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Legge regionale 24 luglio 2018, n. 40

Disposizioni in materia di procedura di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, in materia di programmazione di area vasta ed in materia di organismi sanitari regionali. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, dell' 1 agosto 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'Sito esternoarticolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di dirigenza sanitaria);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).


Considerato quanto segue:


1. Il Sito esternod.lgs. 171/2016 riforma profondamente le procedure di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, direttore generale, direttore sanitario, amministrativo e dei servizi sociali, limitandone la caratterizzazione fiduciaria originariamente prevista dal Sito esternod.lgs. 502/1992 , con l’introduzione di meccanismi selettivi di tipo concorsuale;


2. È necessario, pertanto, modificare le norme del capo II del titolo IV della l.r. 40/2005 , che disciplinano la nomina e la revoca dei direttori generali, nonché quelle sui requisiti e gli elenchi dei direttori sanitari, amministrativi e dei servizi sociali;


3. È necessario procedere alla revisione delle disposizioni inerenti alla programmazione di area vasta al fine di provvedere ad una ulteriore valorizzazione della stessa, anche attraverso una sempre maggiore sinergia con la programmazione strategica di livello regionale;

4. È ritenuto pertanto opportuno superare la figura del direttore per la programmazione di area vasta, rafforzando la valenza regionale di tale programmazione e demandando lo svolgimento delle relative attività al direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute;


5. L’intervento di cui alla presente legge garantisce a livello regionale un diretto presidio e monitoraggio della programmazione di area vasta, nonché la piena conformità della stessa con il piano sanitario e sociale integrato regionale e con i conseguenti atti di indirizzo, comportando contestualmente anche una ottimizzazione delle risorse impiegate;


6. In coerenza con la l.r. 5/2008 è opportuno, altresì, prevedere che gli organismi sanitari aventi una durata corrispondente alla legislatura regionale scadano il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;


