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Legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58

Norme per la cooperazione sociale in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 9 novembre 2018

CAPO IV
Consulta regionale sulla cooperazione sociale
Art. 18
Consulta regionale sulla cooperazione sociale
1. La Consulta regionale sulla cooperazione sociale, di seguito denominata Consulta, è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da undici membri individuati come segue:
a) tre esperti designati congiuntamente dalle associazioni regionali maggiormente rappresentative della cooperazione sociale aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, scelti fra persone di comprovata competenza e esperienza professionale nel settore della cooperazione sociale;
b) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle articolazioni regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, scelti fra persone di comprovata competenza e esperienza professionale nel settore della cooperazione sociale;
c) quattro membri in rappresentanza della Regione, scelti tra persone di comprovata competenza professionale giuridica o economica in materia di cooperazione sociale, uno dei quali designato dal Consiglio regionale;
d) un dirigente regionale competente nei settori sociale, sanitario e socio educativo e delle politiche della solidarietà individuato dal direttore della direzione regionale competente in materia di cooperative sociali.
2. I componenti della Consulta operano a titolo gratuito, durano in carica per l'intera legislatura regionale e restano in carica fino all'elezione della nuova Consulta.
3. Il Presidente della Consulta è eletto fra i membri della medesima con la maggioranza dei due terzi. Il Presidente convoca le riunioni almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno due quinti dei membri, oppure l'assessore competente, nel termine massimo di venti giorni dall'istanza.
4. La Consulta ha sede presso l’amministrazione regionale e approva un regolamento per il proprio funzionamento. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di enti del terzo settore.
Art. 19
Compiti della Consulta
1. La Consulta svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri al Consiglio regionale e alla Giunta regionale e formula proposte in materia di cooperazione sociale;
b) segue l’andamento e lo sviluppo delle cooperative sociali nel territorio della Regione Toscana;
c) verifica lo stato dei rapporti fra le cooperative sociali e le pubbliche amministrazioni per l'insieme delle questioni che attengono al settore;
d) esegue il monitoraggio relativamente alle attività delle cooperative sociali con riferimento al mercato del lavoro, alla formazione professionale e agli andamenti occupazionali;
e) svolge rilievi e analisi circa gli standard qualitativi e l'efficienza dei servizi erogati.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.