Menù di navigazione

Legge regionale 8 giugno 2018, n. 28

Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018

Art. 16
Patrimonio. Sostituzione dell’articolo 21 quaterdecies della l.r. 32/2002
1. L’articolo 21 quaterdecies della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 21 quaterdecies Patrimonio
1. L'agenzia ha un proprio patrimonio che, nella fase iniziale, è costituito dal contributo al fondo di dotazione assegnato dalla Regione e dai beni mobili trasferiti ai sensi dell’
articolo 25 della legge regionale 8 giugno 2018, n. 28
( Agenzia regionale toscana per l’impiego “ARTI”. Modifiche alla l.r.
32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro)
.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.