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Legge regionale 8 giugno 2018, n. 28

Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018

Art. 27
Beni immobili
1. Il personale trasferito all’Agenzia continua a svolgere l’attività nelle sedi in cui si trova alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla definizione dei rapporti ai sensi del presente articolo.
2. A decorrere dalla data del trasferimento del personale spetta all’Agenzia di usufruire gratuitamente degli immobili dei comuni, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).
3. Ai fini del comma 2 l’Agenzia verifica con i comuni interessati l’adempimento di quanto stabilito dalla Sito esternol. 56/1987 .
4. Nel caso di immobili di proprietà dei comuni l’Agenzia provvede a ridefinire, entro il 31 dicembre 2018, i rapporti in corso con i comuni medesimi ai sensi della Sito esternol. 56/1987 . Fino a detta ridefinizione continuano i rapporti in corso e la Regione provvede, ove ricorra il caso, al rimborso delle spese delle province e della città metropolitana ai sensi dell’articolo 30. I rapporti in corso tra le province, la città metropolitana e i comuni cessano comunque a decorrere dal 1° gennaio 2019, anche in assenza di ridefinizione dei rapporti tra l’Agenzia e i comuni medesimi. A seguito di detta cessazione, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si producono effetti successori in capo all’Agenzia.
4 bis. L’Agenzia e il comune interessato, nell’ambito della ridefinizione dei rapporti di cui al comma 4, individuano l’immobile idoneo per lo svolgimento delle funzioni e, se del caso, l’immobile destinato allo svolgimento delle funzioni in via transitoria. Individuano altresì le attività e gli interventi che spettano a ciascun ente e il soggetto che vi dà attuazione, con facoltà di trasferire le risorse necessarie dal soggetto cui spettano gli interventi al soggetto attuatore. Salvo diversa determinazione dell’Agenzia in ragione del periodo di uso dell’immobile in via transitoria, all’Agenzia spettano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. (1)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2018 n. 74, art. 24.

5. Nel caso di immobili di proprietà delle province e della città metropolitana, la Regione e l’ente locale interessato definiscono accordi che, sulla base delle specificità delle sedi dei centri per l’impiego:
a) individuano, per ciascun bene immobile di cui al comma 1, le modalità di utilizzo e la durata dell’uso. L’accordo può individuare immobili diversi da quelli del comma 1 che risultino idonei al soddisfacimento delle medesime finalità;
b) stabiliscono le attività di gestione, comprese quelle attinenti ai servizi di funzionamento, alle utenze e alla manutenzione degli immobili, che devono essere garantite dall’Agenzia o dall’ente locale, in ragione degli spazi utilizzati, e il termine dal quale decorre lo svolgimento di ciascuna di dette attività. Se è previsto l’uso gratuito dell’immobile per almeno tre anni, l’accordo può prevedere in capo all’Agenzia anche la gestione della manutenzione straordinaria.In tal caso, l’accordo può altresì prevedere che detti interventi siano o possano essere realizzati dall’ente proprietario con spesa a carico dell’Agenzia, secondo modalità di trasferimento delle risorse stabilite dal direttore dell’Agenzia.(2)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2018 n. 74, art. 24.

c) prevedono il rilascio dell’immobile a seguito della definizione dei rapporti tra l’Agenzia e il comune tenuto agli obblighi di cui all’Sito esternoarticolo 3 della l. 56/1987 ;
d) accertano, se la provincia o la città metropolitana hanno in corso rapporti, anche a titolo oneroso, con soggetti diversi dai comuni, per l’utilizzo di immobili di cui al comma 1, la disponibilità dell’ente interessato alla continuazione dei rapporti in corso per le finalità cui gli immobili sono attualmente destinati e per il tempo necessario alla definizione dei rapporti tra l’Agenzia e i comuni ai sensi Sito esternodella l. 56/1987 . In tal caso è assicurato all’ente interessato il rimborso delle spese sostenute derivanti da detta continuazione. In caso di mancata disponibilità l’Agenzia può provvedere al subentro nei rapporti medesimi previa acquisizione del consenso del soggetto interessato, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
6. Gli accordi di cui al comma 5 sono formalizzati con deliberazione della Giunta regionale. A seguito della formalizzazione le province, la città metropolitana e l’Agenzia adottano gli atti conseguenti per darvi attuazione.
7. Per la definizione degli accordi di cui al comma 5 la Regione attiva, entro il 31 dicembre 2018, appositi tavoli di lavoro con le province, la città metropolitana, i comuni interessati e l’Agenzia.
8. Fino all’adozione dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 6 da parte dell’Agenzia, le province e la città metropolitana continuano a gestire gli immobili di cui al comma 1 per le finalità cui sono attualmente destinati e la Regione provvede al rimborso delle spese di gestione ai sensi dell’articolo 30.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.