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Legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58

Norme per la cooperazione sociale in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 9 novembre 2018

CAPO III
Modalità di erogazione dei servizi da parte delle cooperative sociali
Art. 12
Principi comuni per l’affidamento di contratti pubblici alle cooperative sociali di tipo A e B
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla Regione, ai suoi enti dipendenti, alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale.
2. Gli enti locali, singoli o associati, e le aziende pubbliche di servizi alla persona possono applicare le disposizioni del presente capo nell'ambito dei propri ordinamenti.
3. La Regione supporta gli enti locali, singoli ed associati e le aziende pubbliche di servizi alla persona, nell’attuazione della presente legge, mediante linee guida.
4. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), all’articolo 15 e all’articolo 16, avvengono nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di contratti pubblici e dei seguenti principi:
a) salvaguardia della qualità del servizio, con particolare riferimento agli utenti finali nel caso di affidamenti dei contratti pubblici di cui all'articolo 13, e della qualità dei progetti di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati nel caso di affidamenti di contratti pubblici di cui all'articolo 15;
b) adeguatezza delle modalità di esecuzione dei servizi rispetto alle caratteristiche socio economiche del territorio degli enti titolari dei servizi al fine di promuovere la coesione sociale delle comunità locali;
c) possibile subordinazione del principio di economicità degli affidamenti dei contratti pubblici alle specifiche esigenze ambientali e sociali degli enti titolari dei servizi nel rispetto della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
d) favorire il passaggio, anche graduale, dei soggetti destinatari di prestazioni e servizi sociali come definiti dalla normativa statale e regionale verso percorsi di inserimento lavorativo di cui all'articolo 15;
e) valorizzazione del ruolo attivo della cooperazione sociale in attuazione dell'Sito esternoarticolo 45 della Costituzione e dell'Sito esternoarticolo 1 della l. 381/1991 ;
f) rendicontazione dell'impatto sulle comunità dell'attuazione della disciplina di cui al presente capo, secondo lo schema della valutazione di impatto sociale prevista dall’articolo 7, comma 3, della Sito esternolegge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), in quanto compatibile ed in riferimento a quanto indicato dall’Sito esternoarticolo 14 del d.lgs. 117/2017 ;
g) favorire il confronto con esperti per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati nell’elaborazione della documentazione di gara;
h) rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il settore in conformità a quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
Art. 13
Modalità di erogazione dei servizi da parte delle cooperative sociali di tipo A
1. L'erogazione dei servizi socio sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p), Sito esternodel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'Sito esternoarticolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n.106 ), da parte delle cooperative sociali di tipo a) avviene con le seguenti modalità:
a) in regime di autorizzazione e accreditamento secondo la disciplina statale e regionale;
b) mediante coprogettazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14;
c) a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica nel rispetto della disciplina statale, regionale e dei principi comuni di cui all'articolo 12.
Art. 14
Coprogrammazione e coprogettazione
1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 55 del d.lgs. 117/2017 , favorisce il coinvolgimento delle cooperative sociali e degli altri enti del terzo settore attraverso gli strumenti della coprogrammazione, della coprogettazione e dell'accreditamento.
2. L’applicazione degli strumenti di cui al comma 1, in un’ottica di reale concorrenza, viene effettuata in modo da dare un’effettiva possibilità di partecipazione a tutte le cooperative sociali e agli altri enti del terzo settore interessati.
3. Mediante la coprogrammazione, oltre a quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 55, comma 2, del d.lgs. 117/2017 , vengono rilevati i bisogni della comunità di riferimento, le possibili azioni, risorse, tempi e modalità di coinvolgimento delle cooperative sociali e degli altri enti del terzo settore. La coprogrammazione della Regione avviene secondo quanto previsto dall'articolo 2. Gli enti locali, singoli o associati, e le aziende pubbliche di servizi alla persona possono disciplinare il procedimento di coprogrammazione nel rispetto del principio di autonomia organizzativa e regolamentare e garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza e giusto procedimento.
4. La coprogettazione è finalizzata alla definizione e alla eventuale realizzazione di specifici progetti di servizio o di interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti, anche alla luce degli strumenti di coprogrammazione di cui all'articolo 2.
5. Ai fini dell'attivazione delle procedure per la coprogettazione, devono essere garantiti i seguenti principi e criteri direttivi:
a) rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza, semplificazione degli oneri amministrativi del procedimento amministrativo, tracciabilità dei flussi finanziari e divieto del conflitto di interesse;
b) gli avvisi pubblici di indizione delle procedure ad evidenza pubblica predeterminano gli elementi essenziali della coprogettazione, con particolare riguardo all'ambito oggettivo e soggettivo dell'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, alla durata e agli esiti attesi, nonché le modalità di compartecipazione allo sviluppo delle attività;
c) la proposta di coprogettazione può essere di iniziativa pubblica e privata; la proposta di coprogettazione di iniziativa privata deve essere preliminarmente valutata ai fini dell'eventuale dichiarazione di interesse pubblico ed è pubblicata anche al fine dell'eventuale comparazione fra proposte concorrenti;
d) i rapporti fra le parti sono regolati mediante convenzione;
e) a seguito della conclusione delle attività di coprogettazione l'ente affidante pubblica gli esiti dell’ attività.
