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Legge regionale 7 agosto 2018, n. 49

Disposizioni per lo svolgimento dell’apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r. 21/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 3
Definizioni. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 21/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 21/2009 , dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
f bis) autoconsumo: una produzione derivante da un numero massimo di dieci alveari non destinata alla commercializzazione;
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 21/2009 , dopo la lettera f bis) è aggiunta la seguente:
f ter) sciame o nucleo: una colonia di api con regina, in fase di sviluppo, composta da non più di sei favi, con una popolazione di api la cui produzione di miele, polline e pappa reale è destinata al solo sostentamento della colonia;
”.
3. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 21/2009 , dopo la lettera f ter) è aggiunta la seguente:
f quater) banca dati apistica nazionale (BDA): la banca dati dell’anagrafe apistica nazionale di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale);
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.