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Legge regionale 29 giugno 2018, n. 32

Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, dell' 11 luglio 2018

Art. 4
Enti dipendenti
1. La presente legge si applica anche agli enti dipendenti della Regione di cui all'articolo 50 dello Statuto, che possono procedere all'attivazione delle procedure speciali di reclutamento nel rispetto dei piani di fabbisogno di ciascun ente e nel limite delle risorse finanziarie utilizzabili.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite apposite linee di indirizzo inerenti l'attivazione delle procedure speciali di reclutamento per gli enti dipendenti di cui al comma 1.
3. Gli enti di cui al comma 1, che nel triennio 2015-2017 non hanno iscritto in bilancio le risorse di cui all’Sito esternoarticolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 possono procedere al finanziamento del reclutamento speciale riducendo stabilmente e in misura corrispondente le risorse destinate a collaborazioni e prestazioni esterne di natura intellettuale, calcolate con riferimento alla media degli stanziamenti del triennio 2015-2017.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 192 del 5 giugno 2019 , si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 11 luglio 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti), nella parte in cui inserisce i commi 9 ter e 9 quater nell’articolo 29 della legge della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 192 del 5 giugno 2019 si è espressa dichiarando estinto il processo, relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.

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Parole prima sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 25 ; poi così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 60 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 60 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.