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Legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58

Norme per la cooperazione sociale in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 9 novembre 2018

CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità e oggetto
1. La Regione Toscana riconosce, valorizza e promuove il ruolo e la funzione delle cooperative sociali che operano con carattere di mutualità e solidarietà per perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, al benessere, alla salute e all'integrazione sociale dei cittadini.
2. La Regione e i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, gli enti locali singoli o associati in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'Sito esternoarticolo 118, comma quarto, della Costituzione riconoscono la rilevanza sociale dell'attività svolta dalle cooperative sociali e promuovono azioni per il loro sostegno e qualificazione.
3. La Regione promuove, sostiene e sviluppa la cooperazione sociale nel territorio regionale anche mediante l'integrazione delle esigenze sociali della comunità con le politiche pubbliche nel rispetto delle prerogative degli enti competenti e delle relative discipline di settore.
4. La presente legge, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), detta norme:
a) per la disciplina dell'albo regionale delle cooperative sociali;
b) per la determinazione delle modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con le attività dei servizi pubblici socio sanitari, socio assistenziali e educativi negli atti di programmazione regionale;
c) per l‘individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei servizi da parte delle cooperative sociali;
d) per la disciplina della coprogrammazione e coprogettazione con le cooperative sociali;
e) per la disciplina della Consulta regionale per la cooperazione sociale.
Art. 2
Partecipazione delle cooperative sociali alla programmazione regionale
1. Gli strumenti di programmazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), definiscono le modalità della partecipazione delle cooperative sociali al perseguimento delle finalità di sviluppo della Regione.
2. La partecipazione della cooperazione sociale all'attività di programmazione di cui al comma 1 è assicurata, nel rispetto dell'Sito esternoarticolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), nelle forme previste dagli articoli 26 e 27 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (/Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), dall'articolo 15 della legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del sistema sanitario regionale) e dall’articolo 3 della l.r. 1/2015 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.