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Legge regionale 14 settembre 2018, n. 51

Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 14 settembre 2018

Art. 5
Informazione e sensibilizzazione
1. Il servizio sanitario regionale assicura servizi di informazione e sensibilizzazione in materia vaccinale, mirati all’ascolto dei genitori e ad una informazione personalizzata.
2. Ai fini di cui al comma 1, le aziende sanitarie in particolare:
a) organizzano programmi di formazione in materia di consulenza vaccinale rivolti al personale sanitario e ai pediatri di libera scelta;
b) prevedono o rafforzano punti informativi dedicati, comprensivi dei punti nascita, aventi lo scopo di informare i cittadini sulla rilevanza dei vaccini nell’ambito della prevenzione collettiva, di dare risposte ai quesiti posti dalle famiglie e di illustrare le misure di igiene e prevenzione finalizzate a garantire la salute dei minori;
c) promuovono accordi con i responsabili dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia per l’effettuazione di azioni di prevenzione e sensibilizzazione in tali ambiti, eventualmente anche mediante il coinvolgimento del personale docente.
3. Le aziende sanitarie effettuano a cadenza annuale il monitoraggio dei progressi delle iniziative di sensibilizzazione.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica, pubblicato sul Burt n. 41 del 17 settembre 2018.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.