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Legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58

Norme per la cooperazione sociale in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 9 novembre 2018

INDICE

PREAMBOLO

chudere cartella CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità e oggetto
Art. 2 - Partecipazione delle cooperative sociali alla programmazione regionale
chudere cartella CAPO II - Albo regionale delle cooperative sociali
Art. 3 - Organizzazione dell'albo regionale delle cooperative sociali
Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali
Art. 5 - Requisiti per l'iscrizione nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali
Art. 6 - Requisiti per l'iscrizione contemporanea nelle sezioni A e B dell'albo regionale delle cooperative sociali
Art. 7 - Consorzi di cooperative sociali
Art. 8 - Procedure per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali
Art. 9 - Verifica della permanenza dei requisiti e revisione dell'albo regionale delle cooperative sociali
Art. 10 - Cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali
Art. 11 - Ricorso in opposizione
chudere cartella CAPO III - Modalità di erogazione dei servizi da parte delle cooperative sociali
Art. 12 - Principi comuni per l’affidamento di contratti pubblici alle cooperative sociali di tipo A e B
Art. 13 - Modalità di erogazione dei servizi da parte delle cooperative sociali di tipo A
Art. 14 - Coprogrammazione e coprogettazione
Art. 15 - Affidamento alle cooperative sociali di tipo B di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria
Art. 16 - Clausole sociali di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati
Art. 17 - Utilizzo dei beni pubblici per finalità di utilità sociale
chudere cartella CAPO IV - Consulta regionale sulla cooperazione sociale
Art. 18 - Consulta regionale sulla cooperazione sociale
Art. 19 - Compiti della Consulta
chudere cartella CAPO V - Disposizioni finali
Art. 20 - Disposizioni di prima attuazione
Art. 21 - Norma transitoria
Art. 22 - Abrogazioni

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.