendali;
g) al domicilio del consumatore;
h) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, comunità religiose, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture d’accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
i) esercitate in via diretta da amministrazioni, enti o imprese pubbliche a favore dei propri dipendenti e di coloro che sono autorizzati a fruire del servizio;
j) negli istituti e luoghi della cultura di cui all'Sito esternoarticolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera f), dello stesso Sito esternod.lgs. 42/2004 .
2. L’attività congiunta di cui al comma 1, lettera a), si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l’esercizio dell’attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.
3. Le attività di cui al comma 1, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera h), sono soggette a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.
4. Le attività di cui al comma 1, lettera h), sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.
Art. 54
Somministrazione mediante distributori automatici
1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo è soggetta a SCIA, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 19 bis della l. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio e al possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12.
2. Il soggetto che presenta la SCIA ai sensi del comma 1, invia semestralmente al SUAP che ha ricevuto la SCIA per l’avvio dell’attività, un elenco contenente le nuove installazioni e disinstallazioni di apparecchi, con l’indicazione della collocazione dei distributori.
3. La somministrazione di cui al comma 1, se effettuata in locali esclusivamente adibiti a tale attività e appositamente attrezzati, è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di somministrazione.
4. La somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione viene effettuata nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 689 del codice penale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 48, comma 6.
CAPO VII
Attività economiche su aree pubbliche
Art. 55
1. La concessione per le attività commerciali, diverse da quelle disciplinate al capo V, che si svolgono su area pubblica, ha la durata di dodici anni ed è tacitamente rinnovata alla scadenza. Il rinnovo è escluso se il titolare non risulta iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva per l’esercizio dell’attività per la quale la concessione era stata rilasciata (69)

Parole inseri te con l.r. 5 agosto 2021, n. 30, art. 3.

, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività.
2. La concessione di dodici anni è rilasciata tenendo conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese. Il comune può determinare ulteriori criteri di assegnazione.
Art. 56
Obbligo di regolarità contributiva per le attività su aree pubbliche
1. Alle attività di cui all'articolo 55 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44, 45 e 46.
CAPO VIII
Distribuzione di carburanti
SEZIONE I
Definizioni
Art. 57
Definizioni
1. Al fine dell'applicazione della presente capo si intende:
a) per carburanti, le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas naturale, compreso il biometano sia in forma liquida (GNL) che in forma compressa (GNC) per autotrazione e tutti gli altri combustibili per autotrazione in commercio, ivi compresi i combustibili alternativi di cui all'Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi);
b) per rete, l’insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione, con esclusione degli impianti situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali;
c) per impianto stradale, il complesso commerciale unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie integrative;
d) per self-service pre-pagamento, il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di personale e con pagamento preventivo al rifornimento effettuato dall'utente;
e) per self-service post-pagamento, il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento effettuato dall'utente;
f) per gestore, il titolare della licenza di esercizio dell’impianto rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
g) per impianto ad uso privato, tutte le attrezzature fisse, senza limiti di capacità, ubicate all’interno di aree private non aperte al pubblico, quali stabilimenti, grandi infrastrutture (quali porti, aeroporti, ferrovie), cantieri, magazzini, depositi e simili e destinate al rifornimento:
di automezzi, di proprietà o in leasing, di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle amministrazioni pubbliche;
di automezzi, di proprietà o in leasing, di imprese diverse da quella del titolare dell’autorizzazione, a condizione che tra il titolare e i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio, una associazione di imprese o altra forma associativa equivalente e che le imprese siano coinvolte nella realizzazione di un medesimo intervento, anche complesso, oppure che abbiano ad oggetto sociale l’attività di autotrasporto;
limitatamente alle grandi infrastrutture, di automezzi esclusivamente funzionali alle attività svolte all'interno del sedime portuale, aeroportuale o ferroviario, come delimitato;
di automezzi di proprietà o in leasing di imprese diverse da quella del titolare dell’autorizzazione, qualora si tratti di società controllate dalla società titolare dell’autorizzazione.
h) per contenitore-distributore mobile ad uso privato, tutte le attrezzature mobili con capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi installate e utilizzate nel rispetto delle norme di prevenzione incendi, destinate al rifornimento di macchine e automezzi, di proprietà o in leasing, dell'azienda presso la quale viene usato il contenitore-distributore, nonché destinate, all'interno delle grandi infrastrutture portuali, aeroportuali o ferroviarie, al rifornimento di aeromobili, treni e di automezzi esclusivamente funzionali alle attività svolte all'interno del sedime portuale, aeroportuale o ferroviario, come delimitato;
i) per comuni montani, i comuni il cui territorio risulta essere stato classificato in tutto o in parte montano ai sensi della normativa statale, come elencati nell'allegato B della l.r. 68/2011 .
Impianti stradali
Art. 58
Anagrafe degli impianti di distribuzione di carburanti
1. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 64 hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui all'Sito esternoarticolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), entro i termini previsti dall'Sito esternoarticolo 1, comma 101, della stessa l. Sito esterno124/2017 . L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti di distribuzione di carburanti che sono in regolare sospensione dell'attività.
Art. 59
Compatibilità degli impianti esistenti
1. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui all’articolo 58, il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 47 del d.p.r. 442/2000 , secondo quanto stabilito all'Sito esternoarticolo 1, comma 102, della l. 124/2017 , con la quale attesta se l'impianto ricade o non ricade in una delle fattispecie di incompatibilità previste all'articolo 60, oppure che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegna all'adeguamento dell'impianto, da completare nei termini stabiliti dal sopracitato Sito esternoarticolo 1, comma 102, della l. 124/2017 .
2. L'impianto non è incompatibile qualora sussista una deroga formale, da allegare alla dichiarazione di cui al comma 1, rilasciata dall'ente competente prima del 29 agosto 2017, data di entrata in vigore della Sito esternol. 124/2017 .
3. Il titolare dell'autorizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti che abbia proceduto all'adeguamento di cui al comma 1, entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori, presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto, con le modalità di cui all'Sito esternoarticolo 1, comma 102, della l. 124/2017 .
4. Qualora l'impianto ricada in una delle fattispecie di incompatibilità e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento nei termini prescritti, il titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro i termini di cui all'Sito esternoarticolo 1, comma 103, della l. 124/2017 e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente, il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione e si applica quanto previsto all'articolo 1, commi 103, 105, 108, 109, 110, 116 e 117, Sito esternodella Sito esternol. 124/2017 .
5. I titolari di impianti che intendono aggiungere prodotti non precedentemente erogati possono procedere, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 66 e 67, solo a seguito del completamento degli adempimenti di cui all'articolo 58.
Art. 60
Incompatibilità degli impianti di distribuzione di carburanti
1. Gli impianti di distribuzione di carburanti, ai sensi dell'articolo 1, commi 112 e 113, Sito esternodella Sito esternol. 124/2017 , sono considerati incompatibili nei seguenti casi:
a) se ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'Sito esternoarticolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), qualora siano:
privi di sede propria, per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avvenga sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), Sito esternodel Sito esternod.lgs. 285/1992 ;
situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), Sito esternodel Sito esternod.lgs. 285/1992 ;
b) se ubicati all'esterno dei centri abitati, qualora siano:
ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide delle stesse, con accessi su più strade pubbliche;
ricadenti all’interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
privi di sede propria, per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avvenga sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), Sito esternodel Sito esternod.lgs. 285/1992 .
Art. 61
Nuovi impianti
1. I nuovi impianti devono prevedere la presenza contestuale di benzina e gasolio, con obbligo di erogazione del gas naturale, in forma gassosa o liquida, anche in esclusiva modalità self-service e devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del d.lgs. 257/2016 .
2. Non sono soggetti all'obbligo di erogazione del gas naturale di cui al comma 1, gli impianti che presentino una delle seguenti impossibilità tecniche, fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dal comune competente:
a) per il gas naturale compresso (GNC), lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1.000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
b) distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del gas naturale liquefatto (GNL) via terra superiore a 1.000 chilometri.
3. Le cause di impossibilità tecnica sono verificate disgiuntamente per il GNC e per il GNL.
4. Qualora ricorrano contemporaneamente le impossibilità tecniche di cui al comma 2, i nuovi impianti devono erogare il gas petrolio liquefatto (GPL) in luogo del gas naturale.
5. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1, gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nei comuni montani.
6. I nuovi impianti sono dotati di:
a) dispositivi self-service pre-pagamento;
b) capacità di compressione adeguata al numero di erogatori installati e comunque non inferiore a 350 mc/h per un erogatore doppio, qualora nell’impianto venga erogato il metano;
c) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad alto rendimento di potenza installata minima pari a 12 chilowatt;
d) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
e) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;
f) aree di sosta per autoveicoli qualora l’impianto sia dotato di attività e servizi integrativi;
g) impianti di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.
7. Al fine di promuovere l'uso di carburanti a basso impatto ambientale nel settore dei trasporti, è consentita l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto che erogano gas naturale, compreso il biometano e dotati di punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui all'Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del d.lgs. 257/2016 .
8. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto è effettuato fuori dalla carreggiata.
9. I nuovi impianti aventi superficie complessiva superiore a 3.500 metri quadrati realizzano impianti igienico-sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni degli "autocaravan", con le caratteristiche di cui all'articolo 378 del regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada).
10. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica.
11. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta.
12. Per l'istallazione e l'esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio.
13. I nuovi impianti devono avere accesso diretto alla sede stradale pubblica.
Art. 62
Impianti ad alto erogato
1. I titolari degli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio delle province di Firenze, Lucca e Prato, ai sensi dell'allegato IV del Sito esternod.lgs. 257/2016 , hanno l'obbligo di presentare un progetto al SUAP competente per territorio, entro il 31 dicembre 2018, al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
2. I titolari degli impianti di distribuzione carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2017, che hanno erogato nel corso del 2017 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio delle province di Firenze, Lucca e Prato, ai sensi dell'allegato IV del Sito esternod.lgs. 257/2016 , hanno l'obbligo di presentare un progetto al SUAP competente per territorio, entro il 31 dicembre 2020, al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
3. Sono esonerati dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2, gli impianti che ricadono in una delle impossibilità tecniche di cui all’articolo 61, comma 2, e gli impianti già autorizzati al 14 gennaio 2017, data di entrata in vigore del Sito esternod.lgs. 257/2016 , che non hanno accessi e spazi sufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio.
4. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 può essere assolto dal titolare dell'impianto di distribuzione carburanti dotando del prodotto GNC o GNL e di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del d.lgs. 257/2016 , un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, ma non soggetto ad obbligo, purché sito nell'ambito territoriale della stessa provincia.
Art. 63
Tipologie di impianti
1. Gli impianti funzionanti con la presenza del gestore non hanno vincoli all'utilizzo di apparecchiature self-service pre-pagamento durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall’ufficio competente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli o di suoi dipendenti o collaboratori.
2. Durante l’orario di apertura dell’impianto di cui al comma 1, deve essere garantita l’assistenza al rifornimento diretto da parte del gestore o dei suoi dipendenti o collaboratori, qualora richiesto, nonché l’assistenza al rifornimento a favore di persone disabili di cui alla Sito esternolegge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
3. Negli impianti senza la presenza del gestore non sussistono vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo delle apparecchiature self-service pre-pagamento, ovunque siano ubicati gli impianti. La modalità totalmente automatizzata deve essere adeguatamente pubblicizzata, nel rispetto delle disposizioni di cui al Sito esternod.lgs. 285/1992 .
Art. 64
Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti
1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'Sito esternoarticolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'Sito esternoarticolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59 ).
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 contiene il termine entro il quale l'impianto è posto in esercizio o sono utilizzate le parti modificate soggette ad autorizzazione.
Art. 65
Attività e servizi integrativi
1. Gli impianti di distribuzione di carburanti possono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento.
2. Negli impianti di distribuzione di carburanti può essere esercitata:
a) l’attività di vendita al dettaglio, previo possesso del relativo titolo abilitativo;
b) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera b);
c) l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, previa SCIA da presentare al SUAP competente per territorio;
d) l’attività di vendita di tabacchi, lotterie e altre attività similari nel rispetto della normativa vigente;
e) la vendita di ogni altro bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.
3. I titoli abilitativi per le attività di cui al comma 2, lettere b) e c), non possono essere ceduti separatamente dalla titolarità dell'autorizzazione per l'attività di installazione ed esercizio di impianti.
4. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono offrire servizi integrativi all'automobile e all'automobilista, quali, a titolo esemplificativo: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale e turistico, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat, internet point.
Art. 66
Modifiche degli impianti
1. Costituisce modifica all'impianto:
a) la variazione della tipologia e del numero dei carburanti erogati;
b) la variazione del numero di colonnine per l'erogazione di carburanti o delle infrastrutture di ricarica elettrica;
c) la sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altre rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
d) la sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;
e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
h) la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;
i) la variazione dello stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
j) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.
2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti, fatta eccezione per la fattispecie di cui al comma 3, lettera a), sono soggette a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
3. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi secondo quanto stabilito all'articolo 64, le seguenti modifiche:
a) l'aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti;
b) la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi come il completo rifacimento dell'impianto, consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi nell'arco di tre anni.
4. Gli impianti di distribuzione carburanti sottoposti a ristrutturazione totale hanno l'obbligo di dotarsi di gas naturale, in forma gassosa o liquida, anche in esclusiva modalità self-service e di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'Sito esternoarticolo 2, Sito esternocomma 1, lettera e), numero 1), Sito esternodel d.lgs. 257/2016 , salvo la sussistenza delle cause di impossibilità tecnica di cui all'articolo 61, comma 2, o della presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati al 14 gennaio 2017, data di entrata in vigore del Sito esternod.lgs. 257/2016 .
Art. 67
Collaudo
1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima del collaudo effettuato da un professionista abilitato, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 del d.p.r. 160/2010 .
2. Ogni quindici anni dall’ultimo collaudo il titolare presenta una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.
3. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all’articolo 66, comma 1, soggette a SCIA. In tali casi la regolarità dell’intervento è attestata da perizia giurata predisposta da un professionista abilitato, che il titolare trasmette al SUAP e all’ufficio competente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Art. 68
Localizzazione degli impianti
1. Gli impianti di distribuzione di carburanti possono essere realizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici.
2. Il comune individua, nel proprio piano operativo o con apposita variante agli strumenti urbanistici, i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, Sito esternodel Sito esternod.lgs. 32/1998 .
3. Qualora il comune intenda riservare aree pubbliche all’installazione ed esercizio di impianti stabilisce i criteri per la loro assegnazione e provvede previa pubblicazione di bandi di gara. In tal caso la priorità per l’assegnazione è riconosciuta ai gestori di impianti incompatibili e ai consorzi di gestori di impianti.
SEZIONE III
Impianti ad uso privato, contenitori-distributori mobili e impianti per natanti
Art. 69
Impianti ad uso privato
1. L'installazione di impianti ad uso privato di cui all'articolo 57, comma 1, lettera g), è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio e gli impianti possono derogare alle caratteristiche tipologiche di cui all’articolo 61. L'autorizzazione è rilasciata per il rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente. È vietata la cessione di carburante e degli altri prodotti ad automezzi diversi da quelli indicati all'articolo 57, comma 1, lettera h), sia a titolo oneroso che gratuito.
Art. 70
Contenitori-distributori mobili ad uso privato
1. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato di cui all'articolo 57, comma 1, lettera h), è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio; il titolare dell'attività, contestualmente alla SCIA, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.
2. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato all'interno di attività agricole e agromeccaniche è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio, da effettuare almeno dieci giorni prima dell'attivazione, nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi.(46)

Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 12.

3. È vietata la cessione di carburante a macchine e automezzi diversi da quelli indicati all'articolo 57, comma 1, lettera h), sia a titolo oneroso che gratuito.
Art. 71
Impianti per natanti
1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti è rilasciata dal SUAP competente per territorio, in conformità a quanto previsto all’articolo 64.
2. Gli impianti per il rifornimento di natanti sono adibiti all’esclusivo rifornimento degli stessi e possono derogare alle caratteristiche tipologiche di cui all’articolo 61.
Art. 72
Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali
1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali, da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi superiori a 100 e inferiori a 1000 litri, è soggetto a comunicazione al SUAP competente per territorio. I recipienti per il prelievo di carburanti devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia.
2. Il titolare dell'autorizzazione o il gestore riforniscono i soggetti muniti di comunicazione.
CAPO IX
Forme speciali di commercio al dettaglio
Art. 73
Spacci interni
1. L’apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un'attività di commercio al dettaglio di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché di un'attività di vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, sono soggetti a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis Sito esternodella Sito esternol. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio e al possesso dei requisiti di cui all'articolo 11.
2. L'attività deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.
Art. 74
Distributori automatici
1. L'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis Sito esternodella Sito esternol. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio.
2. Il soggetto che presenta la SCIA ai sensi del comma 1, invia semestralmente al SUAP che ha ricevuto la SCIA per l’avvio dell’attività, un elenco contenente le nuove installazioni e disinstallazioni di apparecchi, con l’indicazione della collocazione dei distributori.
3. L'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.
4. La vendita mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione viene effettuata nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 689 del codice penale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 3.
Art. 75
Vendita per corrispondenza, tramite televisione, altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico
1. L'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e tutte le operazioni commerciali svolte online e disciplinate dal Sito esternodecreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) sono soggette a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis Sito esternodella l. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l'attività. La SCIA non è richiesta qualora la forma speciale di vendita sia accessoria ad altra attività di vendita della medesima tipologia. (73)

73.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 44.

2. Ai fini della tutela dei consumatori in materia di contratti a distanza si applicano le disposizioni di cui al Sito esternodecreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’Sito esternoarticolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ).
3. È vietato l'invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore.
4. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico.
Art. 76
Norme speciali per la vendita tramite televisione
1. In caso di vendita tramite televisione l'emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, l’avvenuta presentazione della SCIA di cui all'articolo 75, comma 1.
2. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita IVA.
Art. 77
Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
1. Qualora non accessorio ad altra attività di vendita, l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetto a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis Sito esternodella Sito esternol. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività.
2. Durante le operazioni di vendita e di raccolta di ordinativi di acquisto l'esercente deve esporre in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento.
3. Il tesserino di cui al comma 2 deve essere numerato e deve contenere:
a) le generalità e la fotografia dell'esercente;
b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;
c) la firma del responsabile dell'impresa.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.
Art. 78
Persone incaricate
1. L'attività di cui all'articolo 77, comma 1, può essere svolta anche mediante persone incaricate in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 e, ove richiesti, di cui all'articolo 12.
2. L'esercente comunica l’elenco delle persone incaricate all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale intende avviare l’attività e risponde agli effetti civili dell’attività delle medesime.
3. L'esercente rilascia alle persone incaricate un tesserino di riconoscimento, che deve ritirare non appena le stesse perdano i requisiti di cui all'articolo 11, dandone contestuale comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza.
4. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere numerato e deve contenere:
a) le generalità e la fotografia dell'incaricato;
b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;
c) la firma del responsabile dell'impresa.
5. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita e di raccolta degli ordinativi di acquisto.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.
CAPO X
Attività fieristico-espositiva
Art. 79
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, si intende:
a) per manifestazioni fieristiche, le attività commerciali, limitate nel tempo e volte alla promozione, presentazione ed eventuale commercializzazione di beni e servizi che si svolgono in spazi fieristici e in quartieri fieristici;
b) per quartiere fieristico, l'area edificata e attrezzata per ospitare manifestazioni fieristiche;
c) per ente fieristico, il soggetto che ha la disponibilità, a qualunque titolo, del quartiere fieristico;
d) per superficie netta, la superficie in metri quadrati effettivamente occupata dagli espositori;
e) per disciplinare della manifestazione, il regolamento della manifestazione fieristica;
f) per spazio fieristico, il luogo temporaneamente adibito allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dall’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014.
Art. 80
Esercizio dell'attività fieristica
1. Lo svolgimento di una manifestazione fieristica è soggetto a SCIA, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 19 della l. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio.
2. Nella SCIA l'organizzatore dichiara:
a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11;
b) l'eventuale qualificazione della manifestazione fieristica.
3. Alla SCIA è allegato il disciplinare della manifestazione fieristica e la dichiarazione del titolare del quartiere o spazio fieristico attestante il rispetto dei requisiti di idoneità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 4.
Art. 81
Qualificazione delle manifestazioni fieristiche
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale e regionale.
2. La qualificazione territoriale della manifestazione fieristica non costituisce requisito obbligatorio per lo svolgimento della manifestazione.
3. La qualificazione di manifestazione fieristica internazionale, nazionale e regionale, dipende dal numero e dalla provenienza degli espositori e visitatori delle precedenti edizioni, specificati nel regolamento di cui all'articolo 4.
4. Per la manifestazione alla prima edizione la qualificazione dipende dai criteri stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 4.
Art. 82
Certificazione del bilancio
1. L'organizzatore di una manifestazione fieristica con qualificazione di internazionale e nazionale presenta, contestualmente alla SCIA di cui all'articolo 80, la certificazione del proprio bilancio annuale resa a norma di legge.
Art. 83
Requisiti dei quartieri e degli spazi fieristici
1. Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, si svolgono in quartieri fieristici o in aree o edifici temporaneamente adibiti aventi i requisiti di idoneità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 4.
2. I quartieri fieristici esistenti sono adeguati ai requisiti di idoneità di cui al comma 1, entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 4.
Art. 84
Gestione dei quartieri fieristici
1. La gestione dei quartieri fieristici è svolta in modo che siano assicurati il rispetto della trasparenza e la parità di condizioni tra gli operatori.
2. Gli enti fieristici che svolgono anche attività di organizzatori di manifestazioni fieristiche sono tenuti alla separazione contabile e amministrativa delle diverse attività.
Art. 85
Calendario fieristico
1. Il calendario fieristico regionale è annualmente adottato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale e pubblicato sul BURT.
2. Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, sono inserite nel calendario fieristico su istanza degli organizzatori e a tal fine i comuni trasmettono alla Regione le informazioni necessarie, compresi i dati riguardanti le manifestazioni organizzate direttamente dai comuni stessi.
3. L'inserimento della manifestazione fieristica nel calendario fieristico non costituisce requisito obbligatorio per il relativo svolgimento.
4. I termini e le modalità di trasmissione sono stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 4.
5. La predisposizione e la pubblicazione del calendario fieristico italiano avvengono in coordinamento con le altre regioni e province autonome.
CAPO XI
Sospensione volontaria, variazioni, subingresso e cessazione
Art. 86
Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande
1. L'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi.
2. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
a) malattia certificata comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'Sito esternoarticolo 33 della l. 104/1992 e dall'Sito esternoarticolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'Sito esternoarticolo Sito esterno15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ), comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.
Art. 87
Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche
1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi (48)

Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 14.

in ciascun anno solare.
2. Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
a) malattia certificata comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'Sito esternoarticolo 33 della l. 104/1992 e dall'Sito esternoarticolo 42 del d.lgs. 151/2001 , comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.
Art. 88
Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione dei carburanti
1. L'attività di distribuzione dei carburanti può essere sospesa per un periodo massimo di centottanta giorni, previa comunicazione al SUAP competente per territorio.
2. Il comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare la sospensione dell'attività dell'impianto per un ulteriore periodo di centottanta giorni.
3. Qualora l'attività di distribuzione dei carburanti sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui ai comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
a) malattia certificata comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'Sito esternoarticolo 33 della l. 104/1992 e dall'Sito esternoarticolo 42 del d.lgs. 151/2001 comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.
Art. 89
Variazione del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale
1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un’attività commerciale, la variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte, sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio da effettuare entro sessanta giorni dalla variazione e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova SCIA.
Art. 90
Subingresso
1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al SUAP competente per territorio, salvo quanto previsto all'articolo 93.
3. Fatta eccezione per le attività svolte su aree pubbliche, qualora, alla cessazione del contratto di affitto di azienda, il titolare del titolo abilitativo effettui contestualmente un nuovo trasferimento della gestione dell'attività, ad altro soggetto o al medesimo, non è tenuto a reintestarsi preliminarmente il titolo, ma la comunicazione di cui al comma 2 viene effettuata direttamente dal subentrante.
4. La comunicazione di cui al comma 2 non è richiesta qualora, alla cessazione del contratto di affitto di azienda, il titolare del titolo abilitativo intenda cessare l'attività, dovendosi in tal caso presentare solo la comunicazione di cui all'articolo 95.
5. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell’attività, essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 e, ove richiesti, di quelli di cui all’articolo 12 e impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali e al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi di cui all’articolo 3, comma 1.
6. La comunicazione di cui al comma 2 è presentata al SUAP competente per territorio, prima dell’effettivo avvio dell’attività da parte del subentrante e comunque entro un anno dalla morte del titolare (49)

Parole inserite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 15.

