Legge regionale 3 luglio 2018, n. 34
Esclusione delle acque interne presenti nelle aree protette dall'ambito di applicazione della legge regionale. Modifiche alla l.r. 7/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, dell' 11 luglio 2018
Art. 2
Divieti. Modifiche all’articolo 18 bis della l.r. 7/2005
1. Il comma 1 dell’articolo 18 bis della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:
“
1. È vietato disporre:
a) reti da pesca a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta;
b) reti da posta ad una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d’acqua, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei corsi d’acqua.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.