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Legge regionale 14 settembre 2018, n. 51

Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 14 settembre 2018





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 32 della Costituzione ;


Visto l’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 6 giugno 1939, n. 891 (Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica);


Vista la Sito esternolegge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica);


Vista la Sito esternolegge 20 marzo 1968, n. 419 (Modificazioni alla Sito esternolegge 5 marzo 1963, n. 292 , recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria);


Vista la Sito esternolegge 27 maggio 1991, n. 165 (Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) e, in particolare, l’articolo 1;


Visto il regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1999 n. 355 (Regolamento recante modificazioni al Sito esternoD.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518 in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie);


Vista la Sito esternolegge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);


Vista l’intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 19 gennaio 2017 (Intesa ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019);


Visto il Sito esternodecreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 31 luglio 2017, n. 119 ;


Visto il Sito esternodecreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 dicembre 2017, n. 172 ;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Considerato quanto segue:


1. Il costante trend in discesa delle coperture vaccinali a ventiquattro mesi registrato nel periodo 2013 – 2016, ha portato le coperture di tutte le vaccinazioni, di cui al Sito esternod.l. 73/2017 , convertito dalla Sito esternol. 119/2017 , al di sotto della soglia del 95 per cento;


2. Viste le coperture vaccinali a ventiquattro mesi registrate al 31 dicembre 2017, a seguito del primo anno di applicazione dell’obbligo vaccinale sancito dal Sito esternod.l. 73/2017 , convertito dalla Sito esternol. 119/2017 , e, in particolare, le seguenti:


• esavalente 95,78 per cento (+ 1,41 per cento rispetto al 2016);

• morbillo, rosolia, parotite 93,51 per cento (+ 4,13 per cento rispetto al 2016);

• varicella 87,08 per cento (+ 11,08 per cento rispetto al 2016);


3. Considerato, pertanto, il fondamentale apporto dato dalle disposizioni nazionali citate e tenuto inoltre conto che la Regione Toscana è già dotata di un’anagrafe vaccinale regionale informatizzata e pienamente operativa, nonché dell’apposita procedura web (autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali), mediante le quali è possibile garantire ai soggetti deputati una completa conoscenza, in tempo reale, dello stato vaccinale dei minori residenti in Toscana, e quindi l’immediata efficacia delle disposizioni previste dalla normativa nazionale in materia;


4. Richiamate, altresì, le disposizioni, di cui all'articolo 18 ter, commi 1 e 2, Sito esternodel d.l. 148/2017 , convertito dalla Sito esternol. 172/2017 , in cui si prevede che, nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all'articolo 3 bis, commi da 1 a 4, Sito esternodel d.l. 73/2017 , convertito dalla Sito esternol. 119/2017 , sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nonché per l’anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore Sito esternodella l. 119/2017 di conversione Sito esternodel d.l. 73/2017 , a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018;


5. Vengono ribaditi gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa statale quali requisiti per l’iscrizione ai nidi d’infanzia e ai servizi integrativi per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia, nonché quali requisiti per l’ammissione e la permanenza nelle strutture per minori di età di cui agli articoli 21 e 22 della l.r. 41/2005 ;


6. Ai fini dell’effettività delle previsioni legislative in merito all’assolvimento degli obblighi vaccinali, in conformità alla medesima normativa statale, è stabilito che i minori non in regola non possano essere iscritti ai nidi di infanzia, ai servizi integrativi per la prima infanzia e alle scuole dell’infanzia, ovvero ammessi alle strutture per minori di età;


7. Tali previsioni concorrono ad assicurare l’operatività della normativa statale riguardante le vaccinazioni obbligatorie per i minori di età, ribadendo che, in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche, la vaccinazione è omessa o differita;


8. Al contempo appare essenziale promuovere ed implementare una corretta informazione e sensibilizzazione, aumentando le azioni a supporto delle famiglie, anche mediante iniziative di comunicazione sull’importanza delle vaccinazioni e sulle evidenze scientifiche a supporto;


9. Al fine di consentire l’applicazione della presente legge per l’anno scolastico 2018-2019, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Finalità
1. La Regione tutela la salute pubblica quale diritto fondamentale dell’individuo e della collettività e riconosce come prioritaria la protezione dello stato di salute dei minori e di tutto il contesto relazionale con il quale gli stessi entrano in contatto fin dai primi anni di vita, individuando la vaccinazione quale strumento indispensabile di prevenzione primaria.
Art. 2
Obblighi vaccinali
1. Il rispetto degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa statale in materia è requisito per l’iscrizione annuale:
a) ai nidi d’infanzia di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
b) ai servizi integrativi per la prima infanzia di cui all’articolo 4, comma 3, della l.r. 32/2002 ;
c) alla scuola dell’infanzia di cui all’Sito esternoarticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'Sito esternoarticolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133 ).
2. I responsabili dei nidi d’infanzia, dei servizi integrativi per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia accertano il rispetto degli obblighi vaccinali con l’acquisizione della documentazione prevista dalla normativa statale ai fini dell’iscrizione annuale dei minori. (1)

Vedi Avviso di rettifica, pubblicato sul Burt n. 41 del 17 settembre 2018.

