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Legge regionale 7 agosto 2018, n. 49

Disposizioni per lo svolgimento dell’apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r. 21/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art.14
Sanzioni amministrative. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 21/2009
1. L’articolo 13 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 13 Sanzioni amministrative
1. All’apicoltore che viola le disposizioni dell’articolo 896 bis del codice civile (Distanze minime per gli apiari) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 per apiario.
2. All’apicoltore che non ottempera agli adempimenti di cui agli articoli 4, 5, 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
3. I trasgressori dell’obbligo di cui all’articolo 4 sono esclusi dai benefici gestiti dalla Regione Toscana e previsti dalle normative europee, statali e regionali.
4. Ai trasgressori della disposizione dell’articolo 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 per apiario.
5. Ai trasgressori delle disposizioni dell’articolo 10, commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 2.400,00 per ettaro o frazione di ettaro con tetto massimo di 30.000,00 euro.
6. Ai trasgressori delle disposizioni dell’articolo 9, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 per apiario.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.