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Legge regionale 24 luglio 2018, n. 41

Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, dell' 1 agosto 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e z), dello Statuto;


Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);


Visto il Sito esternodecreto-legge 11 giugno 1998 n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni, dalla Sito esternolegge 3 agosto 1998, n. 267 ;


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Visto il Sito esternodecreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 27 febbraio 2009, n. 13 ;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 (Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme in materia di governo del territorio” in materia di indagini geologiche);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 );


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);


Visti i pareri favorevoli del Consiglio delle autonomie locali, espressi nelle sedute del 26 giugno 2017 e 18 giugno 2018 e le relative osservazioni;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137 );


Considerato quanto segue:


1. A seguito del riordino istituzionale operato con la l.r. 22/2015 e del trasferimento dalle province alla Regione delle competenze relative alla tutela dei corsi d’acqua, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali di riferimento, si rende necessario disciplinare la gestione del rischio di alluvioni in relazione alle trasformazioni del territorio e alla tutela dei corsi d'acqua;


2. È necessario chiarire che la gestione del rischio di alluvioni è l’insieme delle azioni volte a mitigare i danni conseguenti alle alluvioni ed è attuata attraverso interventi volti a ridurre la pericolosità e l’entità del fenomeno alluvionale, nonché la vulnerabilità dell’elemento soggetto ad allagamenti;


3. Al fine di salvaguardare la sicurezza idrogeologica del territorio è necessario disciplinare gli interventi edilizi ammissibili nelle aree demaniali, nonché nella fascia di cui all'articolo 96, comma 1, lettera f), del r.d. 523/1904, prevedendo, in via generale, il divieto di realizzazione di nuovi manufatti, fatta eccezione per alcune tipologie di opere ed interventi;


4. In ragione della ratio della disposizione di cui al sopracitato articolo 96, comma 1, lettera f), del r.d. 523/1904 che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha due principali scopi: da un lato, quello di tutelare la ragione pubblicistica dello sfruttamento delle acque demaniali e, dall'altro, quello di mantenere libero il deflusso delle acque scorrenti di fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici, è necessario prevedere una disciplina espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza dagli argini delle costruzioni;


5. Per quanto espresso al punto 4, al fine di ridurre il rischio idrogeologico e idraulico e di permettere l'accesso alle sponde e all'alveo dei corsi d'acqua per una efficace manutenzione degli stessi, è, altresì, necessario disciplinare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale di riferimento, l'uso del territorio compreso nelle fasce di cui all'articolo 96, comma 1, lettera f), del r.d. 523/1904 e nelle aree demaniali quali alvei, golene, argini dei corsi d’acqua del reticolo idrografico di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012 ;


6. Alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, per cui: “fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (...)”, è necessario definire in tal senso le aree demaniali oggetto della presente legge;


7. Nelle aree non incluse nel demanio idrico comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del reticolo idrografico, è necessario chiarire che, sul patrimonio edilizio esistente realizzato in assenza di titolo abilitativo e con verifica di compatibilità idraulica negativa, non è ammesso alcun intervento se non la sua demolizione, in ottemperanza alla normativa statale e regionale in materia di abusi edilizi;


8. Nei casi di cui al punto 7, è necessario esplicitare che i comuni possono avvalersi delle procedure di cui all'Sito esternoarticolo 52 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), per procedere alle demolizioni di immobili abusivi;


9. Nelle aree del demanio idrico e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda, sul patrimonio edilizio esistente legittimamente realizzato sotto il profilo edilizio ed idraulico, con autorizzazione idraulica oppure senza autorizzazione idraulica in quanto non richiesta dalla normativa vigente al momento della realizzazione dell'intervento, oppure sul patrimonio edilizio esistente che sia stato oggetto di sanatoria, è necessario chiarire che sono consentiti, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali, i soli interventi edilizi finalizzati alla conservazione e manutenzione dei manufatti esistenti, ritenendosi pertanto esclusi interventi quali quelli di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia ricostruttiva, interventi di sostituzione edilizia e quelli comportanti le addizioni volumetriche;


10. Oltre a quanto indicato al punto 9, al fine di assicurare la riduzione dell’esposizione al rischio delle persone, relativamente allo stesso patrimonio e sempre con riferimento alle medesime aree, è necessario vietare i frazionamenti ed i mutamenti di destinazione d'uso comportanti la creazione di unità immobiliari con funzione residenziale o turistico-ricettiva o, comunque, adibite al pernottamento;


11. Con riferimento alle aree di cui ai punti precedenti, è inoltre necessario chiarire che sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture esistenti sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche;


11 bis. Con riferimento alle aree di cui ai punti precedenti, fermo restando il rispetto della normativa nazionale in materia di tutela dei corsi d’acqua, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche), e nel rispetto della ratio sopra richiamata, è altresì necessario chiarire che sono consentiti interventi di completamento e adeguamento delle infrastrutture a sviluppo lineare finalizzati, da un lato alla messa in sicurezza delle medesime ai sensi della normativa tecnica di riferimento, e dall’altro al completamento di infrastrutture, a sviluppo lineare, già esistenti, inserite in atti di programmazione statali o regionali, il cui tracciato complessivo interferisca in parte con le aree di cui all’articolo 3; tali interventi sono ammissibili, se idraulicamente migliori rispetto alle possibili soluzioni alternative sostenibili in termini di costi e benefici, qualora siano garantite le condizioni di compatibilità idraulica richiamate dall’articolo 3, comma 5, della presente legge, con specifico riferimento agli interventi di cui al medesimo articolo 5, comma 3, lettera b), a maggior garanzia della prevenzione di danni e rischi all’incolumità delle persone e del non ostacolo al deflusso delle acque, nel rispetto delle condizioni per la gestione del rischio idraulico rispetto ad uno scenario per alluvioni poco frequenti. (8)

Punto inserito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 8.



