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Legge regionale 30 maggio 2018, n. 26

Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare. Modifiche alla l.r. 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l’articolo 59, commi 11 e 12;


Vista la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura);


Visto il parere favorevole, con raccomandazione, del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 19 marzo 2018;


Considerato quanto segue:


1. Per assicurare una più efficace operatività della commissione consultiva regionale della pesca e dell’acquacoltura si prevede di incrementare il numero dei partecipanti delle associazioni di categoria della pesca rispetto all’unico rappresentante per tutte le associazioni attualmente previsto;


2. Si modificano alcune disposizioni concernenti gli strumenti e le procedure per la programmazione degli interventi in materia di pesca professionale e acquacoltura per renderle coerenti con il modello di programmazione regionale delineato dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) e recepito dal programma regionale di sviluppo (PRS) approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 15 marzo 2017, n. 47;


3. Si introducono disposizioni per disciplinare l’avvio dell’attività di acquacoltura in mare. La necessità di disciplinare l’inizio di tale attività è stata avvertita dal legislatore statale già da alcuni anni. Con il Sito esternod.l. 83/2012 (articolo 59, commi 11 e 12) convertito dalla Sito esternol. 134/2012 , e con i successivi decreti attuativi (decreto del Ministro delle politiche agricoli alimentari e forestali 14 febbraio 2013 n. 79 e decreto direttoriale 3 novembre 2017), il legislatore statale ha assoggettato ad autorizzazione ministeriale l’esercizio di nuovi impianti di acquacoltura in mare posti a una distanza superiore a un chilometro dalla costa. Tuttavia, rientrando la pesca nella potestà legislativa regionale, il legislatore statale ha previsto nel sopracitato articolo 59, comma 12, una clausola di cedevolezza, secondo la quale la competenza statale al rilascio dell’autorizzazione vale fino a quando ciascuna regione non avrà adottato una propria normativa, la quale dovrà comunque rispettare le disposizioni comunitarie in materia e i vincoli di cui all’Sito esternoarticolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);


4. Al fine di esercitare la competenza legislativa regionale, pertanto, si interviene in questa materia e nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa di cui all’Sito esternoarticolo 19 della l. 241/1990 , si prevede, per l’avvio dell’attività di acquacoltura in mare, l’obbligo di presentazione di una segnalazione di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 bis della stessa legge, previa acquisizione della concessione demaniale;


5. L’obbligo di presentazione della SCIA viene previsto per tutti gli impianti e questo al fine di non creare disparità di trattamento tra gli operatori del settore interessati;


6. In linea con quanto stabilito dall’Sito esternoarticolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’Sito esternoarticolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 ), si prevede che la durata della concessione di zone di mare territoriale per l’esercizio dell’acquacoltura sia stabilita sulla base di un piano economico finanziario degli investimenti e dei relativi costi da ammortizzare;


Approva la presente legge


Art. 1
Oggetto e finalità della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 66/2005
1. La lettera c), del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura), è sostituita dalla seguente:
c) l’esercizio della pesca e dell’acquacoltura nelle acque marittime territoriali antistanti il litorale della Regione.
”.
Art. 2
Competenze dei comuni. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 66/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 66/2005 dopo la parola: “
ittiturismo
“ sono aggiunte le seguenti: “
e di acquacoltura in mare
”.
Art. 3
Interventi di sostegno per la pesca professionale e l’acquacoltura. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 66/2005
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
1. La Regione, nell’ambito del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), persegue le finalità di cui all’articolo 1 individuando le tipologie di interventi necessarie per l’attuazione delle stesse.
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
1 bis. Con il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e con la relativa nota di aggiornamento la Regione stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, gli interventi di incentivazione della pesca professionale e dell’acquacoltura.
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 66/2005 le parole: “
comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 1 bis
”.
Art. 4
Commissione consultiva della pesca e dell’acquacoltura. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 66/2005
1. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
2. La commissione consultiva:
a) esprime pareri su tematiche riguardanti la pesca e l'acquacoltura;
b) propone interventi di incentivazione della pesca professionale e dell’acquacoltura ai fini della predisposizione del DEFR e della relativa nota di aggiornamento di cui alla l.r. 1/2015 ;
c) esprime il parere per il riconoscimento del distretto di pesca e di acquacoltura.
”.
f) un componente in rappresentanza di ciascuna associazione di categoria, come definite all'articolo 5, comma 10;
”.
4. Il comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
5. La commissione consultiva è validamente costituita con la nomina di almeno nove componenti e dura in carica cinque anni. Il funzionamento della commissione è disciplinato da un regolamento interno.
”.
Art. 5
Esercizio dell’attività di acquacoltura in mare. Inserimento del capo III bis nella l.r. 66/2005
1. Dopo il capo III della l.r. 66/2005 è inserito il seguente: “
capo III bis - Esercizio dell’attività di acquacoltura in mare
”.
Art. 6
Esercizio dell’attività di acquacoltura in mare. Inserimento dell’articolo 19 bis nella l.r. 66/2005
1. Dopo l’articolo 19 nel capo III bis della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
Art. 19 bis - Esercizio dell’attività di acquacoltura in mare
1. L’esercizio dell’attività di acquacoltura in mare è soggetto a SCIA, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare allo SUAP competente per territorio. Nella SCIA l’imprenditore dichiara, in particolare, il possesso della concessione demaniale per l’installazione degli impianti.
2. L’attività di acquacoltura in mare è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal Sito esternodecreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie), e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento “CE” n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento “CE” n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
3. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita con decreto del dirigente del competente settore della Giunta regionale.
”.
Art. 7
Concessione di zone di mare territoriale per la realizzazione degli impianti di acquacoltura. Inserimento dell’articolo 19 ter nella l.r. 66/2005
1. Dopo l’articolo 19 bis della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
Art. 19 ter - Concessione di zone di mare territoriale per la realizzazione degli impianti di acquacoltura
1. La concessione di zone di mare territoriale per la realizzazione degli impianti di acquacoltura è rilasciata dal comune, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), nel rispetto delle normative ambientali e di sicurezza della navigazione, previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica, mediante pubblicazione di un avviso che individua lo specchio acqueo, oppure su istanza di parte resa di evidenza pubblica mediante pubblicazione di un avviso.
2. La durata della concessione demaniale è stabilita sulla base di un piano economico finanziario degli investimenti e dei relativi costi da ammortizzare, presentato nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, per un periodo comunque non superiore ad anni quindici.
”.
Art. 8
Norme transitorie. Inserimento dell’articolo 19 quater nella l.r. 66/2005
1. Dopo l’articolo 19 ter della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
Art. 19 quater - Norme transitorie
1. La presentazione della SCIA di cui all’articolo 19 bis non è necessaria per gli impianti di acquacoltura in mare in esercizio alla data di entrata in vigore del presente articolo.
2. Ai procedimenti finalizzati all’esercizio dell’attività di acquacoltura in mare in corso e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19 bis.
”.
Art. 9
Vigilanza. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 66/2005
1. Al comma 1 bis dell’articolo 20 della l.r. 66/2005 dopo le parole: “
capo III
” sono inserite le seguenti: “
e del capo III bis
”.
Art. 10
Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 66/2005
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 21 della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
8 bis. Chiunque esercita l’attività di acquacoltura in mare senza titolo abilitativo in violazione dell’articolo 19 bis è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.
”.
2. Il comma 10 dell’articolo 21 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
10. L’ente competente all’irrogazione e all’introito delle sanzioni per la violazione degli articoli 17 septies, 17 octies, 17 novies e 19 bis, è il comune.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.