Menù di navigazione

Legge regionale 17 settembre 2018, n. 52

Interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 17 settembre 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m), p), q) e v), dello Statuto;


Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);


Considerato quanto segue:


1. Le associazioni pro loco svolgono da anni un ruolo estremamente rilevante nella promozione e diffusione dell’accoglienza turistica sul territorio regionale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’Sito esternoarticolo 118, comma quarto, della Costituzione ;


2. Esse sono impegnate nell’organizzazione di eventi specifici e nell’animazione di borghi e luoghi situati in zone del territorio regionale meno note e gestiscono molteplici servizi ed attività, fra cui la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;


3. In considerazione della rilevanza dell’azione svolta sul territorio, il Consiglio regionale intende destinare un contributo economico a favore di associazioni pro loco che presentino progetti per la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;


4. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedura automatica dal momento che non risulta necessaria, per l’attuazione degli interventi, un’attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;


5. La ristrettezza dei tempi tecnici per l’espletamento delle procedure, la cui conclusione è prevista entro il 31 dicembre 2018, rende opportuno prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Contributi alle associazioni pro loco
1. Ai fini della promozione di progetti inerenti alla realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), il Consiglio regionale è autorizzato a concedere contributi una tantum a favore delle associazioni pro loco operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I contributi sono concessi, con procedura automatica, in misura fissa di ammontare predeterminato per il solo anno 2018, sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico e protocollate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
3. Il soggetto incaricato della fase istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta con le domande.
Art. 2
Erogazione del contributo e relazione
1. L’erogazione del contributo avviene una tantum per l’intero ammontare dell’importo concesso entro il 31 dicembre 2018.
2. Entro il 31 dicembre 2019 tutti i soggetti beneficiari del contributo presentano al Consiglio regionale una relazione sull’impiego del medesimo.
Art. 2 bis
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere i contributi “una tantum” sull’esercizio finanziario 2019, sino all’importo massimo di euro 350.000,00 parte corrente, a favore della associazioni pro loco operanti alla data della entrata in vigore della presente legge anche per l’anno 2019.
2. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 2 e 3, e dell’articolo 2, secondo i termini di seguito indicati:
a) l’anno di cui all’articolo 1, comma 2, è il 2019;
b) il termine di cui all’articolo 2, comma 1, è il 31 dicembre 2019;
c) il termine di cui all’articolo 2, comma 2, è il 31 dicembre 2020.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, imputabili alla sola annualità 2018, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2019-2020, relativi all’esercizio 2018 del Consiglio regionale di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per l’importo totale di euro 330.000,00.
1. bis. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’articolo 2 bis, pari ad euro 350.000,00, imputabili alla sola annualità 2019, si fa fronte con gli stanziamenti dell’esercizio 2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”. (2)

Comma inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 48, art. 2.

Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.