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Legge regionale 7 agosto 2018, n. 49

Disposizioni per lo svolgimento dell’apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r. 21/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 21/2009
1. Nel terzo capoverso del preambolo della legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura) le parole: “
Visto il regolamento (CE) n. 1234 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)
” sono sostituite dalle seguenti: “
Visto il regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1308 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli
”.
2. Dopo il terzo capoverso del preambolo della l.r. 21/2009 è inserito il seguente:
Vista la Sito esternolegge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) e in particolare l’articolo 34
”;
3. Il punto 7 del preambolo è sostituito dal seguente:
7. I procedimenti amministrativi per l’avvio e lo svolgimento dell’attività di apicoltura a fini
commerciali e di autoconsumo sono definiti nel rispetto delle procedure e delle disposizioni operative e gestionali della banca dati apistica nazionale (BDA);
4. Il punto 9 del preambolo è sostituito dal seguente:
9. Non è più necessario prevedere una disposizione sul nomadismo in quanto la comunicazione relativa allo spostamento degli apiari è compresa negli obblighi di aggiornamento della banca dati a carico degli apicoltori già registrati ai sensi del punto 7 dell’allegato del decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: “Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale”)
”.
5. Il punto 10 del preambolo è sostituito dal seguente:
10. È necessario modificare la norma sulla programmazione degli interventi in materia di apicoltura al fine di coordinarli anche con la programmazione europea
;”;
6. Dopo il punto 10 del preambolo è aggiunto il seguente:
10 bis. Con l’introduzione degli obblighi di registrazione in banca dati degli apiari è sempre possibile rintracciare l’apicoltore che ha abbandonato i propri apiari. Tutti gli apiari censiti, compresi quelli abbandonati dopo il censimento, rientrano comunque nell’ambito della programmazione dell’attività di vigilanza sanitaria. Nel caso di apiari mai censiti in banca dati, invece, si applicano le disposizioni di cui ai regolamenti di polizia veterinaria e pertanto, per evitare incertezze nell’applicazione delle diverse normative, occorre abrogare la specifica disposizione sugli apiari abbandonati.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.