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Legge regionale 8 giugno 2018, n. 28

Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018

Art. 22
Disposizioni transitorie sul trattamento giuridico ed economico accessorio del personale trasferito
1. Il personale trasferito, titolare di incarico di posizione organizzativa alla data del trasferimento, mantiene la titolarità dello stesso fino alla conclusione delle procedure di attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto delle funzioni locali 2016-2018. La retribuzione di posizione di cui all’articolo 10 del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali 31 marzo 1999 e all’articolo 10 del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali 22 gennaio 2004, riconosciuta, alla data del trasferimento, dalle amministrazioni di provenienza, continua a essere corrisposta dall’Agenzia nella misura comunicata dalle stesse.
2. Le indennità di cui all’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e i), del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali 1° aprile 1999 riconosciute, alla data del trasferimento, dalle amministrazioni di provenienza al personale trasferito, continuano ad essere corrisposte dall’Agenzia, negli importi comunicati dalle stesse amministrazioni di provenienza, fino al 31 dicembre 2018, salve diverse determinazioni stabilite nel contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto a seguito del CCNL 2016-2018.
3. Fino al termine di cui al comma 1, la retribuzione di cui all’articolo 27 del CCNL dell’area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali 23 dicembre 1999 riconosciuta, alla data del trasferimento, dalle amministrazioni di provenienza al personale con qualifica dirigenziale trasferito, continua a essere corrisposta dall’Agenzia, nella misura comunicata dalle medesime amministrazioni di provenienza.
4. I miglioramenti contrattuali derivanti dal nuovo CCNL 2016-2018, spettanti al personale rientrante nelle convenzioni di cui all’articolo 20, comma 1, per il periodo dal 1° gennaio 2016 alla data del trasferimento, sono erogati dalle amministrazioni di provenienza. La Regione provvede a rimborsare dette somme in attuazione delle convenzioni di cui allo stesso articolo 20, comma 1.
5. Sino alla stipula dei contratti decentrati relativi al personale dirigenziale e delle categorie, ed in ogni caso sino al 31 dicembre 2018, l'Agenzia applica il sistema di valutazione in vigore per il personale regionale, come disciplinato dal capo III bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della Legge Regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”) e dai relativi provvedimenti attuativi.
6. L’Agenzia corrisponde al personale trasferito i compensi già disciplinati dall’articolo 17, comma 2, lettera a), del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali 1° aprile 1999 e la retribuzione di risultato prevista dall’articolo 10 del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali 31 marzo 1999, dall’articolo 10 del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali 22 giugno 2004 e dall’articolo 29 del CCNL dell’area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali 23 dicembre 1999, relativi all’annualità 2018.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.