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Legge regionale 1 ottobre 2018, n. 53

Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla l.r. 57/2017 , alla l.r. 77/2016 ed alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 10 ottobre 2018

Art. 3
Accordi sostitutivi e di semplificazione. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 57/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 57/2017 , dopo le parole: "
possono essere stipulati
," sono inserite le seguenti: "
ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
,".
2. Dopo il comma 10 dell'articolo 9 della l.r. 57/2017 è aggiunto il seguente:
10 bis. Gli accordi di cui al presente articolo aventi ad oggetto le concessioni di derivazione di acque, ivi compresi quelli di cui all’articolo 10, sono stipulati nel rispetto delle procedure di rilascio dei relativi titoli concessori e autorizzatori di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R/2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2,
della l.r. 80/2015
) e delle disposizioni di cui al
Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale).
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.