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Legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68

Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 12 dicembre 2018

Art. 3
Concessione di anticipazioni di liquidità da parte della Regione. Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 60/1999
1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 60/1999 è inserito il seguente:
Art. 16 bis Concessione da parte della Regione di anticipazioni di liquidità ad ARTEA
1. Al fine di assicurare la tempestiva erogazione ai beneficiari di aiuti e contributi a carico di fondi comunitari, nazionali e regionali e, al contempo, ottimizzare la gestione complessiva di cassa tra Regione e organismi pagatori o intermedi, la Regione può concedere ad ARTEA anticipazioni di liquidità fino ad un massimo di euro 10.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2019.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1, sono concesse senza alcun onere di interesse a carico di ARTEA, e scadono al termine dell’esercizio in cui sono state erogate.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti l’importo dell’anticipazione, la tipologia di fondi gestiti per la quale è concessa e le modalità di restituzione.
4. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 10.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2019 e 2020.
5. Le entrate relative alla restituzione delle anticipazioni di cui al comma 1, per un massimo di euro 10.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 200 “Riscossione di crediti di breve termine” del Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2019 e 2020.
6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.