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Legge regionale 13 novembre 2018, n. 61

Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 21 novembre 2018

Art. 2
Attività per la Regione Toscana
1. Le attività della Fondazione Sistema Toscana si articolano in:
a) attività istituzionali a carattere continuativo, che la Fondazione svolge in modo costante e in via prevalente mediante l'impiego di risorse umane e mezzi strumentali propri e in attuazione degli atti di programmazione regionale;
b) attività istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo, che svolgono una funzione di potenziamento delle attività di cui alla lettera a), ivi comprese le attività svolte d'intesa con altre pubbliche amministrazioni sulla base di accordi stipulati con la Regione Toscana;
c) eventuali attività istituzionali a carattere non continuativo.
2. Sono attività istituzionali a carattere continuativo:
a) per lo sviluppo della comunicazione digitale: il supporto alla diffusione dei servizi digitali, agli eventi e ai progetti finalizzati alla crescita della cultura digitale, il supporto alla semplificazione amministrativa, alla partecipazione e alla collaborazione attiva dei cittadini, all'integrazione delle attività del portale “intoscana.it” con quelle del sito istituzionale della Regione e supporto alla comunicazione on line di azioni e progetti di interesse regionale;
b) per la promozione dell’integrazione fra offerta culturale e offerta turistica: la gestione e lo sviluppo del sistema digitale turistico regionale in collaborazione con le azioni di Toscana promozione turistica;
c) per la promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo e delle iniziative educative e formative: le attività della Mediateca regionale e di educazione all'immagine e alla cultura cinematografica in ambito scolastico e sociale, il supporto ai festival internazionali di cinema e alle sale tradizionali, la gestione del cinema “La Compagnia”;
d) per le attività di film commission: il sostegno alla localizzazione in Toscana di produzioni televisive, cinematografiche e multimediali;
e) per la promozione e valorizzazione dell'identità toscana: il supporto alle attività di promozione del sistema economico e produttivo, anche ai fini dell'attrazione di nuovi investimenti, e del patrimonio culturale, scientifico e paesaggistico; per lo sviluppo delle politiche giovanili: il supporto all'integrazione e alla sistematizzazione delle opportunità e dei servizi a favore dei giovani; per lo sviluppo delle politiche dei diritti: il supporto allo sviluppo di attività che favoriscano, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, la più ampia partecipazione dei giovani alla diffusione della cultura dei diritti.
3. L'articolazione delle attività di cui al comma 1, lettere a) e b), è definita nel programma di attività di cui all'articolo 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.