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Legge regionale 8 giugno 2018, n. 28

Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018

Art. 10
Collegio dei revisori. Sostituzione dell’articolo 21 novies della l.r. 32/2002
1. L’articolo 21 novies della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 21 novies Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con voto limitato dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.
2. Il collegio resta in carica per lo stesso periodo del direttore.
3. Il collegio esamina, sotto il profilo della legittimità contabile ed amministrativa, gli atti che comportano un onere a carico del bilancio e non sono direttamente riferiti alla corresponsione di aiuti a carico dei fondi comunitari.
4. Gli atti di cui al comma 3 sono trasmessi dal direttore, entro cinque giorni dall’adozione, al collegio, che esprime le osservazioni su ognuno di essi entro quindici giorni dal ricevimento ed ha facoltà di acquisire d’ufficio tutta la documentazione.
5. Le osservazioni del collegio sono immediatamente comunicate al direttore che, se ritiene di adeguarsi ai rilievi, adotta i provvedimenti conseguenti dandone immediata comunicazione al collegio medesimo. In caso contrario adotta comunque l’atto motivando le proprie valutazioni e comunicandole al collegio.
6. Il collegio può verificare, nei tre mesi successivi, la legittimità dei pagamenti sugli aiuti
comunitari, richiedendo la necessaria documentazione e formulando le osservazioni in merito al direttore.
7. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all’
Sito esternoarticolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123
(Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'
Sito esternoarticolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.
8. La relazione con la quale il collegio esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
9. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’
Sito esternoarticolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
10. Il collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e a richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.
11. Il collegio presenta semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell’Agenzia.
12. Al presidente del collegio spetta un’indennità annua pari al 5 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.
13. Ai membri del collegio spetta un’indennità annua pari al 4 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.
14. Al presidente e ai membri del collegio residenti in comuni diversi dalla sede dell’Agenzia è dovuto il rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.