12. È necessario esplicitare che le disposizioni di cui all'articolo 3 non si applicano alle opere, agli interventi e ai manufatti privi di rilevanza edilizia di cui all'articolo 137 della l.r. 65/2014 , previa verifica di compatibilità idraulica effettuata dalla struttura regionale competente nell'ambito del rilascio della concessione demaniale ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016, ove prevista, o dell'autorizzazione idraulica secondo le modalità di cui al regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della l.r. 80/2015 ;


13. Al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità è necessario dettare disposizioni in merito alla realizzazione degli interventi di adeguamento dei tratti coperti dei corsi d'acqua e alla loro gestione;


14. Al fine di ridurre le conseguenze negative, derivanti dalle alluvioni, per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e edilizio esistente, nonché per le attività economiche, è necessario prevedere per i comuni l'obbligo di perseguire la gestione del rischio di alluvioni quale condizione a cui debbono attenersi nel disciplinare gli usi e le trasformazioni del territorio in coerenza con i principi del Sito esternod.lgs. 49/2010 ;


15. È necessario chiarire che gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica procedono ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge anche secondo le modalità esplicitate nel regolamento di cui all'articolo 104 della l.r. 65/2014 ;


16. Per quanto concerne la pianificazione territoriale e urbanistica, è necessario esplicitare che la gestione del rischio di alluvioni è perseguita rispetto allo scenario individuato dai piani di gestione del rischio di alluvioni quale “scenario per alluvioni poco frequenti” associato ad evento alluvionale con tempo di ritorno non inferiore a 200 anni;


17. Rispetto allo scenario di alluvioni poco frequenti, ai fini della gestione del rischio di alluvioni, si chiarisce che è ammissibile quale livello massimo di rischio, il livello di rischio medio R2, definito tale dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, Sito esternodel Sito esternod.l. 11 giugno 1998, n. 180 ), al quale corrispondono danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudichino l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e delle infrastrutture e la funzionalità delle attività economiche;


18. È indispensabile differenziare le opere necessarie per la gestione del rischio di alluvioni, rispetto allo scenario per alluvioni poco frequenti, connesso alle trasformazioni urbanistico-edilizie, in funzione della frequenza di accadimento dei fenomeni alluvionali, valutata tramite la classe di pericolosità idraulica, ed in funzione dell’intensità del fenomeno idraulico, valutata tramite la magnitudo idraulica, ovvero la combinazione del battente e della velocità della corrente;


19. Le opere necessarie per la gestione del rischio di alluvioni sono individuate dai comuni nei propri strumenti urbanistici secondo criteri di appropriatezza tenendo in considerazione i costi ed i benefici di natura economico ed ambientale in coerenza con il Sito esternod.lgs. 49/2010 ;


20. Si reputa necessario differenziare le condizioni di attuazione degli interventi a seconda che questi ricadano all’interno o all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi della l.r. 65/2014 ;


21. In ordine a ospedali, case di cura e strutture strategiche per la gestione dell’emergenza ed impianti di cui all’allegato VIII, Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 , è necessario stabilire limitazioni alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica, relativamente alle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti indipendentemente dalla magnitudo idraulica;


22. Relativamente ad aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, in relazione all’entità della magnitudo idraulica e alla presenza di sistemi arginali, è necessario stabilire che gli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica prescrivano opere idrauliche che garantiscano l’assenza o la riduzione di allagamenti, o interventi di sopraelevazione come condizione per la realizzazione degli interventi edilizi di nuova costruzione;


23. Relativamente ad aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, in relazione all’entità della magnitudo idraulica, è necessario stabilire che gli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica prescrivano opere idrauliche che garantiscano l’assenza o la riduzione di allagamenti, o interventi di sopraelevazione oppure interventi di difesa locale, come condizione per la realizzazione di alcune tipologie di interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente;


24. È necessario prevedere una specifica disciplina in relazione alla realizzazione di infrastrutture lineari o a rete, parcheggi e sottopassi;


25. È necessario chiarire che nei procedimenti relativi a titoli abilitativi, ivi compresi quelli in sanatoria, di competenza dei comuni, relativamente alle aree demaniali oggetto di concessione nonché nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del reticolo idrografico di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012 , la struttura regionale competente rilascia l'autorizzazione idraulica, previa verifica della compatibilità idraulica nel rispetto della normativa vigente in materia;


26. Le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni sono riesaminate nei termini e con le modalità di cui all'Sito esternoarticolo 12 del d.lgs. 49/2010 ;


27. È necessario prevedere da parte della Regione un sostegno finanziario ai comuni, finalizzato alla implementazione delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni con la determinazione del battente;


28. È necessario prevedere specifiche disposizioni per la realizzazione di opere idrauliche da parte di soggetti privati al fine di agevolare la realizzazione di interventi di difesa del suolo;


29. È necessario garantire un adeguato termine per l'entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire la massima conoscibilità delle presenti disposizioni, stabilendo che la stessa entri in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


30. È opportuno precisare che sono state accolte o accolte parzialmente, in ragione della coerenza con l’impianto generale della legge, tutte le osservazioni formulate dal Consiglio delle autonomie locali nel parere del 18 giugno 2018;


Approva la presente legge


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 75 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2020, n. 7 , art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 17 febbraio 2020, n. 7 , art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.