Approva la presente legge


Art. 1
La programmazione di area vasta. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 40/2005
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:
1. La Regione garantisce e sovrintende all’attuazione della programmazione strategica regionale attraverso la programmazione di area vasta ed i relativi piani di area vasta.
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
1 bis. La programmazione di area vasta è demandata al direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.
”.
Art. 2
Direttore per la programmazione di area vasta. Abrogazione dell'articolo 9 bis della l.r. 40/2005
Art. 3
Funzioni della programmazione di area vasta. Sostituzione dell’articolo 9 ter della l.r. 40/2005
1. L’articolo 9 ter della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 9 ter - Funzioni della programmazione di area vasta
1. Il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, per l’esercizio della programmazione di area vasta, espleta le seguenti funzioni:
a) predisposizione, in attuazione del piano sanitario e sociale integrato regionale, in conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale e coadiuvato dal comitato tecnico di cui al comma 2, della proposta del piano di area vasta, previa intesa con la conferenza aziendale dei sindaci e con il Rettore dell'università;
b) individuazione, sulla base delle proposte dei dipartimenti interaziendali di area vasta, del fabbisogno formativo e di sviluppo delle competenze;
c) monitoraggio e controllo, anche in corso d’anno, circa le iniziative assunte dalle aziende sanitarie in attuazione della programmazione di area vasta;
d) elaborazione della relazione annuale sullo stato di attuazione dei piani di area vasta. La relazione è approvata con deliberazione della Giunta regionale ed è trasmessa, entro trenta giorni, alla commissione consiliare competente.
2. Presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute è costituto un comitato tecnico per ciascuna area vasta, che coadiuva il direttore della medesima direzione in merito alla programmazione di area vasta e, in particolare, per quanto attiene all’elaborazione della proposta di piano di area vasta di cui all’articolo 23 bis. Il comitato è composto dai direttori generali delle aziende sanitarie e dal direttore generale dell'Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (ESTAR), nonché, per le rispettive funzioni di valenza regionale, dal direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer, dal direttore generale della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e dal direttore generale dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO).
3. In merito alla programmazione di area vasta, il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute si avvale di un nucleo tecnico per le attività di supporto alla programmazione, per le attività di verifica e monitoraggio e per le attività tecnico amministrative. Il nucleo tecnico è composto da personale, anche di qualifica dirigenziale, interno alla direzione regionale competente o alle aziende o enti del servizio sanitario regionale ed opera presso la direzione regionale.
4. La partecipazione agli organismi di cui ai commi 2 e 3 è a titolo gratuito.
”.
Art. 4
Comitato regionale di coordinamento delle programmazioni di area vasta. Modifiche all’articolo 9 quater della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 9 quater della l.r. 40/2005 le parole: “
delle attività dei direttori per la programmazione di area vasta
” sono soppresse.
2. Il comma 2 dell’articolo 9 quater della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
2. Il comitato è composto dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, che lo presiede, e dai direttori generali delle aziende sanitarie, dal direttore generale dell’ESTAR, nonché, per le rispettive funzioni di valenza regionale, dal direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer, dal direttore generale della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e dal direttore generale dell’ISPRO.
”.
Art. 5
Dipartimenti interaziendali di area vasta. Modifiche all’articolo 9 quinquies della l.r. 40/2005
c) fornisce al direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute contributi per il monitoraggio delle iniziative assunte dalle aziende in attuazione della programmazione di area vasta
”.
4. Il dipartimento interaziendale di area vasta è dotato di un’assemblea, composta dai direttori dei dipartimenti afferenti ai percorsi clinico assistenziali concernenti il dipartimento interaziendale interessato.
”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 quinquies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
4 bis. L’assemblea, di cui al comma 4, può svolgere la propria attività attraverso la costituzione di gruppi di lavoro, cui possono partecipare referenti professionali delle unità operative di cui al comma 2, referenti dei dipartimenti delle professioni di cui all’articolo 69 quinquies, i responsabili di branca della specialistica convenzionata afferenti a quel dipartimento, rappresentanti del dipartimento della medicina generale.
”.
4 ter. Il dipartimento interaziendale di area vasta è coordinato da uno dei membri dell’assemblea, individuato dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, su proposta dell’assemblea stessa.
”.
4 quater. I coordinatori dei diversi dipartimenti interaziendali di area vasta sono individuati secondo le modalità di cui al comma precedente, garantendo, in ogni caso, un criterio di proporzionalità fra il personale delle aziende unità sanitarie locali, il personale delle aziende ospedaliero-universitarie e la componente universitaria, sulla base di parametri definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale.
”.
6. Al comma 6 dell’articolo 9 quinquies della l.r. 40/2005 , le parole: “
su proposta dei direttori per la programmazione di area vasta
”, sono sostituite dalle seguenti: “
su proposta del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute,
”.
Art. 6
Regione. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 40/2005
4 sexies. La Commissione di cui al comma 4 quinquies è composta:
a) dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, o suo delegato, con funzioni di coordinamento;
b) dal dirigente del settore regionale competente in materia di tecnologie sanitarie;
c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di politiche del farmaco;
d) dal dirigente del settore regionale competente in materia di investimenti;
e) dal direttore dell'ESTAR o suo delegato.
”.
Art. 7
Conferenza regionale dei sindaci. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 40/2005
c) il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato.
”.
b bis) esprime parere nei casi di decadenza o revoca del direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria ai sensi dell’articolo 39, comma 4;