3. Il rispetto degli obblighi vaccinali è requisito per l’ammissione e la permanenza nelle strutture per minori di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). I responsabili delle strutture accertano il rispetto degli obblighi vaccinali con l’acquisizione della documentazione prevista dalla normativa statale.
Art. 3
Procedure relative agli adempimenti per gli obblighi vaccinali
1. Le procedure tese a dare attuazione alle disposizioni della presente legge sono ispirate ai principi di semplificazione ed efficienza amministrativa, nonché alla contrazione massima degli oneri a carico dei cittadini interessati.
2. L’acquisizione delle informazioni sullo stato vaccinale dei minori avviene mediante lo scambio diretto di informazioni fra le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati, attraverso la procedura web di consultazione dell’anagrafe vaccinale regionale. (1)

Vedi Avviso di rettifica, pubblicato sul Burt n. 41 del 17 settembre 2018.

3. Qualora dalla consultazione dell’anagrafe vaccinale regionale non risulti adempiuto l’obbligo vaccinale, rimane fermo l’onere per il cittadino di fornire adeguate attestazioni, in conformità alle previsioni normative nazionali.
Art. 4
Omissione o differimento della vaccinazione
1. In conformità all’Sito esternoarticolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, ai fini dell’iscrizione, ammissione e permanenza ai nidi d’infanzia, ai servizi integrativi per la prima infanzia, alle scuole dell’infanzia e alle strutture di cui all’articolo 2, comma 3, la vaccinazione è omessa o differita in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche.
Art. 5
Informazione e sensibilizzazione
1. Il servizio sanitario regionale assicura servizi di informazione e sensibilizzazione in materia vaccinale, mirati all’ascolto dei genitori e ad una informazione personalizzata.
2. Ai fini di cui al comma 1, le aziende sanitarie in particolare:
a) organizzano programmi di formazione in materia di consulenza vaccinale rivolti al personale sanitario e ai pediatri di libera scelta;
b) prevedono o rafforzano punti informativi dedicati, comprensivi dei punti nascita, aventi lo scopo di informare i cittadini sulla rilevanza dei vaccini nell’ambito della prevenzione collettiva, di dare risposte ai quesiti posti dalle famiglie e di illustrare le misure di igiene e prevenzione finalizzate a garantire la salute dei minori;
c) promuovono accordi con i responsabili dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia per l’effettuazione di azioni di prevenzione e sensibilizzazione in tali ambiti, eventualmente anche mediante il coinvolgimento del personale docente.
3. Le aziende sanitarie effettuano a cadenza annuale il monitoraggio dei progressi delle iniziative di sensibilizzazione.
Art. 6
Vaccino vigilanza
1. Il monitoraggio degli eventi avversi a seguito di vaccinazione è effettuato nell’ambito del sistema di sorveglianza su farmaci, vaccini e dispositivi medici della Regione Toscana, approvato con deliberazione della Giunta regionale, anche ai fini dell’Sito esternoarticolo 4 bis del d.l. 73/2017 , convertito dalla Sito esternol. 119/2017 .
2. La vaccino vigilanza ricomprende l’insieme delle attività relative alla raccolta, valutazione, analisi e comunicazione degli eventi avversi che seguono l’immunizzazione.
Art. 7
Direttive regionali
1. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce, in particolare:
a) le azioni finalizzate alla valorizzazione del ruolo del pediatra di libera scelta;
b) le campagne di comunicazione e informazione, su base triennale, in materia di prevenzione vaccinale.
Art. 8
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in merito al raggiungimento degli obiettivi previsti.
2. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dall’anno 2019, entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente:
a) i risultati emersi in termini di copertura rispetto ai vaccini obbligatori;
b) le informazioni sulle attività di sensibilizzazione rivolte ai genitori e di formazione rivolte al personale sanitario;
c) la segnalazione di eventuali criticità emerse nell’applicazione della presente legge.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica, pubblicato sul Burt n. 41 del 17 settembre 2018.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.