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Legge regionale 3 luglio 2018, n. 33

Disposizioni procedurali in materia di viabilità regionale e accordi di programma per opere pubbliche di interesse strategico regionale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 10 dicembre 1998, n. 88 e all'articolo 4 della l.r. 1 agosto 2011, n. 35 .

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, dell' 11 luglio 2018




PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4 dello Statuto;


Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );


Vista la legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);


Considerato quanto segue:


1. Al fine di rendere possibile la realizzazione di interventi in materia di viabilità di competenza della Regione, previsti negli atti di programmazione di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla l.r. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale), nel rispetto dei tempi dettati dalle disposizioni che regolano l'utilizzazione delle fonti di finanziamento europee e statali e delle norme di contabilità e finanza pubblica, è necessario prevedere la possibilità che l'approvazione del progetto delle opere attraverso la conferenza dei servizi di cui all’articolo 14 e seguenti Sito esternodella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) possa costituire contestuale variante agli atti di governo del territorio;


2. Al fine di ampliare le fattispecie di semplificazione e di snellimento procedurale previste per la generalità delle opere di interesse strategico regionale, è necessario estendere l'ambito di applicazione degli accordi di programma disciplinati dalla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private), che possono costituire variante agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali anche alle opere strategiche che riguardano aree o immobili collocati all'esterno del territorio urbanizzato;


3. Al fine di consentire l’immediata applicazione delle sue disposizioni, occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.