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Legge regionale 12 novembre 2018, n. 59

Contributo del Consiglio regionale per la registrazione delle presenze nei servizi educativi della prima infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 16 novembre 2018





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere a) e d), dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Visto in particolare l’articolo 4 bis della l.r. 32/2002 , che rinvia a regolamento regionale la definizione delle disposizioni attuative e organizzative del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, fra le quali figura la disciplina degli standard strutturali, degli ulteriori requisiti per i nidi d’infanzia e delle modalità di controllo e vigilanza sui servizi.


Considerato quanto segue:


1. Il citato articolo 4 bis della l.r. 32/2002 è stato attuato con il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di servizi educativi per la prima infanzia);


2. Con il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2018, n. 55/R (Modalità organizzative dei servizi educativi per la prima infanzia. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di servizi educativi per la prima infanzia), si è apportata una modifica al citato Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della l.r. 32/2002 , prevedendo l'obbligo, per i nidi d'infanzia, gli spazi gioco e i servizi educativi in contesto domiciliare, di dotarsi di un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, anche informatizzato, e di comunicare alle famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente segnalate, con la massima tempestività, compatibilmente con le modalità organizzative della struttura;


3. Gli episodi di abbandono di bambini nei veicoli chiusi verificatisi negli ultimi anni hanno destato un allarme sociale e hanno portato al sorgere di iniziative volte alla prevenzione del fenomeno; innanzitutto a livello statale, dove si registra l’approvazione Sito esternodella legge 1° ottobre 2018, n. 117 (Introduzione dell’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi), che modifica il codice della strada introducendo l’obbligo di utilizzo di seggiolini con allarme per il trasporto di bambini al di sotto dei quattro anni. Quindi, a livello locale e specificamente in Toscana, dove, anche tramite i provvedimenti sopra citati, si è intervenuti sul diverso terreno dell’allarme alle famiglie per il tramite delle registrazioni di assenze non giustificate nelle scuole dell’infanzia;


4. Sussistono inoltre impegni assunti con la deliberazione del Consiglio regionale 31 luglio 2018, n. 75 (Documento di economia e finanza regionale “DEFR” 201875/2018). Nel DEFR, infatti, si prevede di consolidare e sviluppare il sistema di educazione prescolare da zero a sei anni, con particolare riferimento al sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, nonché di offrire il sostegno regionale ad attività progettuali di interesse regionale e locale, poste in essere dagli attori pubblici e privati coinvolti nel sistema di offerta dell’educazione prescolare;


5. È presente un protocollo d’intesa siglato da Regione Toscana e l’Associazione regionale dei Comuni della Toscana, di seguito ANCI Toscana, atto n. 122 del 21 febbraio 2017, finalizzato allo sviluppo della collaborazione per la Toscana che prevede uno specifico impegno di ANCI Toscana ad operare per l’attuazione delle politiche regionali che hanno come riferimento il sistema dei comuni, anche attraverso un ruolo operativo;


6. Sono state approvate nella seduta del Consiglio regionale del 24 ottobre 2018, le mozioni n. 1398 (In merito all’introduzione nelle vetture di dispositivi salva bambino) e n. 1463 (In merito ai sistemi di prevenzione degli abbandoni involontari in auto), volte a promuovere presso i comuni misure tese a favorire sistemi di prevenzione di abbandoni involontari di minori in autoveicoli;


7. È stato approvato, nella seduta dell’Ufficio di presidenza del 30 ottobre 2018, l’ulteriore protocollo d’intesa fra Giunta regionale, Consiglio regionale e ANCI Toscana, che individua quest’ultima quale soggetto interlocutore principale per realizzare promuovere e diffondere tra i comuni interessati le azioni positive per il miglioramento dei servizi in favore della prima infanzia;


8. È presente una disponibilità di risorse per il finanziamento di iniziative legislative del Consiglio regionale, derivante dall’avanzo di amministrazione, che può essere proficuamente messa a disposizione delle azioni oggetto del presente intervento, attraverso il conferimento di un contributo ad ANCI Toscana quale soggetto collettore del finanziamento verso i comuni toscani che provvederanno ad acquisire apparecchiature tecniche, del tipo hardware, a supporto dei sistemi digitali di rilevazione di assenze ingiustificate di bambini nelle scuole dell’infanzia e di conseguente diramazione di allerta ai rispettivi familiari;


9. Sussiste la necessità di procedere in tempi rapidi all’adempimento di quanto qui previsto, in particolare al fine di consentire gli adempimenti che rendano effettivo il finanziamento entro l’esercizio 2018;


Approva la presente legge

Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. Con la presente legge il Consiglio regionale della Toscana persegue lo scopo di partecipare al finanziamento per la realizzazione di sistemi digitali di rilevazione di assenze ingiustificate di bambini nelle scuole dell’infanzia e conseguente diramazione di allerta ai rispettivi familiari.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Consiglio regionale conferisce all’Associazione regionale dei Comuni della Toscana (ANCI Toscana), quale soggetto interlocutore per la realizzazione, promozione e diffusione tra i comuni interessati di azioni positive per il miglioramento dei servizi in favore della prima infanzia, il finanziamento una tantum, per l’annualità 2018, di euro 100.000,00 da destinare a spese in conto capitale nell’ambito del progetto di cui all’articolo 2 comma 1.
Art. 2
(Accordo di collaborazione)
1. Il Consiglio regionale, la Giunta regionale e ANCI Toscana stipulano un accordo di collaborazione al fine di disciplinare dettagliatamente il progetto di realizzazione e diffusione del sistema digitale di cui all’articolo 1, comma 1, con specifica regolazione dei ruoli, delle competenze e dei rapporti fra essi intercorrenti.
Art. 3
(Norma finanziaria)
1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, imputabili alla sola annualità 2018 per l’importo di euro 100.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2018-2019-2020 - esercizio 2018 - di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.