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Legge regionale 20 luglio 2018, n. 36

Disposizioni transitorie per l’approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane. Introduzione di limitazioni all'attività edilizia per i comuni che hanno avviato il procedimento di VAS del regolamento urbanistico prima della data di entrata in vigore della l.r.65/2014 . Modifiche alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 23 luglio 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 );


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed, in particolare, gli articoli 113 e 114 nonché 230;


Visto l’accordo di copianificazione, sottoscritto tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Toscana in data 11 aprile 2015;


Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”) pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, in data 20 maggio 2015;


Visto, in particolare, l’allegato 5 della disciplina del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, denominato “Schede dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane”;


Considerato quanto segue:


1. In data 22 giugno 2018 è stato sottoscritto dal Ministero dei beni e attività culturali e del turismo e dalla Regione un atto di condivisione con cui si approva la posticipazione di un anno del termine di applicazione della norma transitoria prevista dall’allegato 5, comma 10, del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico regionale (Schede dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane);


2. È necessario inserire una disposizione transitoria nella l.r. 65/2014 che, in attuazione degli accordi tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Regione, stabilisca il termine entro il quale sono approvati i piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane;


3. È necessario, altresì, in attuazione degli accordi tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Regione, chiarire che sino all’approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane e, comunque, sino alla data stabilita dalla legge regionale per l’approvazione degli stessi, trovano applicazione le disposizioni transitorie stabilite dall’allegato 5, comma 10 della disciplina del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico regionale;


4. È necessario colmare una lacuna normativa riscontrata nella disciplina transitoria di cui all’articolo 230 della l.r. 65/2014 che detta disposizioni per i comuni che hanno avviato il procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) del regolamento urbanistico alla data del 27 novembre 2014, data di entrata in vigore della l.r.65/2014 , ma non hanno successivamente completato il procedimento di adozione o di approvazione del regolamento urbanistico;


5. È necessario applicare alle fattispecie indicate al punto 4 del presente preambolo le limitazioni all'attività edilizia, in analogia a quanto previsto per le altre casistiche del regime transitorio dalla l.r. 65/2014 ;


6. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.