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Legge regionale 13 giugno 2018, n. 30

Clausola valutativa dell’Osservatorio regionale della legalità. Modifiche alla l.r. 42/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 20 giugno 2018





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, comma quarto, e l’Sito esternoarticolo 123 della Costituzione ;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Vista la legge regionale 3 aprile 2015, n. 42 (Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità);


Considerato quanto segue:


1. È necessario prevedere un adeguato strumento di valutazione dell’Osservatorio regionale della legalità. Al fine di monitorare il processo di attuazione, in particolare nella fase iniziale, è pertanto necessario l’inserimento di una clausola valutativa all’interno della l.r. 42/2015 che monitori il processo di costituzione e le eventuali criticità emerse in fase di prima attuazione. Oltre a ciò, risulta necessario prevedere l’invio di una relazione, con cadenza triennale, le cui informazioni siano utili a valutare i risultati raggiunti e le eventuali criticità che dovessero emergere durante l’attuazione dell’intervento;


Approva la presente legge

Art.1
Clausola valutativa. Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 42/2015 .
1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2015, n. 42 (Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità), è inserito il seguente:
Art. 3 bis Clausola valutativa
1. Il comitato di indirizzo dell’Osservatorio invia, con cadenza triennale, alla commissione consiliare competente per materia una relazione contenente, in particolare, le seguenti informazioni:
a) l’attività svolta in materia di raccolta delle informazioni, di condivisione dei risultati con gli altri operatori del settore e l’avvio di forme di collaborazione, ai sensi di quanto disposto all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 2, comma 2;
b) lo stato di attuazione della rete degli osservatori regionali della legalità, secondo quando stabilito all’articolo 3, comma 1;
c) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione.
”.
Art. 2
Disposizione transitoria
1. Entro un anno dall’approvazione della presente legge, il presidente del comitato di indirizzo invia una relazione alla commissione consiliare competente per materia in cui è evidenziato lo stato di complemento del processo di costituzione dell’Osservatorio e le eventuali criticità emerse in sede di attuazione.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.