Menù di navigazione

Legge regionale 1 ottobre 2018, n. 53

Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla l.r. 57/2017 , alla l.r. 77/2016 ed alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 10 ottobre 2018

CAPO II
Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 )
Art. 2
Oggetto. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 57/2017
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 57/2017 è aggiunto il seguente:
2 bis. Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per le concessioni idroelettriche di grande derivazione.
”.
Art. 3
Accordi sostitutivi e di semplificazione. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 57/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 57/2017 , dopo le parole: "
possono essere stipulati
," sono inserite le seguenti: "
ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
,".
2. Dopo il comma 10 dell'articolo 9 della l.r. 57/2017 è aggiunto il seguente:
10 bis. Gli accordi di cui al presente articolo aventi ad oggetto le concessioni di derivazione di acque, ivi compresi quelli di cui all’articolo 10, sono stipulati nel rispetto delle procedure di rilascio dei relativi titoli concessori e autorizzatori di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R/2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2,
della l.r. 80/2015
) e delle disposizioni di cui al
Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale).
”.
Art. 4
Disposizioni per il riordino delle concessioni esistenti ed in corso di rilascio afferenti al servizio idrico integrato. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 57/2017
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 57/2017 è inserito il seguente:
4 bis. Il processo di riordino dei rapporti concessori di cui ai commi da 1 a 4 è attuato nel rispetto delle procedure di cui al r.d. 1775/1933 e al d.p.g.r. 61/R/2016 e delle disposizioni di cui al
Sito esternod.lgs. 152/2006 .”.
Art. 5
Accorpamento di concessioni di derivazione. Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r.57/2017
1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 57/2017 è inserito il seguente:
Art. 10 bis Accorpamento di concessioni di derivazione
1. Qualora la stipula degli accordi ed il processo di riordino di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 10, determini, in capo ad un unico titolare, l’accorpamento di più concessioni insistenti sullo stesso corpo idrico sotterraneo oppure, in continuità morfologica, sullo stesso corpo idrico superficiale, tale accorpamento è attuato nel rispetto delle procedure di cui al r.d. 1775/1933 e al d.p.g.r. 61/R/2016 e delle disposizioni di cui al
Sito esternod.lgs. 152/2006
, ferme restando:
a) la durata di ciascuna singola concessione accorpata o comunque, in caso di prolungamento, la durata massima stabilita dalla legge;
b) l’aggregazione per una soglia complessivamente non superiore a 3000 kw, in caso di concessioni di piccole derivazioni idroelettriche.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.