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Legge regionale 29 giugno 2018, n. 32

Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, dell' 11 luglio 2018

Art. 2
Procedure per il reclutamento e lo scorrimento della graduatoria
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione relativa alla programmazione dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 23 della l.r. 1/2009 , d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, definisce i termini e le concrete modalità operative inerenti alla procedura di reclutamento speciale di cui alla presente legge.
2. Ai fini dell'immissione in ruolo di personale a tempo indeterminato, la Regione procede alla formazione di apposita graduatoria, previa indizione di avviso pubblico, pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).
3. La graduatoria di cui al comma 2 è formata secondo il criterio di cui all'Sito esternoarticolo 20, comma 12, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), Sito esternodella legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). Nella formazione della graduatoria si tiene conto altresì dei seguenti criteri, definiti in ordine progressivo di priorità:
a) anzianità di servizio maturata con contratti di lavoro a tempo determinato prestati in Regione Toscana e ARTEA;
b) idoneità in una graduatoria concorsuale a tempo indeterminato nella categoria corrispondente a quella di assunzione attraverso la procedura di reclutamento speciale;
c) titolarità di contratto di lavoro a tempo determinato alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2.
4. A parità di merito si applicano i titoli di preferenza di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, del d.p.g.r. 33/R/2010.
5. Le assunzioni sono effettuate (6)

Parole soppresse con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 26.

sulla base della programmazione (7)

Parola soppressa con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 26.

dei fabbisogni di personale e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1.
6. Il personale immesso in ruolo ai sensi della presente legge è assegnato alle strutture regionali sulla base delle esigenze organizzative dell’amministrazione.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 192 del 5 giugno 2019 , si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 11 luglio 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti), nella parte in cui inserisce i commi 9 ter e 9 quater nell’articolo 29 della legge della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 192 del 5 giugno 2019 si è espressa dichiarando estinto il processo, relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.

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Parole prima sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 25 ; poi così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 60 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 60 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.