Menù di navigazione

Legge regionale 8 giugno 2018, n. 28

Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018

Art. 1
Il sistema regionale per l’impiego. Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 32/2002
1. L’articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è sostituito dal seguente:
Art. 20 Il sistema regionale per l'impiego
1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate ai sensi del presente capo per il conseguimento delle finalità di cui all' articolo 19 e per la gestione dei relativi servizi.
2. I servizi e le misure di politica attiva del lavoro sono definiti dall’
Sito esternoarticolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183
).
3. Fanno parte del sistema regionale per l'impiego i centri per l'impiego costituiti ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 18 del d.lgs. 150/2015 .”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.