”.
Art. 8
Conferenza aziendale dei sindaci. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 40/2005 le parole: “
il direttore per la programmazione di area vasta
” sono sostituite dalle seguenti: “
il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, o suo delegato
”.
Art. 9
Università. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 40/2005
1. Al comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 40/2005 le parole: “
la commissione è formata dai direttori per la programmazione di area vasta, da rappresentanti della Regione, delle università e delle aziende interessate;
” sono sostituite dalle seguenti: “
la commissione è formata dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato e da ulteriori rappresentanti della Regione, nonché da rappresentanti delle università e delle aziende interessate;
”.
Art. 10
Comitato di partecipazione di zona-distretto e altre forme partecipative. Modifiche all’articolo 16 quater della l.r. 40/2005
1. Al comma 11 dell’articolo 16 quater della l.r. 40/2005 le parole: “
nonché del direttore della programmazione di area vasta
” sono sostituite dalle seguenti: “
nonché del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato,
”.
Art. 11
Piano di area vasta. Modifiche all’articolo 23 bis della l.r. 40/2005
1. Il comma 3 dell’articolo 23 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
3. Il piano di area vasta è proposto, in conformità con il piano sanitario e sociale integrato regionale, dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute coadiuvato dal comitato tecnico di cui all’articolo 9 ter, comma 2, previa intesa con la conferenza aziendale dei sindaci ed il rettore dell’università per quanto di competenza.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 23 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
4. Il piano di area vasta è approvato con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro quaranta giorni dal ricevimento.
”.
Art. 12
Rete pediatrica e ruolo dell’Azienda ospedaliero universitaria Meyer. Modifiche all’articolo 33 bis della l.r. 40/2005
1. Ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 33 bis della l.r. 40/2005 le parole: “
con i direttori per la programmazione di area vasta
” sono sostituite dalle seguenti: “
con il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute per quanto attiene alla programmazione di area vasta
”.
Art. 13
Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 40/2005
1. Il comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
1. Il direttore generale delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale è nominato dal Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, Sito esternodel decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'Sito esternoarticolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di dirigenza sanitaria). La Giunta regionale definisce le modalità di costituzione della commissione preposta alla valutazione dei candidati, nonché le modalità e i criteri di selezione della rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta regionale.
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
2. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma 1:
a) per le aziende unità sanitarie locali, previo confronto con la Conferenza aziendale dei sindaci;
b) per le aziende ospedaliero-universitarie, di intesa con il rettore dell'università interessata.
”.
3. Il comma 6 dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
6. Il Presidente della Giunta regionale, prima della scadenza del termine del contratto, può prorogare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, il contratto in scadenza.
”.
4. Il comma 6 bis dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
6 bis. Durante la pendenza del contratto il Presidente della Giunta regionale può, per motivate esigenze organizzative e gestionali, nominare, ad invarianza di retribuzione, il direttore generale presso altra azienda o ente del servizio sanitario regionale, per la residua durata del contratto. Nulla è comunque dovuto al direttore generale, a titolo di indennizzo, a fronte di tale mobilità. La disposizione si applica ai direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, anche con rapporto in essere, in conformità a quanto previsto nei contratti vigenti, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria. L'incarico di direttore di azienda sanitaria o ente del servizio sanitario regionale è comunque subordinato al rispetto delle modalità procedurali di cui all'Sito esternoarticolo 2 del d.lgs. 171/2016 .
”.
5. Il comma 7 ter dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
7 ter. Non è consentita la nomina a direttore generale per più di due mandati consecutivi presso la medesima azienda sanitaria o presso il medesimo ente del servizio sanitario regionale.
”.
Art. 14
Cause di decadenza e revoca del direttore generale. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 40/2005 , dopo le parole: “
agli articoli 3 e 3 bis del decreto delegato
” sono inserite le seguenti: “ ”.
2. Il comma 4 dell’articolo 39 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
4. Nei casi di decadenza o revoca, sono preventivamente acquisiti per il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale il parere della conferenza aziendale dei sindaci e, per il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria, l'intesa con il rettore dell'università interessata, nonché il parere della conferenza regionale dei sindaci, salvo nei casi di cui al comma 2 e all'Sito esternoarticolo 2, comma 6, del d.lgs. 171/2016 .
”.
a) è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
”.
Art. 15
Il direttore sanitario, il direttore amministrativo ed il direttore dei servizi sociali. Modifiche all'articolo 40 della l.r. 40/2005
1. Il comma 12 dell'articolo 40 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
12. Non è consentita la nomina a direttore amministrativo o a direttore sanitario o a direttore dei servizi sociali per più di due mandati consecutivi presso la medesima azienda sanitaria o presso il medesimo ente del servizio sanitario regionale.
”.
Art. 16
Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore delle società della salute e direttore delle zone-distretto. Sostituzione dell'articolo 40 bis della l.r. 40/2005
1. L'articolo 40 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 40 bis - Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore delle società della salute e a direttore delle zone-distretto
1. Presso la competente struttura della Giunta regionale sono istituiti gli elenchi degli aspiranti alla nomina a:
a) direttore amministrativo delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale;
b) direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale;
c) direttore dei servizi sociali delle aziende unità sanitarie locali;
