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Legge regionale 17 settembre 2018, n. 52

Interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 17 settembre 2018

Art. 1
Contributi alle associazioni pro loco
1. Ai fini della promozione di progetti inerenti alla realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), il Consiglio regionale è autorizzato a concedere contributi una tantum a favore delle associazioni pro loco operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I contributi sono concessi, con procedura automatica, in misura fissa di ammontare predeterminato per il solo anno 2018, sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico e protocollate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
3. Il soggetto incaricato della fase istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta con le domande.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.