:
7. In caso di subingresso per causa di morte la comunicazione è presentata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, oppure abbiano costituito una società.
8. Nei casi di cui al comma 7, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.
Art. 91
Affidamento di reparto
1. Il titolare dell’attività commerciale può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 e, ove richiesti, di cui all'articolo 12, previa comunicazione al SUAP competente per territorio.
2. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione e al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi di cui all’articolo 3 comma 1.
3. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell’attività esercitata dal gestore.
4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l’esercizio ove il reparto è collocato, non avere un accesso autonomo, in modo da non costituire un esercizio separato e rispettare lo stesso orario di attività dell’esercizio principale.
Art. 92
Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita non esclusivi
1. La titolarità dell'abilitazione alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita solo congiuntamente alla titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività principale.
2. La gestione del ramo d'azienda relativo alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita indipendentemente dal trasferimento del ramo d'azienda relativo all'attività principale.
Art. 93
Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche
1. Il subentrante nel titolo abilitativo all’esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
2. Il subingresso in una concessione di posteggio riservato ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettere a) e b), è possibile solo a favore di altro soggetto appartenente alla medesima categoria.
3. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di subingresso di cui all’articolo 90, comma 2, il comune provvede alla verifica della regolarità contributiva del cedente e del subentrante.
4. Per i soggetti non ancora iscritti al registro delle imprese alla data del subingresso nel titolo abilitativo o per i quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, la verifica di cui al comma 3 è effettuata decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione al medesimo registro e comunque entro i sessanta giorni successivi.
Art. 94
Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di distribuzione di carburanti
1. In caso di subingresso nella titolarità di un impianto di distribuzione di carburanti il SUAP competente per territorio, entro quindici giorni, trasmette la comunicazione di cui all'articolo 90, comma 2, alla Regione e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Art. 95
Cessazione dell'attività
1. La cessazione di una delle attività disciplinate dal presente titolo è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione.
CAPO XII
Orari delle attività commerciali
Art. 96
Orari degli impianti di distribuzione di carburanti
1. Gli impianti di distribuzione di carburanti funzionanti con la presenza del gestore determinano liberamente l'orario di servizio, nel rispetto delle disposizioni del presente capo e di quelle stabilite dal comune.
2. Gli impianti di cui al comma 1 articolano il proprio orario di servizio dalle ore 6,00 alle ore 21,00, con un orario minimo settimanale di cinquantadue ore. Nel rispetto di tali limiti il gestore può liberamente determinare l'orario di servizio, non superando comunque le undici ore giornaliere, fermo restando il rispetto delle fasce orarie di garanzia all’interno delle quali il gestore deve comunque assicurare la sua presenza, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
3. Il gestore comunica al SUAP l’orario di apertura dell’impianto nei termini e con le modalità stabiliti dal comune. L’orario comunicato resta valido fino a diversa comunicazione da parte del gestore.
4. Il servizio notturno si svolge dalle ore 21,00 fino all’inizio dell’orario di apertura giornaliera. Il gestore che intende effettuare il servizio notturno ne dà comunicazione al SUAP nei termini e con le modalità stabilite dal comune.
5. Gli impianti di cui al comma 1 osservano la chiusura domenicale e festiva e, nei casi stabiliti dal comune, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, effettuata di norma il sabato pomeriggio o in un altro pomeriggio della settimana a scelta del gestore. Il gestore che intende effettuare il turno di riposo infrasettimanale in un giorno diverso dal sabato ne fa richiesta al SUAP nei termini e con le modalità stabiliti dal comune e qualora non siano rispettate le percentuali di cui al comma 6, il SUAP comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Nelle domeniche, nei giorni festivi e di riposo infrasettimanale, il comune, sentite le organizzazioni dei gestori, dei titolari di autorizzazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, garantisce l’apertura degli impianti di cui al comma 1 in misura non inferiore al 25 per cento di quelli presenti nel territorio comunale. Tali percentuali possono essere garantite anche mediante l’utilizzo di apparecchiature self-service pre-pagamento in impianti di regola funzionanti con la presenza del gestore e la scelta è comunicata dal gestore al SUAP nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.
7. Gli impianti che effettuano il turno domenicale con la presenza del gestore sospendono l’attività nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per l’esercizio dell’attività durante le festività infrasettimanali.
Art. 97
Deroghe all’orario e ai turni di riposo dei distributori di carburanti
1. Sono esonerati dal rispetto dell’orario e dei turni di riposo domenicale, festivo e infrasettimanale, gli impianti di erogazione di gas naturale e/o GPL. Tale esonero è consentito su richiesta del gestore che ne dà comunicazione con i termini e le modalità stabilite dal comune. Qualora l’erogazione di gas naturale o GPL avvenga all’interno di un complesso di distribuzione comprendente anche altri carburanti, l’esonero è consentito a condizione che il gestore adotti gli accorgimenti necessari al fine di separare funzionalmente le attività di erogazione dei diversi prodotti.
2. Il comune, su istanza del gestore, può consentire l’adozione di orari e turni in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, nei seguenti casi:
a) in occasione di manifestazioni che determinino notevole afflusso di utenza motorizzata;
b) per gli impianti localizzati su strade a scorrimento a quattro corsie con spartitraffico centrale o doppia striscia continua;
c) se nel territorio comunale è presente un unico impianto.
Art. 98
Chiusura per ferie dei distributori di carburanti
1. La richiesta di sospensione dell’attività per ferie è comunicata dal gestore nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.
2. Durante ogni periodo dell’anno il comune garantisce l’apertura di un numero di impianti nella misura di cui all’articolo 96, comma 6, e a tal fine comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1.
Art. 99
Pubblicità degli orari
1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita della stampa quotidiana e periodica, rendono noto al pubblico l'orario di apertura e di chiusura e l’eventuale giornata di riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.
2. Gli impianti di distribuzione di carburanti rendono noto al pubblico l'orario di servizio e quello in cui è garantita l'assistenza al rifornimento mediante un apposito cartello ben visibile dalla strada.
CAPO XIII
Pubblicità dei prezzi
Art. 100
Pubblicità dei prezzi
1. Ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Per i prodotti di oreficeria e di antiquariato, l’obbligo di cui al comma 1 è da ritenersi rispettato anche attraverso l’utilizzo, sul singolo prodotto, di un cartellino leggibile dall’interno dell’esercizio.
3. È consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico solo per il tempo strettamente necessario all'allestimento dell'esposizione.
4. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
5. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 1.
6. Per l'obbligo di indicazione dei prezzi per unità di misura si applicano le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.
7. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge, per le attività di ristorazione, l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.
8. Per l'offerta dei prodotti di cui al comma 7, lettera b), con formule a prezzo fisso, è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per servizio e coperto e deve essere chiaramente espresso il costo delle bevande non comprese nel costo fisso.
9. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio, con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.
10. Negli impianti di distribuzione di carburanti è fatto obbligo di esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo esclusivamente ai prezzi praticati.
CAPO XIV
Vendite straordinarie e promozionali
SEZIONE I
Vendite straordinarie
Art. 101
Oggetto
1. La presente sezione disciplina le vendite straordinarie, con le quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
2. Costituiscono vendite straordinarie:
a) le vendite di liquidazione;
b) le vendite di fine stagione.
Art. 102
Offerta delle merci
1. Le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
Art. 103
Pubblicità dei prezzi
1. Per le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere indicati:
a) il prezzo normale di vendita;
b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
Art. 104
Pubblicità delle vendite straordinarie
1. Le asserzioni pubblicitarie relative a vendite straordinarie devono contenere l'indicazione del tipo e della durata della vendita e degli estremi della comunicazione di cui all'articolo 105, comma 2.
2. È vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
Art. 105
Vendite di liquidazione
1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di:
a) cessazione dell'attività commerciale;
b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
c) trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
d) trasformazione dei locali di vendita, tale da richiedere un adempimento amministrativo ai sensi della l.r. 65/2014 o rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi dell'esercizio.
2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione al SUAP competente per territorio da effettuare almeno dieci giorni prima dell'inizio delle stesse.
3. Le vendite di cui al comma 1 non possono essere effettuate con il sistema del pubblico incanto.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), al termine della vendita di liquidazione l'esercente non può riprendere la medesima attività nello stesso locale se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.
Art. 106
Durata delle vendite di liquidazione
1. Le vendite di liquidazione possono avere una durata massima:
a) di otto settimane nelle ipotesi di cui all'articolo 105, comma 1, lettere a) e b);
b) di quattro settimane nelle ipotesi di cui all'articolo 105, comma 1, lettere c) e d).
Art. 107
Divieto di introduzione di nuove merci durante le vendite di liquidazione
1. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione.
2. Il divieto di introduzione di nuove merci riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.
Art. 108
Vendite di fine stagione
1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
2. Con propria deliberazione la Giunta regionale individua annualmente le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione.
SEZIONE II
Vendite promozionali
Art. 109
Vendite promozionali
1. Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti. Le merci offerte in promozione devono esser distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie.
2. Le vendite di cui al comma 1 dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione di cui all’articolo 108, non possono svolgersi nei trenta giorni precedenti alle vendite di fine stagione.
3. Alle vendite di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 103.
CAPO XV
Qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio
Art. 110
Disposizioni speciali per le aree di particolare interesse del territorio comunale
1. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, può individuare aree del proprio territorio nelle quali avviare percorsi innovativi di promozione e sostegno delle attività economiche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le aree sono individuate in relazione al loro valore e pregio oppure in considerazione della presenza di particolari situazioni di degrado, anche collegate alla sicurezza urbana e a fenomeni di rarefazione o desertificazione commerciale.
3. Preliminarmente alla definizione dei percorsi di cui al comma 1, il comune perimetra le aree interessate e definisce eventuali interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 125 della l.r. 65/2014 .
4. Nel rispetto dei principi di proporzionalità, di non discriminazione tra operatori e degli altri interessi di rilievo costituzionale, gli interventi di cui al comma 1 possono comprendere:
a) programmi di qualificazione della rete commerciale e previsione di particolari limitazioni e prescrizioni cui sottoporre l'attività commerciale, attraverso l'individuazione di attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree;
b) forme di semplificazione, incentivazione e sostegno a favore di iniziative che prevedano il riutilizzo di fondi a destinazione commerciale o artigianale rimasti vuoti, anche attraverso l'uso temporaneo di tali locali e la previsione di modalità di condivisione degli spazi tra più attività commerciali;
c) intese con le attività della media e grande distribuzione per la realizzazione di azioni e iniziative a favore dei centri commerciali naturali e delle aree di cui al comma 1;
d) definizione di specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane, fino alla previsione di limitazioni alla vendita di particolari prodotti;
e) intese con gli operatori che esercitano l'attività commerciale nei posteggi dei mercati per la tutela attiva dei centri storici e delle aree urbane;
f) individuazione di aree destinate alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e ittici, al fine di aumentare le opportunità di offerta di prodotti locali e di qualità e di favorire il mantenimento di produzioni localmente importanti.
5. Nelle aree di cui al comma 1 il comune può:
a) prevedere esenzioni o riduzioni dei costi dei servizi e della fiscalità e definire standard qualitativi per gli esercizi attivi e per i fondi a destinazione commerciale vuoti;
b) prevedere incentivi per gli interventi di ristrutturazione degli esercizi, attraverso l'accesso facilitato al credito e la riduzione di imposte comunali.
Art. 111
Centri commerciali naturali
1. I centri commerciali naturali sono luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, perimetrati dal comune e concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni.
2. Il comune perimetra l'area del centro commerciale naturale e gli operatori economici insediati in tale area possono definire politiche commerciali unitarie e la forma giuridica più idonea a rappresentarne gli interessi, anche prevedendo modalità di compartecipazione tra pubblico e privato.
3. Il comune e l'organismo di gestione del centro commerciale naturale, sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio di cui all’articolo 3, comma 2, predispongono programmi di azioni finalizzate alla qualificazione e promozione dei luoghi e delle attività. I programmi possono prevedere:
a) interventi per migliorare l'accessibilità con i diversi mezzi di trasporto, creazione di segnaletica per i percorsi di avvicinamento, idonee dotazioni di aree di parcheggio, eliminazione di barriere architettoniche, eventuali incrementi dell'illuminazione e interventi sulla qualità urbana, anche attraverso l'armonizzazione delle insegne commerciali e la predisposizione di piani del colore;
b) creazione di sistemi di trasporto pubblico di interscambio in sostituzione delle auto private;
c) creazione di spazi pubblici e di relazione destinati ad attività di sviluppo della socialità, prevedendo modalità semplificate per la fruizione, soprattutto da parte dei più giovani;
d) realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle funzioni distributive e alle esigenze dei cittadini;
e) forme di semplificazione, incentivazione e sostegno a favore di iniziative che prevedano il riutilizzo di fondi a destinazione commerciale o artigianale rimasti vuoti, anche attraverso l'uso temporaneo di tali locali e la previsione di modalità di condivisione degli spazi tra più attività commerciali;
f) crescita delle funzioni informative svolte dal sistema distributivo per la promozione turistica e culturale del territorio;
g) costituzione di reti di fidelizzazione dei consumatori e di vendita on-line;
h) attività di formazione degli operatori finalizzate ad accrescere la qualità dei servizi resi all'utenza e a creare economie di scala;
i) collaborazione con associazioni di volontariato per la realizzazione di interventi coordinati di promozione;
j) integrazione dell'attività commerciale con eventi di interesse culturale e di spettacolo;
k) promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali;
l) realizzazione di punti di accesso gratuito a rete wi-fi.
4. Nelle aree perimetrate come centro commerciale naturale il comune può applicare gli interventi di cui all'articolo 110, comma 5.
CAPO XVI
Vigilanza, sanzioni e decadenze
SEZIONE I
Vigilanza
Art. 112
Vigilanza
1. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
2. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'Sito esternoarticolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e introita i proventi delle sanzioni amministrative.
3. Negli esercizi di cui all’articolo 20, oltre alla vigilanza relativa agli esercizi commerciali, le aziende USL effettuano la vigilanza sulla sussistenza delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti per la vendita dei farmaci, sulla corretta conservazione e sulla scadenza dei farmaci, nonché il controllo sull’osservanza delle norme relative al divieto di vendita e di utilizzazione dei medicinali.
SEZIONE II
Sanzioni
Art. 113
Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di commercio all’ingrosso, (74)

