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Legge regionale 3 luglio 2018, n. 34

Esclusione delle acque interne presenti nelle aree protette dall'ambito di applicazione della legge regionale. Modifiche alla l.r. 7/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, dell' 11 luglio 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, lettere l) e n), dello Statuto;


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);


Considerato quanto segue:


1. In sede di verifica di legittimità costituzionale della legge regionale 17 ottobre 2017, n. 59 (Disposizioni in materia di gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Modifiche alla l.r. 7/2005 ), la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sollevato un dubbio di legittimità con riferimento all’articolo 2, comma 1, della suddetta legge, nella parte in cui non prevede l’esclusione dall’ambito di applicazione della legge delle acque interne presenti nelle aree protette. Al fine di dare seguito all’impegno assunto di modificare la legge, si interviene per chiarire che le norme regionali che regolano l’esercizio della pesca nelle acque interne non si applicano alle acque interne presenti nei parchi nazionali, nelle riserve naturali statali e nelle aree protette regionali. Conseguentemente, si modifica anche la norma relativa alla vigilanza per eliminare il riferimento agli agenti dipendenti di parchi nazionali e regionali;


2. È necessario modificare la norma che prevede i divieti per l’installazione delle reti da pesca e delle reti da posta. In particolare, è necessario reintrodurre i divieti d’installazione delle reti da posta previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 febbraio 2018, n. 6/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) che per mero errore materiale, non erano stati riportati nella l.r. 59/2017 . Inoltre, a seguito di una più approfondita valutazione tecnica per le reti da pesca, risulta opportuno rimodulare la relativa disciplina di divieto, al fine di non limitare eccessivamente le attività di pesca, anche laddove questo non rispondesse ad obiettivi di tutela della fauna ittica;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.