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Legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58

Norme per la cooperazione sociale in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 9 novembre 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera e), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’Sito esternoarticolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n.106 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106 );


Vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del sistema sanitario regionale);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 16 aprile 2018;


Visto il parere istituzionale, favorevole con osservazioni, della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 3 maggio 2018;


Considerato quanto segue:


1. È necessario pensare ad una crescita solidale, che non escluda i cittadini più deboli e che costruisca percorsi di inclusione. La Regione riconosce nel lavoro lo strumento principale per la definizione e l’affermazione dell’identità sociale dei soggetti svantaggiati e opera per favorire la valorizzazione nella collettività delle loro capacità. A questo fine valorizza l’importante ruolo della cooperazione sociale nelle politiche di inclusione socio-lavorativa delle persone svantaggiate, proponendo un modello di sviluppo sociale ed umano che dia spazio alle differenze, dove le differenze non diventino diseguaglianza e non producano esclusione; uno sviluppo dove sia possibile vivere del proprio lavoro, esistere con le proprie specificità;


2. La cooperazione sociale persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, rendendo la solidarietà lo scopo prevalente della sua attività in cui la mutualità interna è orientata alla finalità solidaristica esterna;


3. Il quadro normativo più recente, nel prendere atto della diffusione e del radicamento del fenomeno cooperativistico con i valori etici di cui è portatore, ha valorizzato le cooperative sociali, sia nella dimensione costituzionale della sussidiarietà orizzontale in senso solidaristico, sia nell'ambito più specifico dell'attività negoziale delle pubbliche amministrazioni;


4. In particolare, la normativa europea ha riconosciuto le finalità sociali quali elementi di cui tener conto nella gestione dei contratti pubblici consentendo l'inserimento delle clausole sociali tra le condizioni di esecuzione degli appalti pubblici;


5. Il Sito esternod.lgs. 50/2016 ha fatto salva la disciplina delle cooperative sociali di cui alla Sito esternol. 381/1991 , legittimando, pertanto, nel sistema della contrattualistica pubblica, le convenzioni con le cooperative sociali e ha previsto espressamente la possibilità di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione anche alle cooperative sociali e ai loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate;


6. La disciplina in materia di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati trova applicazione nell’ambito degli affidamenti di servizi di interesse economico generale, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 112 del d.lgs. 50/2016 e nel rispetto della disciplina di settore;


7. Il Sito esternod.lgs. 117/2017 ha fatto salva la disciplina delle cooperative sociali pur considerandole enti del terzo settore suscettibili di coinvolgimento da parte delle amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle proprie funzioni per interventi e servizi nelle materie di loro competenza;


8. La Sito esternol. 381/1991 , confermata dalla sopracitata normativa statale, prevede la possibilità di effettuare procedure di selezione riservate alle cooperative sociali di tipo B per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi il cui importo sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici purché vi sia la finalizzazione a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate e la possibilità di inserire nei bandi di gara di appalto per la fornitura di beni o servizi il cui importo sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego di persone svantaggiate mediante adozione di specifici programmi di recupero e di inserimento lavorativo;


9. A fronte di un mutato quadro normativo europeo e nazionale fortemente orientato alla valorizzazione delle cooperative sociali che operano per l'integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate, appare necessario intervenire nella l.r. 87/1997 abrogandola ed elaborando una nuova normativa che tenga conto dei mutamenti legislativi, sociali e economici che, nel corso degli anni successivi alla sua approvazione hanno riguardato le cooperative sociali e che, in linea con la normativa statale, preveda anche la possibilità di riserva di una quota degli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria a favore della cooperazione sociale di tipo B;


10. Rimane operativo l'albo regionale delle cooperative sociali in quanto il Sito esternod.lgs. 117/2017 istitutivo del registro unico nazionale del terzo settore non ha modificato la Sito esternol. 381/1991 istitutiva dell’ albo regionale delle cooperative sociali mantenendone pertanto ferma la vigenza e dunque gli istituti previsti;


11. Si conferma il ruolo della Consulta regionale sulla cooperazione sociale, tuttora operativa, come organismo consultivo e di impulso allo sviluppo della cooperazione sociale;


12. Le osservazioni espresse nel parere istituzionale dalla Prima Commissione consiliare sono state accolte;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.