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Legge regionale 8 giugno 2018, n. 28

Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018

CAPO III
Disposizioni finali
Art. 29
Ulteriori esclusioni dalla successione dell’Agenzia
1. Ferme restando le disposizioni della presente legge che escludono la successione dell’Agenzia in procedimenti, attività, rapporti e contenziosi, sono comunque esclusi dalla successione stessa:
a) i rapporti attivi e passivi e i relativi contenziosi, sorti prima del 1° gennaio 2016;
b) i rapporti passivi derivanti da fatti e comportamenti illeciti, anche di natura omissiva, posti in essere nell’esercizio delle funzioni prima del 1° gennaio 2016;
c) i contenziosi con il personale a tempo determinato e indeterminato sorti prima della data di trasferimento dello stesso ai sensi dell’articolo 20 o originati da fatti antecedenti alla medesima data.
Art. 30
Efficacia delle convenzioni e rimborso delle spese sostenute dalle province e dalla città metropolitana
1. Le convenzioni di cui all’articolo 20, comma 1, continuano a essere efficaci, oltre la data di cui all’articolo 31 bis della l.r. 82/2015 , previo assenso della provincia e della città metropolitana, ai fini del rimborso delle spese sostenute da detti enti fino alla definizione dei rapporti disciplinata dalla presente legge. Cessano in ogni caso gli obblighi degli enti e i corrispondenti rimborsi della Regione:
a) a decorrere dalla data del 28 giugno 2018, per le spese di personale;
b) a decorrere dal 1° luglio 2018, per le forniture di cancelleria al personale trasferito;
c) a decorrere dal 1° agosto 2018, per la fornitura di buoni pasto al personale trasferito.
Art. 31
Disposizioni finanziarie
1. Al finanziamento delle spese dell’Agenzia, stimate in euro 14.671.500,00 per l’anno 2018, euro 29.432.268,00 per l’anno 2019 ed euro 29.532.268,00, si provvede come segue:
a) per euro 10.571.500,00 per l’anno 2018 e per euro 22.432.268,00 per gli anni 2019 e 2020, con le risorse a tal fine destinate alla Regione Toscana ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, commi 794 e 797, Sito esternodella l. 205/2017 e che saranno iscritte sulla Missione di spesa 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020 secondo quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );
b) per euro 3.850.000,00 per l’anno 2018, per euro 7.000.000,00 per l’anno 2019 e per euro 7.100.000,00 per l’anno 2020 con gli stanziamenti di cui alla Missione di spesa 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.
2. Ai fini del finanziamento del fondo di dotazione di cui all’articolo 21 quaterdecies della l.r. 32/2002 , come sostituito dall’articolo 16 della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 250.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione di spesa 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.
3. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, al bilancio di previsione 2018-2020 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza, nonché nel seguente ordine di approvazione:
Anno 2018:
- in diminuzione, Missione di spesa 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 3.000.000,00;
- in aumento, Missione di spesa 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 2.750.000,00;
- in aumento, Missione di spesa 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, per euro 250.000,00;
Anno 2019:
- in diminuzione, Missione di spesa 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “ Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 7.000.000,00;
- in aumento, Missione di spesa 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 7.000.000,00;
- in diminuzione, Missione di spesa 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 7.000.000,00;
- in aumento, Missione di spesa 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 7.000.000,00;
Anno 2020:
- in diminuzione, Missione di spesa 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “ Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 7.100.000,00;
- in aumento, Missione di spesa 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 7.100.000,00;
- in diminuzione, Missione di spesa 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 7.100.000,00;
- in aumento, Missione di spesa 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 7.100.000,00.
4. Alle spese di cui all’articolo 25, comma 5, la Regione provvede senza oneri aggiuntivi rispetto alle forniture già attivate o in corso di attivazione alla data di entrata in vigore della presente legge.
4 bis. Al finanziamento delle spese inerenti agli eventuali oneri di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 27, comma 4 bis, fino ad un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019. (3)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2018 n. 74, art. 25.

5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 32
Disposizioni di prima applicazione
1. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la data di costituzione dell’Agenzia, la sede legale e ogni ulteriore elemento necessario per l’attivazione dei rapporti a rilevanza esterna.
2. Dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 1 fino alla nomina del direttore dell’Agenzia, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018, le relative funzioni sono svolte dal direttore della Direzione regionale competente in materia di lavoro, in deroga a quanto disposto dall’articolo 21 septies, comma 5, della l.r. 32/2002 e dall’articolo 15, comma 2, della l.r. 1/2009 , che definisce, inoltre, l'assetto organizzativo provvisorio dell'Agenzia nelle more dell'adozione del regolamento di amministrazione e contabilità di cui all'articolo 21 terdecies 1 della l.r. 32/2002 .
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore dell’Agenzia propone alla Giunta regionale per l’approvazione:
a) il piano triennale dei fabbisogni del personale dell’Agenzia, nell’ambito del quale definisce la dotazione organica, tenendo conto del personale trasferito ai sensi dell’articolo 20 ed in ogni caso nei limiti delle risorse di cui all’articolo 31;
b) il piano della qualità della prestazione organizzativa per l’anno 2018.
4. Fino al completamento dell’organico di cui al comma 3, l’Agenzia si avvale gratuitamente degli uffici regionali o degli enti dipendenti per l’esercizio delle funzioni di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico o amministrativo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva lo schema di convenzione, con cui sono individuate le attività da svolgere in favore dell’Agenzia, le relative modalità di esecuzione e gli uffici o enti preposti. Le modalità di esecuzione possono prevedere lo svolgimento di attività istruttorie o di supporto, preordinate all’adozione degli atti da parte dell’Agenzia, oppure lo svolgimento di attività decisorie, con adozione di atti assunti in nome e per conto dell’Agenzia e a questa direttamente e a ogni effetto imputati. Con la stessa deliberazione possono altresì essere dettate le disposizioni transitorie per il funzionamento e la gestione dell’Agenzia.
5. Ai fini del trasferimento del personale, dei beni e dei rapporti all’Agenzia, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo preordinate al funzionamento dell’Agenzia medesima, dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture regionali competenti in materia di lavoro, personale, patrimonio e tecnologie dell’informazione sono autorizzate al trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). La convenzione di cui al comma 4 individua le altre strutture regionali e degli enti dipendenti autorizzate al trattamento dei dati personali.
Art. 33
Norma finale
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è modificato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).
Art. 34
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 21 undecies (Vigilanza e poteri sostitutivi) e 22 (Il sistema provinciale per l’impiego) della l.r. 32/2002 ;
b) i commi 4 e 6 dell’articolo 29 (Funzioni e compiti delle Province) della l.r. 32/2002 ;
c) il comma 2 dell’articolo 30 (Efficacia) della l.r. 82/2015 .
Art. 35
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.