Menù di navigazione

Legge regionale 13 giugno 2018, n. 30

Clausola valutativa dell’Osservatorio regionale della legalità. Modifiche alla l.r. 42/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 20 giugno 2018

Art.1
Clausola valutativa. Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 42/2015 .
1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2015, n. 42 (Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità), è inserito il seguente:
Art. 3 bis Clausola valutativa
1. Il comitato di indirizzo dell’Osservatorio invia, con cadenza triennale, alla commissione consiliare competente per materia una relazione contenente, in particolare, le seguenti informazioni:
a) l’attività svolta in materia di raccolta delle informazioni, di condivisione dei risultati con gli altri operatori del settore e l’avvio di forme di collaborazione, ai sensi di quanto disposto all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 2, comma 2;
b) lo stato di attuazione della rete degli osservatori regionali della legalità, secondo quando stabilito all’articolo 3, comma 1;
c) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.