6. Ferma restando la normativa regionale in materia di accreditamento dei servizi alla persona, i soggetti pubblici di cui all'articolo 1 possono istituire regimi di accreditamento ai fini della coprogettazione nell'ambito dei propri ordinamenti.
7. L'accreditamento di cui al comma 5 garantisce, oltre a quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 55, comma 4, del d.lgs. 117/2017 , il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e giusto procedimento e la predeterminazione da parte dell'ente procedente dell'oggetto dell'accreditamento, dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, delle condizioni economiche per l'esecuzione del servizio o per lo svolgimento dell'attività, delle modalità di disciplina e di funzionamento dell'elenco dei soggetti accreditati e degli elementi essenziali della convenzione per l’affidamento del servizio o dell'attività.
Art. 15
Affidamento alle cooperative sociali di tipo B di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria
1. Fermo restando quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 112 del d.lgs. 50/2016 , la Regione, gli enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, nell'ambito dell’affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 dello stesso Sito esternod.lgs. 50/2016 ed in conformità con quanto previsto dalla Sito esternol. 381/1991 , riservano in favore delle cooperative sociali di tipo B una quota non inferiore al tre per cento e non superiore all’8 per cento del valore complessivo annuo degli affidamenti di importo inferiore alla suddetta soglia relativi a servizi strumentali ad alta intensità di manodopera previsti nella programmazione annuale di riferimento, mediante specifica segnalazione nell’ambito del procedimento di programmazione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 112 del d.lgs. 50/2016 ed in conformità con quanto previsto dalla Sito esternol. 381/1991 , gli enti locali, singoli o associati, e le aziende pubbliche di servizi alla persona, nell'ambito dell’affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 dello stesso Sito esternod.lgs. 50/2016 , possono riservare, in favore delle cooperative sociali di tipo B, una quota non inferiore al 3 per cento e non superiore all’8 per cento del valore complessivo annuo degli affidamenti di importo inferiore alla soglia relativi ai servizi strumentali ad alta intensità di manodopera previsti nella programmazione annuale di riferimento.
3. Nell’ambito dello svolgimento delle procedure negoziate di cui all’Sito esternoarticolo 36 del d.lgs. 50/2016 e nel rispetto della normativa in materia di contratti, le stazioni appaltanti, al fine della scelta degli operatori economici da invitare, possono svolgere le indagini di mercato, oppure possono istituire e disciplinare appositi elenchi speciali aperti riservati alle cooperative sociali di tipo B articolati per settori merceologici.
4. Nelle procedure di affidamento dei contratti di cui al comma 1, per l’individuazione degli operatori economici, il principio di rotazione degli inviti può essere subordinato all’attuazione della finalità dell’inserimento lavorativo dei soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate.
5. Il progetto di inserimento lavorativo relativo ai soggetti svantaggiati è valutato, ai fini dell'attribuzione dei punteggi nell'offerta tecnica, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto del principio di proporzionalità.
Art. 16
Clausole sociali di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati
1. Fermo restando quanto previsto all'Sito esternoarticolo 50 del d.lgs. 50/2016 , sulle clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, la Regione, gli enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, nell'ambito della programmazione degli acquisti di beni e servizi di cui alla normativa sui contratti pubblici, riservano una percentuale annua non inferiore al 3 per cento e non superiore all’8 per cento del valore complessivo annuo degli affidamenti relativi ai servizi strumentali ad alta intensità di manodopera per l’inserimento negli atti di gara di idonea clausola sociale per la tutela dei soggetti svantaggiati, mediante specifica segnalazione nell’ambito del procedimento di programmazione.
2. Fermo restando quanto previsto all'Sito esternoarticolo 50 del d.lgs. 50/2016 , sulle clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, gli enti locali, singoli o associati, nell'ambito della programmazione degli acquisti di beni e servizi di cui alla normativa sui contratti pubblici, possono riservare una percentuale del valore complessivo annuo degli affidamenti relativi ai servizi strumentali ad alta intensità di manodopera per l’inserimento negli atti di gara idonea clausola sociale per la tutela dei soggetti svantaggiati.
Art. 17
Utilizzo dei beni pubblici per finalità di utilità sociale
1. La Regione, i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale possono concedere l’utilizzo di beni mobili e immobili, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa regionale, in conformità alle disposizioni del Sito esternod.lgs. 117/2017 , in favore di cooperative sociali e loro consorzi per finalità di utilità sociale, anche sulla base di una proposta per l’utilizzo sociale di uno specifico bene presentata da parte delle stesse cooperative e i loro consorzi.
2. Gli enti locali, singoli o associati, e le aziende pubbliche di servizi alla persona possono concedere l’utilizzo di beni mobili e immobili, in conformità al Sito esternod.lgs. 117/2017 e in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti, in favore di cooperative sociali e loro consorzi per finalità di utilità sociale, anche sulla base di una proposta per l’utilizzo sociale di uno specifico bene presentata da parte delle stesse cooperative e i loro consorzi.
3. Le presenti disposizioni possono trovare applicazione anche per le proposte nelle quali intervengono anche altri enti del terzo settore, autonomie funzionali e operatori privati, a condizione che il soggetto responsabile sia una cooperativa sociale o un consorzio di cooperative sociali.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.