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Legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58

Norme per la cooperazione sociale in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 9 novembre 2018

CAPO II
Albo regionale delle cooperative sociali
Art. 3
Organizzazione dell'albo regionale delle cooperative sociali
1. L'albo regionale delle cooperative sociali, istituito in attuazione dell'Sito esternoarticolo 9 della l. 381/1991 , è articolato per province ed è tenuto dai comuni capoluoghi di provincia e dalla Città metropolitana di Firenze.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali le cooperative sociali e i loro consorzi, costituiti come società cooperative ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8 della l. 381/1991 , che abbiano la sede legale nel territorio regionale.
3. L’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali è condizione necessaria per la stipula delle convenzioni con la Regione, i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, gli enti locali singoli o associati.
4. L'albo regionale delle cooperative sociali è suddiviso in tre sezioni così distinte:
a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative sociali che ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 1, lettera a), della l. 381/1991 gestiscono servizi socio sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p), Sito esternodel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'Sito esternoarticolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 );
b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative sociali che svolgono attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) sezione C, nella quale sono iscritti consorzi costituiti come società cooperative ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8 della l. 381/1991 la cui base sociale è formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali iscritte all'albo.
5. Sono iscritte nella sezione A o nella sezione B dell'albo regionale rispettivamente le cooperative sociali di tipo A o B, che svolgono le attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere r), t) e v), Sito esternodel d.lgs. 112/2017 , aventi ad oggetto l’accoglienza umanitaria e l’integrazione sociale dei migranti, l’agricoltura sociale e la riqualificazione di beni confiscati alla criminalità organizzata.
6. L'iscrizione nell'albo nazionale degli enti cooperativi tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'Sito esternoarticolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 recante: “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”), non comporta l'automatica iscrizione nell'albo regionale.
7. Entro il mese di dicembre di ogni anno il Bollettino ufficiale della Regione Toscana pubblica l'elenco delle cooperative sociali iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali alla data del 30 settembre.
Art. 4
Requisiti per l'iscrizione nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali
1. Possono essere iscritte nella sezione A dell'albo regionale le cooperative sociali i cui statuti attestino l'assenza di fini di lucro e prevedano finalità solidaristiche per il perseguimento dell'interesse generale della comunità attraverso l'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), e comma 5.
2. Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali devono possedere i seguenti requisiti:
a) autonomia tecnica, organizzativa ed economica in relazione alla tipologia di attività da svolgere, illustrata nella relazione da presentare al momento dell'iscrizione;
b) possesso da parte dei soci lavoratori e dei dipendenti dei titoli di studio e degli attestati professionali richiesti dalla normativa vigente per l'attività intrapresa alla data di presentazione della domanda;
c) essere state costituite almeno sei mesi prima della data di presentazione della domanda di iscrizione.
3. L'iscrizione nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali è condizionata all'applicazione per i lavoratori del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché al rispetto, per quanto riguarda i soci volontari, delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 5, Sito esternodella l. 381/1991 .
Art. 5
Requisiti per l'iscrizione nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali
1. Possono essere iscritte nella sezione B dell'albo regionale le cooperative sociali i cui statuti attestino l'assenza di fini di lucro e prevedano finalità solidaristiche per il perseguimento dell'interesse generale della comunità attraverso l'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), e comma 5.
2. Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali devono possedere i seguenti requisiti:
a) autonomia tecnica, organizzativa ed economica in relazione alla tipologia di attività da svolgere, illustrata nella relazione da presentare al momento dell'iscrizione;
b) presenza di un numero di persone svantaggiate, inserite o da inserire nel lavoro, tale da rispettare il rapporto previsto dall'Sito esternoarticolo 4, comma 2, della l. 381/1991 .
3. L'iscrizione nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali è condizionata all'applicazione per i lavoratori del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché al rispetto, per quanto riguarda i soci volontari, delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 5, Sito esternodella l. 381/1991 .
Art. 6
Requisiti per l'iscrizione contemporanea nelle sezioni A e B dell'albo regionale delle cooperative sociali
1. Le cooperative sociali di cui all'articolo, 1 comma 1, lettera a) e lettera b), Sito esternodella l. 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente alle sezioni A e B dell'albo regionale delle cooperative sociali alle seguenti condizioni:
a) che l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa;
b) che le tipologie di svantaggio o le aree di intervento indicate nell'oggetto sociale comportino attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali. Il collegamento funzionale tra le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), Sito esternodella l. 381/1991 deve essere indicato nello statuto sociale.
