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Legge regionale 24 luglio 2018, n. 41

Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, dell' 1 agosto 2018

Art. 19
Rilascio dell’autorizzazione idraulica nei procedimenti in sanatoria di competenza dei comuni
1. Nei procedimenti in sanatoria relativi al rilascio dei titoli abilitativi di competenza dei comuni, relativamente alle aree di cui all'articolo 3 o nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione demaniale, la struttura regionale competente rilascia l'autorizzazione idraulica, previa verifica della compatibilità idraulica di cui all’articolo 3, comma 5, e nel rispetto delle discipline statali e regionali vigenti.
2. L'autorizzazione idraulica è, comunque, rilasciata previa verifica di compatibilità idraulica ai sensi dell'articolo 3, comma 5, nel caso in cui il procedimento di cui al comma 1 si riferisca ad interventi sostitutivi o interventi di parziale demolizione nei tratti urbani dei fiumi, finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate e il miglioramento delle condizioni idrauliche del patrimonio edilizio esistente, realizzati a distanze diverse di quelle di cui all'articolo 96, comma 1, lettera f), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie). Tali interventi debbono essere previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali sulla base della valutazione, effettuata dal comune, di condizioni locali e di specifiche esigenze di tutela delle acque e degli argini che garantiscano lo sfruttamento, il libero deflusso e la tutela delle acque.
3. Per funzioni di interesse pubblico storicizzate di cui al comma 2, si intendono quelle presenti in modo continuativo senza soluzione di continuità da almeno quarant'anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, connesse al territorio antropizzato.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 75 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2020, n. 7 , art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 17 febbraio 2020, n. 7 , art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.