74.Parole inserite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 45.

per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio
1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e alla chiusura immediata dell'esercizio o alla cessazione dell’attività chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica o una delle forme speciali di commercio al dettaglio senza titolo abilitativo oppure senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 chiunque utilizzi la denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'articolo 23, comma 1.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque violi:
a) le disposizioni in materia di commercio in sede fissa di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 14;
2) articolo 15, commi 2 e 3;
3) articolo 17, comma 4;
4) articolo 18, comma 3;
5) articolo 19, comma 9;
6) articolo 20;
7) articolo 21, commi 3 e 8;
8) articolo 23, comma 2;
9) articolo 24;
10) articolo 26, commi da 2 a 5;
11) articolo 27, comma 2;
b) le disposizioni in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 29;
2) articolo 30, commi 2, 3, 4 e 6;
3) articolo 31;
c) le disposizioni in materia di forme speciali di commercio al dettaglio di cui agli articoli da 73 a 78;
d) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazioni e subingresso, di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 86;
2) articolo 89;
3) articolo 90, commi 2, 3, 5, 6 e 7;
4) articolo 91;
5) articolo 92, comma 1;
e) la disposizione in materia di pubblicità degli orari di cui all'articolo 99, comma 1;
f) la disposizione in materia di pubblicità dei prezzi di cui all’articolo 100, commi 1, 3 e 4;
g) gli obblighi contenuti nel regolamento di cui all’articolo 4;
3 bis. Chiunque violi le disposizioni in materia di vendite straordinarie e promozionali di cui agli articoli da 102 a 109 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da euro 500,00 a euro 3.000,00, in caso di un esercizio di vicinato;
b) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, in caso di una media struttura di vendita;
c) da euro 1.500,00 a euro 9.000,00, in caso di una grande struttura di vendita . (53)

Comma inserito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 17.

4. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per la validità del titolo abilitativo e per l’esercizio dell’attività, è disposta la sospensione dell'attività sino al ripristino dei requisiti mancanti. Il provvedimento di sospensione stabilisce il termine per il ripristino dei requisiti mancanti, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.
5. Qualora venga rilevata la violazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, degli accordi sindacali territoriali, del Sito esternodecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'Sito esternoarticolo 1 Sito esternodella Sito esternolegge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e del Sito esternodecreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'Sito esternoarticolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ), è disposta la sospensione dell’attività sino al ripristino dei requisiti mancanti oppure per l’adozione delle misure necessarie al rispetto degli obblighi violati. Il provvedimento di sospensione stabilisce il termine per il ripristino dei requisiti mancanti, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza. Decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione l’articolo 125, comma 1, lettera d), e l'articolo 126, comma 1, lettera c).
6. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), f), g) ed h) (54)

Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 17.

, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni. Al fine dell'applicazione della sospensione, la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.
Art. 114
Sanzioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e alla chiusura dell'esercizio chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza titolo abilitativo oppure senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque violi:
a) le disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 48, commi 1 bis, 2, 3 4 e 6;
2) articolo 50, commi 2 e 3;
3) articolo 52, commi 2 e 4;
4) articolo 53, commi 2 e 4;
5) articolo 54, commi 2 e 4;
b) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazioni e subingresso, di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 86;
2) articolo 89;
3) articolo 90, commi 2, 3, 5, 6 e 7;
4) articolo 91;
c) le disposizioni in materia di pubblicità degli orari di cui all’articolo 99, comma 1;
d) le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi di cui all’articolo 100, commi 7, 8 e 9.(55)

Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 18.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del r.d. 773/1931.
4. In luogo delle sanzioni di cui all’Sito esternoarticolo 10 della l. 287/1991 , ove richiamate, si applicano le sanzioni di cui al presente articolo.
Art. 115
Esecuzione coattiva
1. Qualora l’interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell’esercizio, cessazione o sospensione dell’attività di cui agli articoli 113, 114 e 118, oppure non rispetti il provvedimento di sospensione dell’attività di cui all’articolo 116, comma 5 (56)

Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 19.

, e all’articolo 126, il comune, previa diffida, può provvedere all’esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell’apposizione dei sigilli.
Art. 116
Sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche
1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla successiva confisca delle stesse nonché degli automezzi usati, ai sensi della Sito esternol. 689/1981 , chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitativo o concessione di posteggio oppure senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12 o nelle zone interdette dal comune.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00 il titolare del titolo abilitativo nel caso in cui, in sua assenza, l’esercizio del commercio su aree pubbliche sia svolto da un soggetto senza la qualifica di dipendente o collaboratore oppure senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 chiunque violi:
a) le disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 35, comma 3;
2) articolo 38, comma 2;
3) articolo 39;
b) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazione e subingresso di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 87, commi 1 e 3;
2) articolo 89;
c) le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi di cui all’articolo 100;
le limitazioni e i divieti stabiliti dal comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche diversi da quelli di cui al comma 1.
3 bis. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 chiunque:
a) partecipi alle iniziative di cui all’articolo 40 bis in assenza del titolare del tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 40 bis, comma 3 o, se titolare, non esponga il tesserino al pubblico;
b) in occasione della vidimazione del tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 40 bis, comma 3, consegni un elenco dei beni oggetto di vendita o baratto incompleto o non veritiero;
c) venda o baratti più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00(58)

Comma inserito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 20.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, lettere a) e b) (24)

Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 13.

, si procede al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci. Nel caso in cui il pagamento della sanzione avvenga entro sessanta giorni, il sequestro è revocato e si procede alla restituzione delle attrezzature e delle merci.
5. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. Al fine dell'applicazione della sospensione, la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Toscana.
Art. 117
Sanzioni per l'attività fieristica
1. In caso di organizzazione di manifestazioni fieristiche senza titolo abilitativo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5,00 ad un massimo di euro 50,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta.
2. In caso di abuso della qualifica di manifestazione a carattere internazionale, nazionale e regionale, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5,00 a un massimo di euro 50,00 euro per ciascun metro quadrato di superficie netta.
3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 le sanzioni amministrative sono raddoppiate.
Art. 118
Sanzioni per l'attività di distribuzione dei carburanti
1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 chiunque:
a) installi ed eserciti l'attività di distribuzione di carburanti in impianti senza la prescritta autorizzazione o collaudo oppure senza i requisiti di cui all'articolo 11;
b) installi ed eserciti l'attività di distribuzione di carburanti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o non rispetti il divieto di cui all'articolo 69, comma 1;
c) installi ed eserciti l'attività di distribuzione di carburanti in impianti per il rifornimento di natanti senza la prescritta autorizzazione;
d) attivi un contenitore-distributore mobile ad uso privato in carenza delle prescrizioni di cui all'articolo 70.
2. Nel caso di esercizio dell’attività senza l'autorizzazione di cui agli articoli 64, 69 e 71 o in assenza del collaudo di cui all'articolo 67, l’attività è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione o all'effettuazione del collaudo.
3. Qualora non ricorrano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione o per la regolarizzazione dell'impianto, di cui al comma 1, lettere a), b), e c), il comune ordina lo smantellamento dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria.
4. Nel caso di attivazione di un contenitore-distributore mobile in mancanza delle prescrizioni di cui all'articolo 70, commi 1 e 2, l'attività è sospesa fino alla sua regolarizzazione.
5. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque:
a) effettui le modifiche di cui all’articolo 66 senza la prescritta autorizzazione o la SCIA o la perizia giurata di cui all'articolo 67, comma 3;
a bis) non presenti la perizia giurata quindicennale di cui all’articolo 67, comma 2(59)

Lettera inserita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 21.

b) non utilizzi le parti modificate dell'impianto soggette ad autorizzazione entro il termine fissato nell'autorizzazione;
c) non adempia agli obblighi di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, entro i termini stabiliti dallo stesso articolo;
d) non rispetti le disposizioni di cui all’articolo 63, commi 2 e 3;
e) violi le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazione e subingresso di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 88, commi 1 e 4;
2) articolo 89;
3) articolo 90, commi 2, 3, 5, 6 e 7;
f) violi le disposizioni in materia di orari e chiusura di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 7;
2) articolo 97, comma 1;
3) articolo 98, comma 1;
g) non rispetti le prescrizioni in materia di pubblicità dei prezzi di cui all’articolo 100, comma 10.
6. Nel caso di effettuazione delle modifiche di cui all’articolo 66, senza autorizzazione o senza la SCIA, la messa in funzione delle parti modificate è sospesa fino al rilascio dell’autorizzazione o alla presentazione della SCIA.
7. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni di cui al comma 5, il comune dispone la sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a venti giorni.
SEZIONE III
Sequestro di beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche.
Art. 119
Sequestro della merce e delle attrezzature
1. Il pubblico ufficiale con poteri di polizia amministrativa che accerti e contesti la violazione di cui all’articolo 116, commi 1, 2 e 3, lettere a) e b) (25)

Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 14.

