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Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 74

Legge di stabilità per l'anno 2019.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018

Art. 22
Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 77/2017 le parole: “
, per l'anno 2018,
” sono sostituite dalle seguenti: “
, per gli anni dal 2018 al 2021,
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:
2. La copertura dei finanziamenti di cui al comma 1 è assicurata:
a) fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2018, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018;
b) fino a un massimo di euro 888.000,00 per il triennio 2019-2021, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, secondo la seguente ripartizione:
1) euro 174.000,00 per l'anno 2019;
2) euro 214.000,00 per l'anno 2020;
3) euro 500.000,00 per l'anno 2021.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.