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Legge regionale 8 giugno 2018, n. 28

Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018

SEZIONE I
Disposizioni sul personale
Art. 20
Trasferimento del personale
1. A decorrere dal 28 giugno 2018 è trasferito all’Agenzia regionale toscana per l’impiego di cui agli articoli 21 ter e seguenti della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), di seguito denominata “Agenzia”:
a) il personale a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto funzioni locali, delle province e della città metropolitana risultante dall’elenco allegato alle convenzioni stipulate tra la Regione Toscana e gli enti medesimi ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), il cui rapporto di lavoro è in corso alla data del trasferimento;
b) il personale a tempo determinato, appartenente alle categorie del comparto funzioni locali, delle province e della città metropolitana risultante dalle convenzioni di cui alla lettera a), il cui rapporto di lavoro è in corso alla data del trasferimento.
2. Dalla stessa data di cui al comma 1, è trasferito all’Agenzia il personale dipendente a tempo indeterminato che, quantunque non compreso nelle convenzioni di cui al comma 1, risulta avere tutte le seguenti caratteristiche:
a) essere stato collocato, per le funzioni in materia di politiche attive del lavoro, in sovrannumero dalla provincia o dalla città metropolitana, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2015);
b) trovarsi in posizione di comando o distacco o istituti analoghi presso altra amministrazione pubblica, senza che si sia provveduto, a norma dell’Sito esternoarticolo 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), al trasferimento definitivo presso l’ente in cui presta servizio.
3. L’Agenzia subentra altresì, a decorrere dalla data di cui al comma 1, nei contratti di lavoro a tempo determinato, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, del personale con qualifica dirigenziale risultante dalle convenzioni di cui al medesimo comma.
4. Al fine di garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei servizi per il lavoro, i contratti di cui al comma 3 sono prorogati fino a 31 dicembre 2018, ovvero, in caso di avvio entro tale data delle procedure di reclutamento di personale con qualifica dirigenziale, fino alla conclusione delle procedure medesime. Tali incarichi non rilevano ai fini del rispetto dei limiti di cui all’articolo 13, comma 1, e articolo 18 bis, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) .
5. Entro il termine di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale, è individuato il personale soggetto a trasferimento ai sensi del medesimo comma.
6. Con la stessa deliberazione di cui al comma 5 o con deliberazione integrativa è individuato il personale soggetto a trasferimento ai sensi del comma 2, previa comunicazione della provincia o della città metropolitana interessata, da effettuarsi entro sette giorni dall’entrata in vigore della presente legge, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo comma.
7. All’Agenzia, in quanto ente di nuova istituzione, si applicano le disposizioni di cui all’Sito esternoarticolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 luglio 2010, n. 122 .
8. Fatto salvo il trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 21 quater della l.r. 32/2002 ad altro soggetto pubblico, l’eventuale scioglimento dell’Agenzia comporta la riassunzione diretta delle funzioni da parte della Regione ed il conseguente trasferimento del personale nel ruolo regionale.
Art. 21
Determinazione dei fondi per il salario accessorio e per la retribuzione di posizione e di risultato
1. In prima applicazione, per l’anno 2018, le risorse per il salario accessorio dei dipendenti dell’Agenzia, appartenenti alle categorie del comparto funzioni locali sono determinate, in analogia con i criteri di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 800, della l. 205/2017 , in un importo non superiore a quello ottenuto moltiplicando il valore medio individuale del trattamento economico accessorio, anno 2018, del personale regionale, per il numero di unità di personale delle categorie soggetto a trasferimento. A decorrere dal 2019, si procede, con le stesse modalità, per il finanziamento della dotazione organica dell’Agenzia, come definita ai sensi dell’articolo 32, comma 3, lettera a).
2. Le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti sono determinate con le stesse modalità di cui al comma 1.
Art. 22
Disposizioni transitorie sul trattamento giuridico ed economico accessorio del personale trasferito
1. Il personale trasferito, titolare di incarico di posizione organizzativa alla data del trasferimento, mantiene la titolarità dello stesso fino alla conclusione delle procedure di attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto delle funzioni locali 2016-2018. La retribuzione di posizione di cui all’articolo 10 del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali 31 marzo 1999 e all’articolo 10 del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali 22 gennaio 2004, riconosciuta, alla data del trasferimento, dalle amministrazioni di provenienza, continua a essere corrisposta dall’Agenzia nella misura comunicata dalle stesse.
2. Le indennità di cui all’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e i), del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali 1° aprile 1999 riconosciute, alla data del trasferimento, dalle amministrazioni di provenienza al personale trasferito, continuano ad essere corrisposte dall’Agenzia, negli importi comunicati dalle stesse amministrazioni di provenienza, fino al 31 dicembre 2018, salve diverse determinazioni stabilite nel contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto a seguito del CCNL 2016-2018.
