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Legge regionale 20 luglio 2018, n. 36

Disposizioni transitorie per l’approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane. Introduzione di limitazioni all'attività edilizia per i comuni che hanno avviato il procedimento di VAS del regolamento urbanistico prima della data di entrata in vigore della l.r.65/2014 . Modifiche alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 23 luglio 2018

Art. 3
Inserimento di un termine finale in caso di mancata approvazione del regolamento urbanistico per i comuni che hanno avviato il procedimento di VAS prima del 27 novembre 2014, data di entrata in vigore della l.r.65/2014 . Modifiche all’articolo 230 della l.r.65/2014 .
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 230 della l.r.65/2014 , è inserito il seguente:
1 bis. Qualora il regolamento urbanistico sia stato adottato ai sensi del comma 1, e non sia stato approvato nei tre anni successivi, alla scadenza dell’efficacia delle misure salvaguardia contenute nel regolamento urbanistico adottato non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b-bis), f) ed l), fino quando il comune non approvi il regolamento urbanistico medesimo oppure non adotti il nuovo piano strutturale o non avvii il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale.
”.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 230 della l.r.65/2014 , è inserito il seguente:
1 ter. Qualora il procedimento di VAS del regolamento urbanistico sia stato avviato ai sensi del comma 1, e il regolamento urbanistico non sia stato adottato alla data del 27 novembre 2019, scaduto tale termine non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) ed l), fino a quando il comune non adotti il regolamento urbanistico medesimo, oppure non adotti il nuovo piano strutturale o non avvii il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale. Qualora il regolamento urbanistico sia adottato entro il termine di cui al presente comma ma non sia approvato nei tre anni successivi, alla scadenza dell’efficacia delle misure
salvaguardia contenute nel regolamento urbanistico adottato, trova applicazione il comma 1 bis.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.