Menù di navigazione

Legge regionale 14 settembre 2018, n. 51

Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 14 settembre 2018

Art. 4
Omissione o differimento della vaccinazione
1. In conformità all’Sito esternoarticolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, ai fini dell’iscrizione, ammissione e permanenza ai nidi d’infanzia, ai servizi integrativi per la prima infanzia, alle scuole dell’infanzia e alle strutture di cui all’articolo 2, comma 3, la vaccinazione è omessa o differita in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di rettifica, pubblicato sul Burt n. 41 del 17 settembre 2018.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.