2. Nelle procedure di selezione per l'affidamento di contratti pubblici le cooperative sociali che siano iscritte in entrambe le sezioni A e B dell'albo regionale delle cooperative sociali possono fare valere soltanto i requisiti in relazione alla specifica tipologia di servizio oggetto di affidamento.
Art. 7
Consorzi di cooperative sociali
1. Possono iscriversi alla sezione C dell'albo regionale delle cooperative sociali i consorzi di cooperative sociali costituiti da cooperative sociali in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 5. Gli statuti dei consorzi devono prevedere l'assenza di fini di lucro e finalità solidaristiche per il perseguimento dell'interesse generale delle comunità attraverso l'esercizio di una o entrambe le attività di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) e lettera b).
Art. 8
Procedure per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali
1. La domanda di iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa o del consorzio, è presentata al comune capoluogo di provincia o alla Città metropolitana di Firenze tramite il comune nel cui territorio la cooperativa sociale o il consorzio ha la sede legale. La domanda deve indicare la sezione dell'albo nella quale è richiesta l'iscrizione in conformità con gli scopi statutari.
2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati:
a) una copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
b) il certificato di iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente con data non anteriore a tre mesi;
c) l'elenco dei soci;
d) una copia dell'ultimo bilancio approvato, la nota integrativa e le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di cui agli articoli 2428 e 2429 del codice civile;
e) la dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa sociale o del consorzio che attesti la regolare assunzione di tutti i lavoratori ed il rispetto della normativa contrattuale vigente;
f) la dichiarazione che la cooperativa sociale o il consorzio non è oggetto di sanzione interdittiva o di misura cautelare ai sensi degli articoli 9 e 45 Sito esternodel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica);
g) l'autocertificazione antimafia.
3. La cooperativa sociale che presenta domanda di iscrizione nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali, oltre a quanto previsto nel comma 2, deve allegare alla domanda:
a) una relazione sull'autonomia tecnica, organizzativa ed economica della cooperativa sociale in relazione all'attività da svolgere e all'attività svolta nell'anno precedente;
b) la dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa sociale attestante il possesso da parte dei soci lavoratori e dei dipendenti dei titoli di studio e degli attestati professionali richiesti dalla normativa vigente per l'attività intrapresa alla data di presentazione della domanda.
4. Qualora la cooperativa sociale non sia ancora attivata, i documenti di cui al comma 2, lettera e) e al comma 3, lettera b), possono essere sostituiti da un progetto sull'attività che la cooperativa intende svolgere con specificazione del numero e delle qualifiche del personale che intende utilizzare.
5. La cooperativa sociale che presenta domanda di iscrizione alla sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali, oltre a quanto previsto nel comma 2, deve allegare alla domanda:
a) una relazione riguardante:
1) l'autonomia tecnica, organizzativa ed economica della cooperativa sociale in relazione all'attività da svolgere e svolta nell'anno precedente, alle modalità di impiego lavorativo delle persone svantaggiate in conformità a quanto previsto dai piani di inserimento;
2) l'indicazione del possesso o meno della qualità di socio delle persone svantaggiate con riferimento a quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 4, comma 2, della l. 381/1991 .
b) la dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa sociale attestante:
1) il numero delle persone svantaggiate inserite o da inserire nel lavoro in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori della cooperativa sociale;
2) il possesso della certificazione dell'autorità competente attestante per ognuna delle persone svantaggiate inserite la situazione di svantaggio e il periodo di presunta durata di tale situazione.
6. I consorzi di cooperative devono presentare domanda ai sensi del comma 1. Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui al comma 2 e la dichiarazione del legale rappresentante del consorzio dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7.
7. Il comune nel cui territorio ha la sede legale la cooperativa o il consorzio che presenta la domanda di iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali trasmette la domanda e la relativa documentazione di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, al comune capoluogo di provincia o alla Città metropolitana di Firenze in via telematica entro tre giorni dal ricevimento.
8. Il comune capoluogo di provincia o la Città metropolitana di Firenze entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7, adottano il provvedimento di iscrizione della cooperativa o del consorzio di cooperative nell'albo regionale delle cooperative sociali indicando la sezione in cui la cooperativa stessa è iscritta. Nel caso in cui non sussistano i requisiti richiesti, entro lo stesso termine, il comune o la Città metropolitana di Firenze adottano il provvedimento motivato di diniego.
