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Legge regionale 7 agosto 2018, n. 48

Norme in materia di economia circolare. Modifiche alla l.r. 1/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti gli articoli 32 e 46 dello Statuto;


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali, espresso nella seduta del 19 luglio 2018;


Considerato quanto segue:


1. Sin dal secondo dopoguerra è emersa una potenziale contrapposizione tra crescita economica e tutela dell’ambiente, connessa ad un modello economico basato su una crescita illimitata del consumo delle risorse disponibili e del capitale naturale. È in ragione di questo che le istituzioni internazionali, europee e nazionali si stanno muovendo nella direzione di favorire ed attuare la transizione verso un modello economico circolare che dia impulso ad una nuova fase della politica industriale, finalizzata alla sostenibilità e all’innovazione e, al contempo, in grado di incrementare la competitività, offrendo una risposta di sistema alle diseguaglianze sociali in termini di ridistribuzione di opportunità e diritti;


2. È emersa l’esigenza di favorire la transizione verso un’economia circolare fondata sul principio di sviluppo sostenibile, peraltro recentemente sottolineata sia con l’adozione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in occasione del summit sullo sviluppo sostenibile del 2015, sia con la sottoscrizione dell’accordo sul clima approvato a Parigi nel 2017 sia, nello stesso anno, con l’adozione del pacchetto “economia circolare” da parte del Parlamento europeo;


3. Rilevato come la programmazione, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, dello Statuto, rappresenta il “metodo dell’attività regionale e ne determina gli obiettivi annuali e pluriennali”, è necessario offrire un sempre più efficace coordinamento degli attuali strumenti di programmazione, con particolare riferimento ai piani di settore che debbono sempre più orientarsi in coerenza con il programma regionale di sviluppo, di seguito “PRS”, disciplinato dall’articolo 7 della l.r. 1/2015 ;


4. È condiviso il connotato di trasversalità dell’economia circolare che ne rende possibile l’integrazione con la programmazione settoriale, determinando un rafforzamento del coordinamento con il PRS, facilitando il raggiungimento degli obiettivi strategici di breve, medio e lungo periodo;


5. L’individuazione di contenuti ed obiettivi minimi dei piani di settore in sede di PRS, finalizzati ad attuare la transizione verso l’economia circolare, determina, oltre al maggior coordinamento degli strumenti di programmazione, una semplificazione nell’integrazione delle politiche europee e nazionali in materia, che, in particolare sul tema dell’economia circolare, risulta in costante e continuo aggiornamento;


6. Coerentemente si rende necessario orientare le politiche regionali verso un modello di economia circolare che valorizzi gli scarti di consumo, estenda il ciclo vita dei prodotti, condivida le risorse, promuova l’impiego di materie prime seconde e l’uso di energia da fonti rinnovabili e che si fondi sul principio di sviluppo sostenibile;


7. Ai fini dell’attuazione della transizione verso l’economia circolare è necessario modificare il PRS e gli atti della programmazione regionale di settore;


8. Ai fini della più ampia condivisione e della più efficace attuazione, con riferimento alla proposta di legge di modifica della programmazione regionale di settore, è costituito un gruppo di lavoro paritetico, politico e tecnico, tra la Giunta ed il Consiglio regionale.


Approva la presente legge


Art. 1
Principi generali e criteri guida. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 1/2015
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) è inserito il seguente:
2 bis. La programmazione regionale dispone la transizione verso l’economia circolare anche attraverso il coordinamento dei piani di settore regionali con il programma regionale di sviluppo (PRS), mediante l’individuazione di obiettivi e contenuti minimi definiti dal PRS medesimo.
”.
Art. 2
Strumenti della programmazione regionale. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 1/2015
a) il programma regionale di sviluppo (PRS), che definisce le opzioni politiche, gli obiettivi a medio termine, le strategie di intervento per la legislatura e gli obiettivi e contenuti minimi dei piani di settore regionali;
”.
Art. 3
Programma regionale di sviluppo (PRS). Modifiche all’articolo 7 della l.r. 1/2015
d bis) gli obiettivi ed i contenuti minimi dei piani di settore regionali, al fine di attuare la transizione verso l’economia circolare;
”.
Art. 4
Programmazione regionale di settore. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 1/2015
1. Il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:
1. Gli indirizzi, gli obiettivi e contenuti minimi per le politiche regionali di settore sono definiti dal PRS ad inizio legislatura e aggiornati annualmente dal DEFR come integrato dalla nota di aggiornamento.
”.
Art. 5
Modifiche alla programmazione regionale per l’attuazione della transizione verso l’economia circolare
1. In attuazione dei principi e delle disposizioni della presente legge, al fine di attuare la transizione verso l’economia circolare, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale:
a) una proposta di legge regionale di modifica della legislazione regionale relativa alla programmazione di settore, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge;
b) le modifiche al PRS, secondo gli strumenti e le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 1/2015 , in sede di prima approvazione del DEFR successivo alla entrata in vigore della presente legge.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.