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Legge regionale 7 agosto 2018, n. 49

Disposizioni per lo svolgimento dell’apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r. 21/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 5
Avvio dell’attività di apicoltura a fini commerciali. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 21/2009
1. L’articolo 4 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 4 Avvio dell’attività di apicoltura a fini commerciali
1. L’attività di apicoltura a fini commerciali è soggetta alla presentazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente di una segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) ai sensi degli articoli 19 e 19 bis Sito esternodella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) comprensiva della richiesta di assegnazione del codice identificativo di cui al decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: “Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale”) nella quale sono indicate le informazioni circa la collocazione dell’apiario o degli apiari installati e sulla loro consistenza in termini di numero di alveari.
2. Il SUAP trasmette la SCIA ai servizi veterinari dell’azienda USL competente per territorio entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della SCIA.
3. I servizi veterinari dell’azienda USL effettuano la registrazione in banca dati apistica nazionale (BDA) e provvedono ad attribuire il codice identificativo entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della SCIA con le modalità di cui al d.m. salute 11 agosto 2014.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.