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Legge regionale 13 novembre 2018, n. 61

Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 21 novembre 2018

Art. 10
Statuto
1. Lo statuto della Fondazione Sistema Toscana prevede che oltre l’80 per cento del valore della produzione della Fondazione sia dedicato alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 e che la restante parte del valore della produzione sia dedicata alla realizzazione di servizi alle condizioni di cui all'Sito esternoarticolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
2. Lo statuto prevede altresì che il direttore possa essere delegato dal presidente a curare ogni rapporto e comunicazione inerenti a quanto previsto dall'articolo 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.