d) direttore delle società della salute e direttore delle zone-distretto.
2. L’iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle procedure di cui al comma 3 per gli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali e con le procedure di cui al comma 4 per gli aspiranti direttori delle società della salute e delle zone-distretto.
3. Gli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali presentano domanda con le modalità definite in apposito avviso pubblico indetto dalla competente struttura della Giunta regionale che accerta la regolarità formale delle domande e verifica la sussistenza dei requisiti previsti agli articoli 3 e 3 bis del decreto delegato, all'articolo 1 del regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) e all'articolo 40, comma 5. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi alla commissione di cui all'Sito esternoarticolo 3 del d.lgs. 171/2016 costituita con le modalità definite dalla Giunta regionale. La commissione procede alla selezione per titoli e colloquio secondo quanto previsto dal medesimo Sito esternoarticolo 3 del d.lgs. 171/2016 .
4. Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di indire comunque un avviso, gli aspiranti direttori delle società della salute e gli aspiranti direttori delle zone-distretto presentano domanda alla competente struttura della Giunta regionale, allegando il curriculum vitae, i titoli scientifici e professionali ed eventuali pubblicazioni dal 1° al 31 dicembre di ogni anno. La competente struttura della Giunta regionale accerta la regolarità formale delle domande e verifica la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 64 bis e 71 novies.
5. Le istruttorie di cui ai commi 3 e 4 non possono superare novanta giorni dalla ricezione delle domande. Al termine dell’istruttoria di cui al comma 4 gli aspiranti direttori delle società della salute e gli aspiranti direttori delle zone-distretto sono iscritti nell’elenco di cui al comma 1, lettera d).
6. I provvedimenti di nomina dei soggetti di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Contestualmente alla pubblicazione di cui al presente comma, i provvedimenti di nomina, corredati dal relativo curriculum vitae, sono pubblicati sul sito web della Giunta Regionale, in apposita sezione dedicata all'elenco. Nella stessa sezione sono pubblicati
tutti i nominativi degli aspiranti alle cariche di cui al comma 1 e i relativi curricula.
”.
Art. 17
Ufficio di coordinamento. Modifiche all’articolo 49 quinquies della l.r. 40/2005
Art. 18
Comitato tecnico scientifico. Modifiche all’articolo 49 sexies della l.r. 40/2005
d) i componenti dell’Ufficio di coordinamento, di cui all’articolo 49 quinquies, comma 1, lettere a), b), c), f), g), h) ed i);
”.
Art. 19
Conferenza regionale permanente. Modifiche all’articolo 76 septies della l.r. 40/2005
b) il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato;
”.
Art. 20
Comitati di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza. Modifiche all’articolo 76 octies della l.r. 40/2005
a bis) dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato;
”.
Art. 21
Procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale. Modifiche all’articolo 101 bis della l.r. 40/2005
a) le funzioni relative alla scelta ed alla designazione del presidente e dei componenti delle commissioni che la disciplina vigente attribuisce rispettivamente al direttore generale e al collegio di direzione dell'azienda sanitaria, sono attribuite al direttore generale ed al collegio di direzione dell’azienda sanitaria che per prima ha richiesto l’espletamento del concorso.
”.
Art. 22
Direttore amministrativo. Modifiche all’articolo 106 della l.r. 40/2005
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 106 della l.r. 40/2005 sono aggiunte le parole: “
e all’articolo 40 bis.
”.
Art. 23
Disposizione transitoria relativa agli elenchi degli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali. Inserimento dell’articolo 142 decies nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 142 novies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 142 decies - Disposizione transitoria relativa agli elenchi degli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali.
1. Fino alla costituzione degli elenchi degli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali ai sensi dell’Sito esternoarticolo 3 del d.lgs. 171/2016 in conformità all’accordo ivi previsto, si applicano le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo.
”.
Art. 24
Disposizioni transitorie relative alla programmazione di area vasta. Inserimento dell'articolo 142 undecies nella l.r. 40/2005
1. Dopo l'articolo 142 decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 142 undecies - Disposizioni transitorie relative alla programmazione di area vasta.
1. Le disposizioni inerenti alla riorganizzazione della programmazione di area vasta introdotte dalla legge regionale 24 luglio 2018, n 40 (Disposizioni in materia di procedura di nomina delle figure
apicali delle aziende sanitarie, in materia di programmazione di area vasta ed in materia di organismi sanitari regionali. Modifiche alla l.r. 40/2005 ), sono efficaci a decorrere dalla cessazione di tutti gli incarichi di direttore per la programmazione di area vasta in svolgimento all’entrata in vigore del presente articolo.
2. Nelle more dell’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, gli incarichi di direttore per la programmazione di area vasta cessati non sono riattribuiti e lo svolgimento ordinario delle relative funzioni è assunto dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.
”.
Art. 25
Disposizioni transitorie relative al nucleo tecnico a supporto della programmazione di area vasta. Inserimento dell'articolo 142 duodecies nella l.r. 40/2005
1. Dopo l'articolo 142 undecies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 142 duodecies - Disposizioni transitorie relative al nucleo tecnico a supporto della programmazione di area vasta
1. Fino alla costituzione del nucleo tecnico di cui all’articolo 9 ter, comma 3, continua ad operare il nucleo tecnico già costituito alla data di entrata in vigore del presente articolo.
”.
Art. 26
Nomina degli organismi regionali. Modifiche all’articolo 143 bis della l.r. 40/2005
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 143 bis della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:
1 bis. Gli organismi di cui al comma 1, per i quali sia prevista, per legge o in via amministrativa, una durata coincidente con quella della legislatura regionale, scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.
”.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 143 bis della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:
1 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano anche agli organismi per i quali non è previsto alcun termine di scadenza.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.