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Legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58

Norme per la cooperazione sociale in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 9 novembre 2018

Art. 22
Abrogazioni
1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale);
b) articolo 65 della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);
c) articolo 8, comma 1, articolo 9, commi 1, 3 e 4, articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4, articolo 11, commi 1, 2, 3, e 4, articolo 12, commi 1 e 2, della legge regionale 1 marzo 2016, n. 21 (Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore ai sensi della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 28/1993, 87/1997 e 42/2002).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.