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Legge regionale 20 luglio 2018, n. 37

Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020.

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 25 luglio 2018

Art. 11
Indennizzi agli operatori a seguito delle misure di eradicazione degli organismi nocivi delle piante e dei prodotti vegetali
1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma complessiva di euro 1.000.000,00 al fine di indennizzare le imprese del settore vivaistico proprietarie di piante, prodotti vegetali o altri oggetti trattati, distrutti o rimossi in esecuzione delle misure adottate contro gli organismi nocivi, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE, 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) 178/2002, (CE) 882/2004 e (CE) 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio.
2. L'indennizzo è concesso alle imprese richiedenti che siano state destinatarie di prescrizioni di misure fitosanitarie ufficiali emesse dal Servizio fitosanitario regionale al fine di eradicare focolai di organismi nocivi alle piante nei seguenti casi, anche cumulabili:
a) per il trattamento, la distruzione e la successiva rimozione di piante, di prodotti vegetali e di altri oggetti, nonché per la pulizia e la disinfezione dei locali, del terreno, dell’acqua, del suolo e dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature;
b) per il valore delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti distrutti ai quali si applicano le misure di cui all’articolo 16 della direttiva 2000/29/CE dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, limitati al valore di mercato di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti qualora non fossero stati interessati da tali misure.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate a titolo di indennizzo a seguito di specifica istanza.
4. Gli importi erogati a titolo di indennizzo a valere sul bilancio regionale sono rendicontati alla Commissione europea ai sensi del reg. (UE) 652/2014 per il loro rimborso con le modalità ed i limiti indicati dagli articoli 16, 17 e 18 dello stesso regolamento.
5. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e il termine per la presentazione delle richieste di indennizzo.
6. Nel caso in cui le risorse di cui al comma 1 siano insufficienti a coprire il totale delle richieste ritenute ammissibili, i singoli indennizzi sono ridotti in misura pari alla percentuale di scostamento fra l'importo disponibile e quello degli indennizzi complessivamente ammessi.
7. All’onere di spesa, pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 24.

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 25.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.