9. Il temine di cui al comma 8 può essere prorogato di ulteriori sessanta giorni per eventuali integrazioni o rettifiche della documentazione prodotta. Entro lo stesso temine il comune capoluogo di provincia o la Città metropolitana di Firenze possono richiedere pareri o dati conoscitivi utili ai fini dell'istruttoria.
10. I provvedimenti di cui al comma 8 sono comunicati alla cooperativa sociale richiedente o al consorzio, al registro delle imprese presso la CCIAA, all'ufficio territoriale del lavoro e al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data della loro adozione.
Art. 9
Verifica della permanenza dei requisiti e revisione dell'albo regionale delle cooperative sociali
1. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze svolgono annualmente le verifiche sulla permanenza dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7.
2. Ai fini di cui al comma 1, il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze possono richiedere alle cooperative e ai loro consorzi, il bilancio sociale, se previsto, una relazione sulla attività svolta e, per le cooperative sociali di tipo B, anche sui risultati conseguiti dalle persone svantaggiate inserite nel lavoro, l'elenco delle convenzioni in essere, l'elenco nominativo dei soci lavoratori o dipendenti.
3. Le cooperative sociali ed i loro consorzi comunicano al comune capoluogo della provincia o alla Città metropolitana di Firenze nella quale abbiano la sede legale le modifiche dello statuto o dell'atto costitutivo entro trenta giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese.
4. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze, effettuate le verifiche di cui al comma 1, trasmettono all’amministrazione regionale entro il trenta ottobre di ogni anno:
a) l'elenco delle cooperative sociali per le quali la verifica abbia avuto esito positivo al fine della pubblicazione dell'albo regionale delle cooperative sociali;
b) una relazione sulla gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali di sua competenza, sui rapporti convenzionali delle cooperative sociali e dei loro consorzi e su eventuali criticità.
5. L’amministrazione regionale può effettuare direttamente le verifiche sulla permanenza dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7.
6. In caso di mancato rispetto da parte degli enti locali preposti degli adempimenti di cui al comma 4, l’amministrazione regionale interviene in via sostitutiva ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
Art. 10
Cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali
1. La cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali di una cooperativa e di un consorzio è disposta dal comune capoluogo di provincia o dalla Città metropolitana di Firenze nei seguenti casi:
a) cancellazione dall'albo nazionale previsto dall'Sito esternoarticolo 15 del d.lgs. 220/2002 ;
b) perdita di uno dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6, per l'iscrizione;
c) pronuncia di un provvedimento previsto dalla normativa antimafia;
d) cessazione o sospensione dell'attività per oltre dodici mesi;
e) riduzione del numero dei soggetti svantaggiati al di sotto del trenta per cento previsto dall'Sito esternoarticolo 4, comma 2, della l. 381/1991 e mancata reintegrazione di tale percentuale entro dodici mesi;
f) mancato adempimento degli obblighi di comunicazione degli atti concernenti le modifiche dello statuto o dell'atto costitutivo.
2. La cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali di una cooperativa o di un consorzio può essere disposta d'ufficio o su istanza di un ente pubblico interessato.
3. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze, qualora abbiano accertato il verificarsi di uno dei casi di cui al comma 1, dispongono la cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali della cooperativa sociale o del consorzio entro trenta giorni dall'accertamento con atto motivato.
4. Il provvedimento di cancellazione è comunicato, entro trenta giorni, alla cooperativa o al consorzio di cooperative interessato, al registro delle imprese presso la CCIAA competente, all'ufficio territoriale del lavoro e all’amministrazione regionale.
5. La cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali di una cooperativa sociale o di un consorzio comporta, per gli enti pubblici operanti in Toscana, la risoluzione ex lege dei rapporti convenzionali in atto con la cooperativa sociale stessa o il consorzio stesso.
6. Qualora la Regione riscontri uno dei motivi di cancellazione di cui al comma 1, dispone la cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali della cooperativa sociale o del consorzio entro trenta giorni dall'accertamento e ne dà comunicazione agli interessati e al comune capoluogo di provincia competente o alla Città metropolitana di Firenze.
Art. 11
Ricorso in opposizione
1. Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali è ammesso il ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei relativi provvedimenti.
2. La presentazione del ricorso sospende l'esecutività del provvedimento di cancellazione.
3. Il ricorso è deciso entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.