, procede immediatamente al sequestro cautelare della merce offerta in vendita al pubblico, anche se situata in contenitori chiusi inequivocabilmente riferibili al trasgressore, e delle attrezzature utilizzate per la vendita, anche nel caso di oggetti che per genere e quantità risultino essere inequivocabilmente destinati alla vendita al pubblico.
2. Ai fini di cui al comma 1 il pubblico ufficiale con poteri di polizia amministrativa può esigere l’apertura dei contenitori chiusi e, in caso di rifiuto, provvedervi direttamente.
Art. 120
Forma semplificata per la redazione del processo verbale di sequestro
1. Nel processo verbale di sequestro è inserito l’elenco sintetico delle cose sequestrate, raggruppate secondo tipologie di prodotti, senza l'obbligo di indicarne il numero, salva l’ipotesi di cui all’articolo 121, comma 5.
2. Le tipologie di prodotti di cui al comma 1 sono in particolare:
a) abbigliamento e accessori per l'abbigliamento;
b) prodotti per la cura della persona;
c) oggetti di arredamento, complementi di arredo e prodotti per la casa;
d) giocattoli, articoli elettronici e di telefonia;
e) occhiali, orologi e bigiotteria;
f) supporti videomusicali;
g) generi alimentari.
Art. 121
Conservazione delle cose sequestrate
1. Le cose sequestrate sono riposte in un idoneo contenitore, assicurato mediante l’apposizione del sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.
2. Il contenitore è dotato di un'etichetta inamovibile sulla quale sono riportate le seguenti indicazioni:
a) la data e il luogo del sequestro;
b) l'incaricato e il luogo della custodia delle cose sequestrate;
c) le generalità e la qualifica del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro;
d) le generalità del trasgressore, salva l’ipotesi di cui all’articolo 122;
e) la firma del trasgressore;
f) la firma del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.
3. Del rifiuto del trasgressore di firmare l'etichetta inamovibile di cui al comma 2 è fatta menzione nel processo verbale di sequestro.
4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono compiute alla presenza del trasgressore.
5. Quando non sia possibile utilizzare il contenitore di cui al comma 1, nel processo verbale è indicato il numero delle cose sequestrate.
Art. 122
Merce abbandonata dal trasgressore
1. Qualora la merce abusivamente posta in vendita su aree pubbliche sia abbandonata dal trasgressore al momento dell'accertamento, il pubblico ufficiale procedente redige un processo verbale di sequestro in cui inserisce un elenco sintetico delle cose abbandonate secondo le modalità di cui all’articolo 120.
2. La merce sequestrata è conservata secondo le modalità di cui all’articolo 121, commi 1 e 2.
3. Decorsi trenta giorni dal sequestro senza che sia pervenuta richiesta di restituzione della merce da parte di persona che si dichiari proprietaria della stessa, il comune competente a ricevere il verbale di cui al comma 1 può procedere alla distruzione, previa confisca.
4. Nel caso in cui le cose rinvenute siano deperibili, si applica l’articolo 123, comma 2.
Art. 123
Devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili sequestrati
1. In caso di sequestro di generi alimentari o di prodotti deperibili, il pubblico ufficiale procedente informa il trasgressore che le cose oggetto del sequestro saranno devolute, previa confisca, in beneficenza, o distrutte, e che è sua facoltà proporre immediatamente opposizione al sequestro.
2. Il comune competente a ricevere il processo verbale di sequestro può disporre, previa confisca, la devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili sequestrati dichiarati idonei, sotto il profilo igienico-sanitario, dall'azienda USL competente per territorio.
Art. 124
Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni della l.r. 81/2000 e Sito esternodella Sito esternol. 689/1981 .
SEZIONE IV
Decadenze
Art. 125
Decadenza delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita e per la vendita di stampa quotidiana e periodica
1. Il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione di una media o di una grande struttura di vendita e di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica:
a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 11 e 12;
b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non sia iniziata entro un anno dalla data del rilascio, se si tratta di una media struttura o di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica; entro due anni, se si tratta di una grande struttura;
c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 86;
d) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.
Art. 126
Chiusura degli esercizi di vicinato e degli esercizi di somministrazione
1. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:
a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 11 e 12;
b) qualora l’attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 86;
c) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell’attività o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.
2. La SCIA cessa di produrre effetti giuridici qualora l’attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine.
Art. 127
Decadenza del titolo abilitativo per l'attività commerciale su aree pubbliche
1. Il comune dichiara la decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nel mercato e nella fiera (70)

Parole aggiun te con l.r. 5 agosto 2021, n. 30, art. 4.

:
a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 11 e 12;
b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine, l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione oppure entro centottanta giorni dal ricevimento della SCIA;
c) qualora, salvo quanto disposto per le fiere al comma 2, (71)

Parole inseri te con l.r. 5 agosto 2021, n. 30, art. 4.

il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare oppure superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 87;
c bis) qualora il titolare non risulti iscritto nel registro delle imprese, quale impresa attiva per l’attività per l’esercizio della quale la concessione era stata rilasciata, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività;(26)

Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 15; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30, art. 4.

d) qualora, nei casi di cui all'articolo 116, commi 2 e 3, lettere a) e b) (27)

Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 15.

, le violazioni siano di particolare gravità e reiterate per più di due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione;
e) decorsi centottanta giorni dall'esito negativo della verifica di regolarità contributiva di cui all'articolo 44, comma 2, e all’articolo 93, commi 3 e 4, qualora non sia intervenuta la regolarizzazione.
e-bis) decorsi centottanta giorni dall'avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canoni per l'occupazione del posteggio stesso.(28)

Lettera aggiunta con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 15.

2. La decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nella fiera viene dichiarata qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 87.
Art. 128
Decadenza dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per la distribuzione dei carburanti
1. Il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti:
a) qualora vengano meno requisiti di cui all'articolo 11;
b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non sia rispettato il termine di messa in esercizio dell'impianto, fissato nell'autorizzazione;
c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore a quello comunicato o autorizzato ai sensi dell'articolo 88, commi 1 e 2.
d) qualora l'impianto ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui all'articolo 60 e sia inutilmente decorso il termine per i lavori di adeguamento;
e) qualora il titolare dell'impianto non abbia provveduto all'iscrizione all'anagrafe degli impianti di cui all'Sito esternoarticolo 1, comma 100, della l. 124/2017 , nei termini previsti.
2. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito entro il termine fissato dal comune.
Art. 128 bis
1. In caso di esito negativo della verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali, disposta ai sensi dell’Sito esternoarticolo 15-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 28 giugno 2019, n. 58 , i conseguenti provvedimenti relativi alle attività commerciali in esercizio sono disposti decorsi centottanta giorni dall’avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute, qualora nel frattempo non sia intervenuta la regolarizzazione.
Art. 128 ter
Rateizzazione del debito sui tributi locali. (62)

Articolo inserito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 23.

1. I provvedimenti di cui all’articolo 128 bis non si applicano qualora sia intervenuta la rateizzazione delle somme dovute.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 45.

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Punto così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 6 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 10 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 14 .

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Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 .

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Punto così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 20 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

72.Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2.

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73.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 44.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.