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Legge regionale 30 maggio 2018, n. 27

Prevenzione della ludopatia. Modifiche alla l.r. 57/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico);


Vista la legge regionale 23 gennaio 2018, n. 4 (Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013 );


Considerato quanto segue:


1. È necessario, in conformità al principio della leale collaborazione istituzionale, riformulare il punto 3 del preambolo della l.r. 57/2013 , come sostituito dall’articolo 2, comma 2, della l.r. 4/2018 , per una più appropriata esplicitazione delle potestà esercitabili dalla Regione in materia di giochi leciti ai sensi della giurisprudenza costituzionale, recependo le osservazioni formulate dal Governo nell’ambito del procedimento di controllo della l.r. 4/2018 svolto ai sensi dell’Sito esternoarticolo 127 della Costituzione .


Approva la presente legge


Art. 1
Competenza delle regioni. Modifiche al preambolo della l.r. 57/2013
1. Il punto 3 del preambolo della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico), è sostituito dal seguente:
3. La Corte costituzionale con le sentenze 10 novembre 2011, n. 300 e 11 maggio 2017, n. 108, ha riconosciuto alle regioni la possibilità di legiferare in materia di regolamentazione dei giochi leciti, al fine di tutelare categorie di persone socialmente a rischio e per la prevenzione della ludopatia;
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.