3. Fino al termine di cui al comma 1, la retribuzione di cui all’articolo 27 del CCNL dell’area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali 23 dicembre 1999 riconosciuta, alla data del trasferimento, dalle amministrazioni di provenienza al personale con qualifica dirigenziale trasferito, continua a essere corrisposta dall’Agenzia, nella misura comunicata dalle medesime amministrazioni di provenienza.
4. I miglioramenti contrattuali derivanti dal nuovo CCNL 2016-2018, spettanti al personale rientrante nelle convenzioni di cui all’articolo 20, comma 1, per il periodo dal 1° gennaio 2016 alla data del trasferimento, sono erogati dalle amministrazioni di provenienza. La Regione provvede a rimborsare dette somme in attuazione delle convenzioni di cui allo stesso articolo 20, comma 1.
5. Sino alla stipula dei contratti decentrati relativi al personale dirigenziale e delle categorie, ed in ogni caso sino al 31 dicembre 2018, l'Agenzia applica il sistema di valutazione in vigore per il personale regionale, come disciplinato dal capo III bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della Legge Regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”) e dai relativi provvedimenti attuativi.
6. L’Agenzia corrisponde al personale trasferito i compensi già disciplinati dall’articolo 17, comma 2, lettera a), del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali 1° aprile 1999 e la retribuzione di risultato prevista dall’articolo 10 del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali 31 marzo 1999, dall’articolo 10 del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali 22 giugno 2004 e dall’articolo 29 del CCNL dell’area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali 23 dicembre 1999, relativi all’annualità 2018.
Art. 23
Stabilizzazioni
1. Le procedure di stabilizzazione, di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 796, della l. 205/2017 si applicano al solo personale a tempo determinato risultante dalle convenzioni di cui all’articolo 20, comma 1. Detto personale, ai fini della stabilizzazione, deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) risultare in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso le province o la città metropolitana per le funzioni in materia di politiche attive del lavoro di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 796, della l. 205/2017 ;
b) aver espletato una selezione pubblica per esami e/o titoli a tempo determinato o indeterminato presso province, città metropolitana o altra amministrazione pubblica, nella medesima categoria nella quale si procede alla stabilizzazione;
c) aver maturato al 31 dicembre 2017 alle dipendenze delle province o della città metropolitana almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni per le funzioni in materia di politiche attive del lavoro di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 796, della l. 205/2017 .
2. Ai fini del computo di cui al comma 1, lettera c), il periodo di servizio è calcolato sulla base della frazione convenzionale di trecentosessantacinque giorni per ciascun anno, per un totale di almeno millenovantacinque giorni di effettiva vigenza del contratto di lavoro.
3. La verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 è effettuata dalle province e dalla città metropolitana sulla base degli elementi risultanti agli atti delle stesse amministrazioni. Gli esiti della verifica sono attestati all’Agenzia da parte delle province e della città metropolitana.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, ove compatibili, le procedure speciali di reclutamento di cui all'articolo 20 del Sito esternodecreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), Sito esternodella legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), come disciplinate per il personale titolare di rapporti di lavoro a tempo determinato della Regione.
Art. 24
Cessazione degli uffici comuni
1. Dalla data del trasferimento del personale, cessano di operare gli uffici comuni costituiti al fine di assicurare la continuità dei servizi e l'unitarietà della gestione nel periodo transitorio, di cui all’articolo 28, comma 4 ter, della l.r. 82/2015 .
2. Dalla stessa data l’Agenzia subentra nei procedimenti e nelle attività in corso e nei rapporti generati dagli uffici comuni a decorrere dal 1° gennaio 2016, ad eccezione di quelli di cui al comma 3.
3. Restano nella titolarità delle province e della città metropolitana i procedimenti, le attività e i rapporti in corso relativi alle competenze di cui all’articolo 28, comma 4 bis, della l.r. 82/2015 esercitate dagli uffici comuni per conto delle province e della città metropolitana. Resta pertanto in capo alle medesime province e città metropolitana la gestione dei relativi contenziosi e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.
4. Con uno o più decreti del direttore regionale competente per materia si provvede a effettuare la ricognizione dei procedimenti e delle attività di cui al comma 2.
5. Con decreto del direttore dell’Agenzia sono stabilite le modalità per la concessione di personale in avvalimento gratuito alle amministrazioni interessate per la conclusione dei procedimenti e delle attività di cui al comma 3, che restano imputati a ogni effetto agli enti competenti.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.